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4 anni ago · · 0 comments

emdr e Psicologi. Francesca Di Donato

L’emdr può essere praticata da uno psicologo che ha una formazione diversa da quella in psicoterapia? e un Dottore in tecniche psicologiche? 
Si, ovviamente. 
Purché sappia usarla.

Quella di limitare l’apprendimento della tecnica se non si è almeno iscritti al terzo anno di specializzazione è la scelta di un ente privato.

Essere iscritti al terzo anno, non rende psicoterapeuti, né è prova che lo si sarà mai, alla luce dell’esistenza di professionisti che la scuola di specializzazione non l’hanno mai terminata.

La scelta di un ente PRIVATO non vale come legge.

EMDR non può essere definita come tecnica psicoterapeutica perché: 
⁃ non esistono tecniche psicoterapeutiche, né per legge né per codice deontologico, ma sono tutte tecniche psicologiche e semmai vengono usate anche da specialisti in psicoterapia 
⁃ emdr Italia non ha autorizzazioni ministeriali per abilitare alla psicoterapia: se l’emdr fosse davvero psicoterapia, emdr Italia non potrebbe insegnarla oppure dovrebbe esistere una specializzazione in emdr. Esiste? No.

Lo Psicologo-psicoterapeuta e il medico-psicoterapeuta applicano le medesime tecniche psicologiche che uno psicologo può usare per fare prevenzione, sostegno, abilitazione-riabilitazione: in ogni caso parliamo di cura e terapia, sia per lo Psicologo specializzato in psicoterapia, sia per quello che lavora in ambito clinico con altra formazione post universitaria (quella in psicoterapia non è l’unica)

“Psicoterapeuta” è una qualifica e non una professione. 
La professione sanitaria è e resta quella di Psicologo e come tale lo Psicologo cura e fa terapia con qualunque strumento e/o tecnica per cui abbia maturato adeguata formazione, così come richiesto dal codice deontologico all’art.5

La psicologia clinica non è solo psicoterapia.

In Italia i metodi di cura non sono brevettabili.
In merito a questo riporto il testo dell’ Avv. Luca Lentini per OPL:
Come stabilito dalla Costituzione, l’insegnamento delle ricerche scientifiche e delle procedure terapeutiche che ne scaturiscono è libero e, per questo, non può essere legato a copyright, diritti d’autore o brevetti.
“Ai sensi dell’art.45, commi 1 e 2 del D.Lgs. 10-2-2005, n.30, nel nostro ordinamento le scoperte, le teorie scientifiche, i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, le presentazioni di informazioni, non sono brevettabili in quanto non considerate “…invenzioni… nuove e che implicano un’attività inventiva e sono atte ad avere un’applicazione industriale” (si riporta in calce il testo integrale della norma, che nella sua prima formulazione risale al Regio Decreto n.1127 del 1939).
Ai sensi del comma 4, lettera a) del citato art. 45, non sono brevettabili neppure “…i metodi per il trattamento… terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale”.  Il riferimento ai “metodi per il trattamento terapeutico”, deve intendersi ai metodi per la cura di qualsiasi patologia della persona.
Questi divieti, uniti al principio di libertà di insegnamento e di ricerca sancito dall’art.33 della Costituzione, escludono che una teoria scientifica o una metodologia nel campo della psicologia o della psicoterapia possano essere insegnate e/o approfondite da un unico soggetto che ne rivendichi l’esclusiva, quand’anche esso si identifichi nel loro ideatore. Quest’ultimo può rivendicare il diritto d’autore, copyright per gli anglosassoni, sulle opere eventualmente prodotte, ma non può inibire ad altri la ricerca scientifica nel campo prescelto o l’insegnamento delle tematiche trattate.
Diverso è il discorso relativo al rilascio di attestazioni, comprovanti la partecipazione ad attività di formazione rese da un soggetto che possa legittimamente rivendicare la paternità della formazione stessa ai sensi della normativa del luogo in cui avviene l’attività di istruzione. I soggetti legittimati dai singoli ordinamenti giuridici ad erogare prestazioni formative possono di regola intitolare i relativi attestati indicando la propria denominazione oltre alla materia trattata. Il che non esclude che la stessa attività formativa possa essere erogata da altri soggetti, purché parimenti legittimati dalle norme vigenti, ai quali certamente non è preclusa l’indicazione della materia oggetto di insegnamento.”

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Francesca Di Donato – Psicologa
Psicologia clinica, dinamica e della salute – percorsi individuali, di coppia e in gruppo: in presenza e online
Formatore e Supervisore: in presenza e online

 

Tags: , Categories: Informazioni giuridiche e deontologiche

Francesca Di Donato - Psicologa

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Formatore e Supervisore: in presenza e online

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