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1 anno ago · · 0 comments

La clinica è un atto tipico della psicoterapia? Francesca Di Donato

La clinica è un atto tipico della psicoterapia?
No. Partiamo dalle basi.
“Tipico” è un atto che delinea una professione.
La professione di psicoterapeuta in Italia non esiste; esiste quella di Psicologo.
Quindi non esiste qualcosa che sia un atto tipico della psicoterapia.
E men che meno questo atto può essere la clinica, in quanto la clinica è un settore Un settore della Psicologia e non della psicoterapia, per altro.
In Italia l’applicazione di un modello teorico rientra nella Psicologia applicata.
Quindi, la Psicologia applicata è l’applicazione pratica della Psicologia teorica.

Se il modello è clinico si chiama Psicologia clinica applicata, ma può coinvolgere anche la Psicologia del lavoro (o delle organizzazioni), la Psicologia forense, dello sport e via dicendo.
Se il modello si applica nell’esercizio dell’attività psicoterapica è Psicoterapia.

Quindi, nel settore clinico:
– lo Psicologo si occupa di prevenzione e cura dei disagi -personali e di relazione- e della psicopatologia attraverso i vari strumentisti tecniche e modelli psicologici gestiti attraverso gli atti tipici della professione.
– lo Psicologo-psicoterapeuta persegue il medesimo fine e attraverso i medesimi strumenti, tecniche e modelli psicologici, e con gli stessi identici atti tipici.

Prende forma, in ogni caso,  attraverso consulenze/colloqui psicologici che si dispiegano attraverso la relazione e l’applicazione di tecniche e strumenti volti al sostegno psicologico e all’abilitazione-riabilitazione, allo scopo di individuare, ridurre o eliminare le cause del disagio.

Quindi, specializzarsi in psicoterapia, non è l’unico modo per apprendere modelli, strumenti e tecniche finalizzate a poter operare in ambito clinico.

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2 anni ago · · 0 comments

Etimologia

La parola “psicoterapia” è cura ATTRAVERSO la psiche, non cura DELLA psiche.

radioterapia: terapia attraverso radiazioni ionizzanti
chemioterapia: terapia attraverso sostanze chimico-sintetiche
fisioterapia: terapia attraverso la natura dell’apparato muscolo-scheletrico, neurologico o viscerale
cromoterapia: terapia attraverso onde luminose di vari colori
logoterapia: terapia attraverso la parola
musicoterapia: terapia attraverso la musica
danzaterapia: terapia attraverso la danza
floriterapia: terapia attraverso i fiori

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3 anni ago · · 0 comments

La psicoterapia è stata inventata dagli Psichiatri? Francesca Di Donato

Accade di tanto intanto che qualcuno faccia affermazioni che travisano la natura e la storia della nostra professione o delle attività coinvolte.

Oggi prendiamo in esame: “La psicoterapia l’hanno inventata gli psichiatri”

1- non si può parlare di INVENZIONE DELLA PSICOTERAPIA: è la PAROLA psicoterapia che risale al 1889 è a opera di uno psichiatra, per indicare un metodo di cura della psiche, che però già esisteva.
Le radici della psicologia con tutti i tentativi di cura attingono la loro linfa dagli sciamani.

– non si può parlare neanche solo di INVENZIONE fino a se stessa, perché l’attenzione rivolta alla sofferenza psichica è una naturale propensione ed evoluzione insita nella stessa natura umana.
Infatti nessuno cura nessuno, ma è la psiche che cura se stessa attraverso qualcuno/qualcosa.

Psicoterapia infatti NON significa “cura della psiche”, ma CURA ATTRAVERSO LA PSICHE.

Ma veniamo a oggi, quando è diventato tutto un fatto giuridico e dall’essere un termine ombrello ha finito con l’acquisire una valenza specifica: la psicoterapia non è, in realtà, in termini applicativi,  una cosa diversa dagli atti tipici della professione espressi nell’art.1 della legge 56/89.
Semplicemente gli atti tipici dell’art.1, quando vengono acquisiti attraverso un iter formativo di 4 o 5 anni anni o attraverso 60 crediti dedicati, prendono il nome di psicoterapia, che -come formazione- è frutto di un compromesso con i MEDICI, in modo che potessero continuare a occuparsi di ciò di cui già si occupavano prima della nascita della nostra professione.
Senza questo compromesso che ha preso forma con l’art3 L.56/89 , i medici avrebbero incorso in abuso di professione di Psicologo.

