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4 anni ago · · 0 comments

Ripasso su come ci si può pubblicizzare: singolo professionista, società, associazioni. Francesca Di Donato

ATTO DI INDIRIZZO SULLA PUBBLICITA’ DEGLI PSICOLOGI E DTP (incluse società e associazioni) CNOP

Art. 2 – Forme di pubblicità

Agli iscritti all’Ordine nelle sezioni A e B dell’Albo che operano sul territorio nazionale è consentita la

pubblicità […] purché venga realizzata secondo criteri di trasparenza e di veridicità del messaggio e in un’ottica di servizio alla collettività, prestando particolare attenzione alla sua influenza sull’utenza, in linea con quanto sancito dagli artt. 8, 39, e 40 del Codice Deontologico degli Psicologi.

Tale disposizione è estesa alle società di persone, alle associazioni tra professionisti e a tutte le altre modalità di esercizio della professione consentite dalla Legge.

Art. 4 – Caratteristiche generali delle informazioni pubblicitarie

– titoli di studio

– titoli di specializzazione o di dottorato di ricerca (senza abbreviazioni che possano indurre in

equivoco)

– titoli professionali (senza abbreviazioni che possano indurre in equivoco)

– titoli di carriera, accademici e di ruolo

– onorificenze concesse o riconosciute dallo Stato

Non è consentito l’uso di titoli difformi da quanto previsto dai punti precedenti

Art. 5 – Pubblicità relativa alle caratteristiche del servizio offerto

– settori

– attività

– area di intervento

Non è consentito utilizzare il termine “ESPERTO” in quanto fuorviante per la trasparenza del messaggio.

 

La mancanza di trasparenza e veridicità del messaggio pubblicizzato costituisce violazione deontologica

 

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Francesca Di Donato – Psicologa
Psicologia clinica, dinamica e della salute – percorsi individuali, di coppia e in gruppo: in presenza e online
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4 anni ago · · 0 comments

Cosa fare se viene violata la privacy dei pazienti. Francesca Di Donato

L’eventuale violazione dei dati personali va notificata al Garante della privacy entro 72 ore.
– Descriverne la natura
– Descrivere le misure di protezione adottate
– Descrivere le probabili conseguenze

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Francesca Di Donato – Psicologa
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4 anni ago · · 0 comments

Gli unici titoli professionali e accademici esistenti in Italia per la professione di Psicologo. Francesca Di Donato

In Italia giuridicamente esistono
– Psicologi
– Dtp
– Dtp-master…
– Psicologi-psicoterapeuti
– Psicologi-master…
– Psicologo-dottore di ricerca (Ph.D.)
e ognuno di oro può occuparsi degli ambi che più ritiene opportuni per sé e di cui ha eseguito adeguata formazione.

 

Abbiamo poi, come figure legate alla salute mentale e al benessere psichico:
– Medici-psicoterapeuti
– Psichiatri
che rispondono, ovviamente, alla professione Medica e non a quella di Psicologo.

In Italia non esistono, invece:
– psicoterapeuti e basta, se esistessero sarebbero come i counselor e gli psicoanalisti laici, quindi non psicologi;

e non esistono
– psicologi E psicoterapeuti perché la professione è solo una: quella definita dalla Legge 56/89.
– psicologi clinici, del lavoro, psicologi dell’età evolutiva…: esistono solo gli ambiti entro cui uno Psicologo si forma ed esercita.

esistono, haimé
– psicologi e counselor… ma qui -parere personale- c’è da riflettere sulla propria identità professionale.

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Francesca Di Donato – Psicologa

Professione intellettuale, libero professionista e responsabilità professionale. Francesca Di Donato

4 anni ago · · 1 comment

Professione intellettuale, libero professionista e responsabilità professionale. Francesca Di Donato

Il libero professionista è colui che esercita una professione intellettuale, per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione presso appositi albi o elenchi, senza alcun vincolo di subordinazione; egli svolge un’attività finalizzata per la produzione di servizi e dal punto di vista fiscale siamo equiparati alle imprese e soggetti a partita IVA.

Codice civile
art. 2229 esercizio delle professioni intellettuali
art. 2230 prestazione d’opera intellettuale
art. 2231 mancanza di iscrizione

Lo psicologo libero professionista è un produttore di servizi, dunque non è obbligato al conseguimento del risultato, ma garantisce di aver svolto la prestazione d’opera nel miglior modo possibile, con la massima diligenza, secondo l’adempimento delle regole tecniche volte al conseguimento del risultato.

