4 anni ago · Francesca Di Donato - Psicologa · 0 comments
Psicologi, Psicologi-psicoterapeuti e DTP – le false credenze della categoria professionale. Francesca Di Donato
1.”Quella di psicoterapeuta è una professione”. FALSO.
In Italia la professione di psicoterapeuta non esiste.
Esiste solo quella di Psicologo o Medico che se vogliono possono occuparsi di psicoterapia passando per una formazione specifica.
2. “I DTP non possono somministrare test senza essere supervisionati da uno psicologo”. FALSO.
Non c’è nessuna legge che stabilisca questo e in Italia tutto ciò che non è espressamente vietato, è permesso: lo dice la Costituzione e il codice penale.
Quello che non possono sicuramente fare per legge è una psicodiagnosi sulla base dei test, prerogativa dello psicologo.
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3. “La psicoterapia va più IN PROFONDITÀ rispetto agli altri interventi psicologici effettuata dallo psicologo senza formazione in psicoterapia”. FALSO.
Innanzitutto bisognerebbe capire a quale contesto teorico si appoggia questa rappresentazione di profondità, oltre quella della cosiddetta Psicologia del profondo, ma anche in tal caso la risposta è falsa, perché essa è solo ed esclusivamente un costrutto che teorizza dinamiche psichiche inconsce; ci sono tante altre psicologie che tale costrutto non lo prendono minimamente in esame.
4. “La psicoterapia presuppone una maggiore possibilità di intervento e di influenzare il paziente, per questo motivo la psicoterapia nelle mani di uno psicologo può essere molto rischiosa”. FALSO.
Lo psicologo non può per legge esercitare psicoterapia se non specificatamente formato.
Il punto è capire cos’è la psicoterapia: essa non esprime un atto tipico a se stante, cioè attraverso la psicoterapia non si fa nulla di diverso dalla prevenzione -primaria,secondaria,terziaria-, dal sostegno e dall’abilitazione-riabilitazione psicologica; semplicemente si esercitano gli atti tipici della professione di psicologo espressi dall’art.1 della Legge 56/89, con una qualifica specialistica in un modello di intervento. Tale qualifica risponde a una necessità del modello formativo-professionale medico, infatti la psicoterapia nasce per consentire a loro di continuare a fare il lavoro che facevano prima dell’89 anno in cui viene regolamentata la nostra professione: se non fosse stato per l’art.3 non sarebbero esistiti i medici-psicoterapeuti.
Alla luce di questo che possa essere rischiosa non significa assolutamente nulla. Sulla questione di”influenzare” il paziente trovo disarmante una simile affermazione e forse qualcosa della propria formazione andrebbe rivista seriamente, se si arriva ad asserire qualcosa del genere.
5. “Se lo psicologo senza formazione in psicoterapia affermasse di fare psicoterapia sarebbe abuso di professione.” FALSO.
La professione di psicoterapeuta in Italia non esiste.
Si può esercitare psicoterapia solo grazie al fatto di svolgere la professione di psicologo o medico.
Se uno Psicologo con formazione diversa da quella in psicoterapia lo facesse commetterebbe semmai un illecito amministrativo.
Non può commettere abuso della sua stessa professione.
Sarebbe assurdo.
6. “La differenza tra Psicologo e Psicologo-psicoterapeuta poggia sull’ESPERIENZA dello Psicologo-psicoterapeuta nei confronti della psicopatologia”. FALSO.
Ipotizzando la stessa età e lo stesso numero di anni di formazione Psicologo potrebbe aver avuto più pazienti, aver maturato più esperienza ed essa potrebbe essere anche qualitativamente migliore rispetto a quanto maturato da uno Psicologo-psicoterapeuta.
Senza contare che uno Psicologo potrebbe essere un professionista con anni e anni di esperienza alle spalle e uno psicologo-psicoterapeuta potrebbe essere un collega appena specializzato. Affermazioni simili, senza la specificità delle persone chiamate in causa, non ha alcun senso.
7. “In generale la promozione del benessere può essere agilmente svolta da uno psicologo, il trattamento di una psicopatologia grave È MEGLIO venga affidato ad uno psicoterapeuta”. DIPENDE.
Ci sono psicologi che non hanno interesse a lavorare con la promozione del benessere e, dunque, non hanno neanche investito in termini formativi e di apprendimento per occuparsi di tale area.
Lo psicologo può svolgere agilmente la promozione del benessere se formato in questo.
