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4 anni ago · · 0 comments

Nascita dell’art 3 della Legge 56/89 – riflessione. Francesca Di Donato

Proviamo a ragionare insieme:

Quando nasce l’articolo 3 della Legge 56/89 (regolamentazione attività psicoterapeutica)?
Nasce quando si è creata la necessità per i Medici di continuare a occuparsi di ciò di cui già si occupavano prima della formulazione della nostra Legge Ordinistica.

Quindi sappiamo che l’art.3:
– nasce come compromesso con i i Medici
– nasce per permettere loro di occuparsi, senza commettere abuso di professione, di ciò che, con la nascita della nostra legge ordinistica, diventa da quel momento in poi di competenza dello Psicologo.
– con essa i medici acquisiscono possibilità di esprimere una competenza in più, oltre alla cura farmacologica.

E quali atti sono tipici della professione di Psicologo di cui i Medici possono occuparsi grazie all’articolo 3 della Legge 56/89?

Noi sappiamo che gli atti tipici dello Psicologo sono: prevenzione, sostegno, diagnosi, abilitazione-riabilitazione.

Quindi, alla luce di questo, possiamo dire che tali atti prendono il nome di “psicoterapia” quando un collega, Psicologo o un Medico (o un sanato) ha conseguito, appunto, una specializzazione.

Dunque, in cosa cambia, all’atto pratico e, quindi, oltre la qualifica acquisita, l’intervento di un collega specializzato da quello non specializzato?
All’atto pratico, ripeto.

Ricordiamo che la psicoterapia come atto tipico a sé non è mai stato definito per legge e sapete perché? Perché non esiste la professione di psicoterapeuta in Italia: tipico è l’atto che delinea una professione.
Risulta manchevole, poi, di definizione in quanto atto specialistico: ecco quanto è riportato per legge “l’esercizio dell’attività psicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all’articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica.
2. Agli psicoterapeuti non medici è vietato ogni intervento di competenza esclusiva della professione medica.
3. Previo consenso del paziente, lo psicoterapeuta e il medico curante sono tenuti alla reciproca informazione.”

La declaratoria del CNOP del 2015 a cui qualcuno fa sempre appello è, invece, un documento interno che non ha valore giuridico e in essa viene, sì, espresso a cosa si rivolge la psicoterapia, ma:
– né se ne parla in termini esclusivi
– né viene riportato che quelle cose non le si possa fare con altri atti tipici

(ovviamente parliamo sul piano normativo e non su quello delle competenze personali che cambia comunque da persona a persona e di cui nessuna formazione potrà mai farsi garante.)

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Francesca Di Donato – Psicologa
Psicologia clinica, dinamica e della salute – percorsi individuali, di coppia e in gruppo: in presenza e online
Formatore e Supervisore: in presenza e online

Tags: , , , Categories: Informazioni giuridiche e deontologiche

Francesca Di Donato - Psicologa

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