Legge Gelli/Bianco 8 Marzo 2017, n. 24
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/03/17/17G00041/sg
nello specifico l’art. 6 – Responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria introduce nel codice penale l’art 590 sexies, relativo alla fattispecie di omicidio colposo e di lesioni personali colpose compiute in ambito sanitario. La nuova norma prevede una ipotesi di non punibilità del professionista in presenza di specifici elementi: “Qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico‐assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto”.

Dunque, una volta seguite le linee giuda delle società scientifiche, seppur commesso un errore tecnico, il libero professionista non può essere punito.

La responsabilità professionale è, quindi, intesa come professione esercitata in scienza e coscienza, secondo le tre dimensioni: sapere, saper fare e saper essere.

Leggi anche:nessuno-puo-essere-obbligato-a-un-determinato-trattamento-sanitario/
Leggi anche:normative-per-lesercizio-abusivo-della-professione-e-illecito-deontologico/

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Francesca Di Donato – Psicologa
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4 anni ago · · 0 comments

Buone prassi in tempi di pandemia. Francesca Di Donato

Facciamo chiarezza sulle buone prassi da seguire per l’attività in studio in tempi di pandemia dovuti al covid.
Purtroppo circolano molte informazioni imprecise, anche nella mia stessa categoria professionale.

Lo Psicologo a oggi non ha mai dovuto sospendere la propria attività essendo professione sanitaria, neanche in fase di lock down, quindi non è soggetto a restrizioni se non quelle dettate dalle regole di precauzione.
L’informazione scientifica sul virus da parte della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici ci dice che il virus
➡️ si trasmette sicuramente per via aerea e oro-fecale o per contatto entrando da bocca, naso e occhi.
➡️ resta nell’aria degli ambienti chiusi per diverse ore e sulle superfici fino a 9 giorni, ma si inattiva in pochi minuti con una disinfezione con alcool etilico, ipoclorito di sodio o perossido di idrogeno.
➡️ può presentarsi in modalità asintomatica e, dunque, non essere consapevoli della positività al virus

Dunque, l’invito dell’Ordine degli Psicologi è stato quello di prediligere la modalità smart-working tutte le volte che si vivono situazioni a rischio contagio,; quando questo non è possibile per impedimento o scelta personale, rimandare a data da destinarsi tutte le attività che non rispondono a carattere di urgenza e/o necessità per gravità.

Per poter ricevere in presenza si deve, a oggi, seguire buone prassi e possedere dispositivi di protezione personali:
📍la grandezza dell’ambiente di lavoro deve consentire nel complesso la distanza sociale di tre metri
📍operare negli ambienti chiusi almeno alla distanza di 2 metri dall’altra persona (la distanza droplet è di 1.82m)
📍aver modo di procedere con la santificazione completa degli ambienti e delle superfici prima e dopo l’arrivo del paziente
📍evitare ogni forma di contatto fisico
📍lavate spesso le mani e ogni volta che se ne rende necessario
📍essere in possesso di soluzioni idroalcoliche a disposizione del personale e dei pazienti
📍mascherine
📍areare spesso l’ambiente

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Francesca Di Donato – Psicologa
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4 anni ago · · 1 comment

Compensi degli psicologi. Francesca Di Donato

Il pensiero comune e diffuso, secondo cui se si hanno tariffe calmierate si scredita la propria professionalità, affonda le sue radici nella cultura fascista, nello specifico dalle corporazioni professionali dell’epoca fascista in cui medici, avvocati…   ai fruitori dei loro servizi giustificavano certi compensi ai fini del decoro professionale.
Le tariffe professionali valevano per tutte le professioni protette e il contratto d’opera professionale tra un avvocato, un medico etc. e un cliente/paziente poteva prevedere un compenso/onorario qualsiasi, col solo limite dell’inderogabilità dei minimi di tariffa.

Siamo passati quindi da una fase in cui vigeva il principio dell’inderogabilità dei minimi tariffari sanciti al momento in cui l’Unione Europea ci ha chiesto di abolire i tariffari minimi, caratteristica delle professioni italiane che, fino al 2006, anno in cui è entrato in vigore il decreto Bersani, ancora si facevano portavoce di una simile propaganda.