Quanto allo Psicologo-psicoterapeuta bisogna vedere di quale psicopatologia si tratta e se è di sua reale competenza (i tuttologi non esistono, neanche tra chi è formato in psicoterapia.) Inoltre, il trattamento di una psicopatologia ritenuta grave sarebbe preferibilmente affidata a psichiatra o, meglio ancora, un’equipe nel pubblico, se vogliamo dirla tutta.
8. “La psicoterapia la può esercitare solo il laureato in psicologia o medicina, iscritto a uno dei due albi, diplomato in una scuola di psicoterapia riconosciuta dal MIUR”. AFFERMAZIONE PARZIALE E IMPRECISA.
Lo psicoterapeuta e basta in Italia non esiste.
La psicoterapia può essere esercitata anche da
– un diplomato in una scuola di specializzazione in psicologia, di tipo pubblico, che non è di psicoterapia e, quindi, non è psicoterapeuta
– uno psichiatra
– un neuropsichiatra infantile
e questo grazie ai 60 cfu maturati -sotto supervisione- con attività professionalizzanti in psicoterapia
9. “Lo psicologo-psicoterapeuta ha affrontato un percorso di studi PIÙ LUNGO per conseguire il suo titolo”. FALSA NELLA SUA GENERICITA’.
Lo psicoterapeuta, medico o psicologo che sia, ha affrontato un percorso di studi DIVERSO, di almeno 4 anni.
Lo psicologo seppur non psicoterapeuta potrebbe anche aver affrontato un percorso di studi più lungo, pur non specializzandosi in psicoterapia, ma formandosi -in ambito clinico o in altri ambiti- con master universitari, corsi di alta formazione, corsi privati, perfino attraverso corsi attivati nelle stesse scuole di specializzazione, con le stesse materie e gli stessi docenti e in compresenza con chi si sta formando in psicoterapia.
10. “Lo psicologo che si sta formando in psicoterapia può presentarsi come “psicoterapeuta in formazione”. FALSO
La formula «psicoterapeuta in formazione», usata a tal fine, è illegittima, errata, fuorviante, deontologicamente scorretta.
Si afferma, in tal modo, di possedere già la qualifica di psicoterapeuta e che si sta svolgendo una qualche formazione aggiuntiva e diversa.
L’espressione «psicoterapeuta in formazione» per uno psicologo o medico non ancora specializzato equivale, quindi, a usurpare un titolo ancora da acquisire e questo rimanda a ipotesi di reato per cui si fa appello all’art.498 del Codice penale (usurpazione di titoli o di onori).
Viola, inoltre, il Codice deontologico agli artt. 39 e 40
Non si può parlare invece di esercizio abusivo della professione (art.348 Codice penale) perché non esiste la professione di psicoterapeuta: le professioni sono quella di Psicologo o Medico.
11. “Lo psicologo che si sta formando in psicoterapia, dal terzo anno può rilasciare fattura con su scritto “psicoterapia con/sotto supervisione”. FALSO
Non si può fare psicoterapia senza aver concluso la scuola e ottenuto il diploma, a prescindere che si sia sotto supervisione o meno.
Gli atti tipici insegnati nelle scuole di specializzazione sono e restano quelli dell’art.1 della legge 56/89 e tali atti prenderanno il nome di psicoterapia quando si sarà maturato la qualifica di specialista in un modello o dopo aver maturato 60 cfu dedicati, presso le specializzazioni pubbliche in psicologia. Tuttavia si ricordi che la formazione in psicoterapia, così come la conosciamo oggi, nasce per i medici perché noi quelle attività le possiamo già esercitare per titolo professionale acquisito. Loro no. Ne consegue la necessità di parlare di apprendimento della psicoterapia durante l’iter formativo.
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False credenze in Italia sulla tecnica emdr: https://scuoladipsicologia.com/2020/07/05/emdr-e-psicologi/
False credenze sui modelli psicologi (precisiamo che i modelli psicoterapeutici non esistono) https://scuoladipsicologia.com/2020/07/05/modelli-tecniche-e-strumenti-dello-psicologo/
La terapia dello psicologo: dalle credenze alle conoscenze: https://scuoladipsicologia.com/2020/07/12/la-terapia-dello-psicologo/
Come intervenire sulle false credenze:
https://scuoladipsicologia.com/2020/07/05/neuroscienze-cognitive-credenze-e-psicologi/
Riflessione sulla nascita dell’art.3 Legge 56/89
https://scuoladipsicologia.com/2020/07/05/nascita-dellart-3-della-legge-56-89-riflessione/
Dalla nascita della parola psicoterapia agli atti tipici degli psicologi https://scuoladipsicologia.com/2020/07/05/dalla-nascita-della-parola-psicoterapia-agli-atti-tipici-dello-psicologo/
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Francesca Di Donato – Psicologa
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