4 anni ago · Francesca Di Donato - Psicologa · 0 comments
La leggenda metropolitana dello Psicoterapeuta in formazione. Francesca Di Donato
Posso definirmi «psicoterapeuta in formazione» per dire che sono uno Psicologo iscritto a una Scuola di specializzazione?
NO. La formula «psicoterapeuta in formazione», usata a tal fine, è illegittima, errata, fuorviante, deontologicamente scorretta.
Si afferma, in tal modo, di possedere già la qualifica di psicoterapeuta e che si sta svolgendo una qualche formazione aggiuntiva e diversa.
L’espressione «psicoterapeuta in formazione» per uno Psicologo o Medico non ancora specializzato equivaleva fino al 1999 a usurpare un titolo ancora da acquisire e questo rimandava a ipotesi di reato, per cui si faceva appello all’art.498 del Codice penale (usurpazione di titoli o di onori).
Dal 1999 è stato depenalizzato, ma resta un illecito amministrativo.
Viola, inoltre, il Codice deontologico coinvolgendo:
– art. 39 Lo psicologo presenta in modo corretto e accurato la propria formazione, esperienza e competenza. Riconosce quale suo dovere quello di aiutare il pubblico e gli utenti a sviluppare in modo libero e consapevole giudizi, opinioni e scelte.
– art. 40 Indipendentemente dai limiti posti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità, lo psicologo non assume pubblicamente comportamenti scorretti finalizzati al procacciamento della clientela. In ogni caso, può essere svolta pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dai competenti Consigli dell’Ordine. Il messaggio deve essere formulato nel rispetto del decoro professionale, conformemente ai criteri di serietà scientifica ed alla tutela dell’immagine della professione. La mancanza di trasparenza e veridicità del messaggio pubblicizzato costituisce violazione deontologica.
Non si può parlare invece di esercizio abusivo della professione (art.348 Codice penale) perché non esiste la professione di Psicoterapeuta: le professioni sono quella di Psicologo o Medico.
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Francesca Di Donato – Psicologa
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