Se la specializzazione in psicoterapia li salva dall’abuso di professione di Psicologo significa che:
– L’art 3 non apre le porte a un agire diverso, ma apre, ai medici, le porte dell’agire della professione di psicologo.
– Quello che i medici fanno, una volta specializzati in psicoterapia, attiene, quindi, all’agire dello psicologo e…
– l’agire dello psicologo si dispiega attraverso i suoi atti tipici ovvero quelli espressi nell’art.1 L 56/89

Se vale per i Medici, vale per gli Psicologi-psicoterapeuti.

Gli psicologi in questa folle rincorsa a raggiungere lo status dei medici, hanno voluto prendersi a braccio di ferro qualcosa che avrebbero potuto fare ugualmente, semplicemente definendola genericamente terapia psicologica, il termine ombrello che include, oggi, tutte le forme di terapia della nostra professione : terapia preventiva, terapia supportiva, terapia abilitativo-riabilitativa, psicoterapia, ove la psicoterapia, in Italia, è -giuridicamente e storicamente parlando- terapia preventiva, supportiva e abilitativo-riabilitativa espressi a titolo specialistico in un modello di intervento.

Leggi anche: dalla-nascita-della-parola-psicoterapia-agli-atti-tipici-dello-psicologo/
Leggi anche: questione-di-atti-tipici/
Leggi anche: psicologia-clinica-e-terapia/
Leggi anche: cura-dei-disagi-e-della-psicopatologia/

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Francesca Di Donato – Psicologa
Psicologia clinica, dinamica e della salute – percorsi individuali, di coppia e in gruppo: in presenza e online
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3 anni ago · · 0 comments

Questione di atti tipici. Francesca Di Donato

Gli atti tipici di TUTTI gli psicologi sono:
La prevenzione -primaria, secondaria, terziaria-
Il sostegno psicologico
L’abilitazione-riabilitazione
La diagnosi
Atti questi con i quale ci si può occupare di condizioni di natura psicopatologica e non, perché sono riconducibili alla psicologia clinica, dinamica e della salute.

Il counseling psicologico non è una cosa diversa da questi atti, semplicemente tende prevalentemente, ma non esclusivamente, attraverso questi atti, a concentrarsi su dimensioni di natura non psicopatologica e di breve durata.

La psicoterapia non è una cosa diversa dagli atti tipici sopra descritti. Non si differenzia quindi a livello di attività, ma per la qualifica di specialista che porta con sé.
Infatti l’articolo normativo che la regolamenta nasce per i medici, per consentire loro di usare gli atti tipici dello Psicologo senza incorrere in abuso di professione.

TUTTO quello nominato finora prende genericamente il nome di terapia psicologica: terapia preventiva, terapia supportiva, terapia abilitativo-riabilitativa, psicoterapia sono terapie psicologiche.

La consulenza psicologica intesa come consulto ha una dimensione a sé stante e anticipa, fa da premessa a tutti gli interventi di cui sopra.

La consulenza trattata, invece, nel suo significato generico, rappresenta TUTTE le attività dello Psicologo, siano esse specialistiche in un modello di intervento, come nel caso della psicoterapia, o non specialistiche.

Quindi se scrivo “consulenza e psicoterapia”:
– se intendo consulenza come consulto, faccio un torto a non considerare tutte le altre possibili attività;
– se intendo consulenza nella sua accezione generica, sbaglio a mettere fuori la psicoterapia

Il rischio è mandare altrimenti un messaggio confusivo all’utenza oltre che rinforzare le false credenze già presenti nella categoria.

 

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Francesca Di Donato – Psicologa
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3 anni ago · · 0 comments

Psicologia clinica e terapia. Francesca Di Donato

TUTTA la psicologia clinica è terapia, per definizione.

Non può esserci qualcosa di CLINICO che non sia terapeutico.