Lo psicologo che per scelta personale, per una precisa collocazione della sua professionalità e per il target di riferimento, sceglie di prestare servizio a tariffe contenute, in realtà non compromette alcun decoro professionale e, anzi, assolve a un’importante funzione sociale per cui intercetta e coinvolge una fetta di persone, le quali, diversamente, non sarebbe mai potute andare dallo psicologo per difficoltà economiche.

E’ chiaro che una scelta simile deve tener conto anche della spesa che lo Psicologo deve affrontare in quanto libero professionista e difficilmente -fatturando- sarà possibile gestire tariffe troppo basse. Qualora lo facesse in nero, invece, si spiegherebbe la facilità con cui riesce a gestire un tariffario molto contenuto; bisogna tener conto, tuttavia, che qui si entra nella frode fiscale.

Il problema vero, per la categoria, in tal caso, nasce piuttosto quando la tariffa calmierata viene usata come strategia per sottrarre pazienti ai colleghi e/o come strategia promozionale: ciò non solo lede la deontologia professionale art.40, ma -in quanto professione sanitaria- anche la Legge: nel link che segue trovi il riferimento normativo e relativa spiegazione: https://scuoladipsicologia.com/2020/08/11/e-legge-il-divieto-di-pubblicita-sanitaria-promozionale/

Nomenclatore e tariffario (orientativo) psicologi https://scuoladipsicologia.com/2020/07/11/nomenclatore-e-tariffa-professionale/

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Francesca Di Donato – Psicologa
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4 anni ago · · 12 comments

ECM psicologi – informazioni. Francesca Di Donato

Triennio ecm psicologi 2023 – 2025: 150 crediti totali
Verifica la riduzione dei 20 crediti ecm per il soddisfacimento del dossier formativo nel triennio precedente:
in tal caso gli ECM da maturare saranno 130 totali

Chi era in regola con gli ECM del triennio precedente può quindi iniziare ad acquisire ECM per il presente triennio, anche se il 2023 è attualmente sfruttabile, straordinariamente) anche per chi deve ancora colmare il triennio precedente.

Qui tutti i corsi di aggiornamento ecm gratuiti e mirati per il lavoro dello Psicologo: https://scuoladipsicologia.com/ecm/

💚 L’autoformazione è sempre al massimo il 20% dell’obbligo formativo

💛 30 ecm sono maturabili compilando il Dossier  il dossier formativo individuale a questo link https://www.agenas.gov.it/dossierformativoecm

Ancora non ci sono notizie per il dossier formativo di gruppo indetto dal CNOP per questo nuovo triennio

Il dossier formativo è consigliabile compilarlo entro l’anno così che verranno assegnati 30 crediti, se lo fai il prossimo anno diminuiscono. (sotto ti spiego di cosa si tratta).

Agenas è l’agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, una specie di emanazione del ministero: su myecm si possono controllare i crediti, controllare i provider accreditati: per noi è solo un sito di monitoraggio.

Il Cogeaps è il consorzio degli ordini delle professioni sanitarie.
L’iscrizione al sito COGEAPS non è obbligatoria: i crediti vengono cumulati ugualmente, tuttavia iscrivendosi si ha la possibilità di:
– inserire il dossier formativo
– inserire la formazione libera da ecm da autocertificare per i 20 crediti
– chiedere eventuali esoneri/esenzioni.

I provider che rilasciano ECM hanno 90 giorni di tempo dalla fine dell’erogazione del corso per mandare il report dei crediti ad Agenas.
I 90 giorni quindi non partono dal momento in cui termini tu il corso, ma alla fine dell’erogazione complessiva.
Passati i 90 giorni si può verificare la presenza dei crediti su myecm sul sito di Agenas.
Agenas, a sua volta, invia il report a Cogeaps.
Non risultano tempistiche prefissate nel passaggio della comunicazione da Agenas a Cogeaps.

Il CNOP invia le anagrafiche al cogeaps una massimo due volte l’anno. Chi si è iscritto da solo due/tre mesi e non rientra ancora in nessun invio massivo, non può pertanto associare l’iscrizione al codice fiscale. C’è da attendere il CNOP.

Nella domanda di iscrizione su federazione e collegio bisogna selezionare: CNOP

Non esiste alcun limite all’acquisizione degli ECM in modalità FAD.

Gli ECM vanno maturati a partire dall’anno successivo a quello di iscrizione all’Ordine.

Info tecnica: eseguendo l’accesso su cogeaps per verificare lo stato degli ecm, risulta che l’account è scaduto? Prova a cambiare la password.