CLINICO significa appunto “relativo alla diagnosi, allo studio e alla cura/terapia del malato”. Lo definisce così la Treccani. CURA e TERAPIA in italiano sono sinonimi.
La parola stessa TERAPIA nasce, infatti, in medicina, proprio in rapporto al concetto di malattia. 

In Psicologia clinica, dunque, la diagnosi, la prevenzione, l’abilitazione-riabilitazione e il sostegno sono terapie: terapia preventiva, terapia supportiva, terapia abilitativo-riabilitativa.
Per prevenzione si intende prevenzione primaria, secondaria, terziaria. 

La psicoterapia, legalmente e praticamente parlando (la pratica deve seguire la legge, la legge regola la pratica), è prevenzione, sostegno, abilitazione-riabilitazione esercitati in forma SPECIALISTICA in un modello di intervento PSICOLOGICO. Dunque, essa non è un atto tipico diverso.

Quindi:
– uno psicologo, specializzato o abilitato all’esercizio della psicoterapia, continuerà con i pazienti ad esercitare gli atti tipici dello psicologo espressi dall’art.1 della legge 56/89 e lo farà con il titolo di specialista in un modello di intervento.
– un medico specializzato o abilitato all’esercizio della psicoterapia potrà esercitare gli atti tipici dello psicologo espressi dall’art.1 della legge 56/89 senza incorrere in abuso di professione: infatti l’art.3 L.56/89 nasce per loro e non per noi, per consentirgli proprio questo.

 “La psicoterapia è un particolare sottoinsieme di modalità di intervento clinico specialistico”. Un sottoinsieme. Non lo dico io, lo dice il CNOP, ma basterebbe la logica. 

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Francesca Di Donato – Psicologa
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4 anni ago · · 0 comments

Nascita dell’art 3 della Legge 56/89 – riflessione. Francesca Di Donato

Proviamo a ragionare insieme:

Quando nasce l’articolo 3 della Legge 56/89 (regolamentazione attività psicoterapeutica)?
Nasce quando si è creata la necessità per i Medici di continuare a occuparsi di ciò di cui già si occupavano prima della formulazione della nostra Legge Ordinistica.

Quindi sappiamo che l’art.3:
– nasce come compromesso con i i Medici
– nasce per permettere loro di occuparsi, senza commettere abuso di professione, di ciò che, con la nascita della nostra legge ordinistica, diventa da quel momento in poi di competenza dello Psicologo.
– con essa i medici acquisiscono possibilità di esprimere una competenza in più, oltre alla cura farmacologica.

E quali atti sono tipici della professione di Psicologo di cui i Medici possono occuparsi grazie all’articolo 3 della Legge 56/89?

Noi sappiamo che gli atti tipici dello Psicologo sono: prevenzione, sostegno, diagnosi, abilitazione-riabilitazione.

Quindi, alla luce di questo, possiamo dire che tali atti prendono il nome di “psicoterapia” quando un collega, Psicologo o un Medico (o un sanato) ha conseguito, appunto, una specializzazione.

Dunque, in cosa cambia, all’atto pratico e, quindi, oltre la qualifica acquisita, l’intervento di un collega specializzato da quello non specializzato?
All’atto pratico, ripeto.

Ricordiamo che la psicoterapia come atto tipico a sé non è mai stato definito per legge e sapete perché? Perché non esiste la professione di psicoterapeuta in Italia: tipico è l’atto che delinea una professione.
Risulta manchevole, poi, di definizione in quanto atto specialistico: ecco quanto è riportato per legge “l’esercizio dell’attività psicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all’articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica.
2. Agli psicoterapeuti non medici è vietato ogni intervento di competenza esclusiva della professione medica.
3. Previo consenso del paziente, lo psicoterapeuta e il medico curante sono tenuti alla reciproca informazione.”

La declaratoria del CNOP del 2015 a cui qualcuno fa sempre appello è, invece, un documento interno che non ha valore giuridico e in essa viene, sì, espresso a cosa si rivolge la psicoterapia, ma:
– né se ne parla in termini esclusivi
– né viene riportato che quelle cose non le si possa fare con altri atti tipici

(ovviamente parliamo sul piano normativo e non su quello delle competenze personali che cambia comunque da persona a persona e di cui nessuna formazione potrà mai farsi garante.)

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