Subito dopo esserti iscritta al COGEAPS non ti fa più entrare nel sito dell’agenas, dando una paginata di codici d’errore? Riprova più tardi. Se persiste, prova con recupero password. Altrimenti manda una mail.

Cfu ed ecm sono cose diverse e non cumulabili.

I crediti maturati con formazione ecm vengono caricati da chi ha rilasciato la formazione: non spetta al discente farlo. Gli unici crediti che il professionista può inserire da solo sono quelli relativi alla formazione gestita per proprio conto: formazione libera da ecm, autoformazione, formazione maturata all’estero, attività di tutoraggio universitario, pubblicazioni scientifiche; per i corsi si  attendono le tempistiche dei provider.

REGOLAMENTO 
L’obbligo ECM è ora per TUTTI gli iscritti all’Ordine e decorre dal 1°gennaio successivo all’anno della prima iscrizione all’Ordine: da quel momento si matureranno solo i crediti previsti per i residui anni del triennio formativo, al netto di esoneri ed esenzioni, suddividendo per tre il numero di crediti previsti per l’assolvimento dell’obbligo formativo triennale (150:3) e moltiplicando il risultato per il numero degli anni residui del triennio formativo in corso:
100 crediti ECM se mancano 2 anni al completamento del triennio.
50 crediti ECM se manca 1 anno al completamento del triennio.

Sono stati infatti eliminati i limiti massimi e minimi di crediti ECM accumulabili in un anno.

Il professionista sanitario può conoscere in ogni momento, tramite l’accesso all’anagrafe
nazionale del COGEAPS, i crediti dallo stesso maturati e il proprio debito formativo complessivo

I provider che erogano corsi ECM hanno 90 giorni di tempo dalla data di fine dell’evento per
inviare all’Ente accreditante e al COGEAPS i nomi dei partecipanti che hanno acquisito i crediti: è possibile che per vedere comparire i crediti nel proprio profilo informatico, il
professionista sanitario dovrà attendere 90 giorni a partire dalla data fine del corso e non da quella in cui ha personalmente terminato.

Il professionista sanitario può chiedere in qualsiasi momento l’attestazione del numero di crediti formativi registrati nel sistema del COGEAPS  e, al termine del triennio formativo di
riferimento l’eventuale certificazione del pieno soddisfacimento dell’obbligo formativo del relativo triennio

Il DF costituisce lo strumento attraverso il quale il professionista sanitario programma e verifica
il proprio percorso formativo alla luce del suo profilo professionale e della propria posizione sia come singolo sia come soggetto che opera all’interno di gruppi professionali/strutture di
appartenenza: vanno quindi dichiarati quali siano gli obiettivi formativi in cui ci si vuole formare nel  triennio in corso.

Ogni corso ecm a cui ci si iscrive prevede come obiettivo uno di quelli previsti dal Ssn: se i corsi che si sosterranno corrispondono a quelli dichiarati del dossier si avrà il bonus. Gli obiettivi adatti ai corsi per psicologi al momento sono pochi, per cui risulta abbastanza semplice compilare il dossier con un buon grado di efficacia.

ESONERO: la frequenza, in Italia o all’estero, di corsi universitari o equipollenti finalizzati allo sviluppo delle competenze dei professionisti sanitari dà diritto all’esonero dalla formazione ECM. La durata dell’esonero non può eccedere la durata legale del corso, e deve corrispondere al periodo di effettiva frequenza. L’esonero non attribuisce crediti ma riduce l’obbligo formativo individuale.
La richiesta di esonero si fa tramite autocertificazione, unito a un documento di identità valido.  La voce sul modulo di autocertificazione che riporta “EVENTUALE attestato” non indica l’obbligo di fornire attestazione.

Qualora la frequenza sia a cavallo di più anni, l’esonero è attribuito all’anno di maggior frequenza. Al professionista sanitario viene, tuttavia, concessa la possibilità di scegliere l’anno di attribuzione dell’esonero qualora la frequenza sia a cavallo di più anni e a condizione che la frequenza sia stata di almeno 3 mesi nell’anno prescelto per l’attribuzione dell’esonero.

ESENZIONE:
a) congedo maternità e paternità
b) congedo parentale e congedo per malattia del figlio
c) congedo per adozione e affidamento preadottivo
d) aspettativa non retribuita per la durata di espletamento delle pratiche di adozione internazionale
e) congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap
f) aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari
g) permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie
h) assenza per malattia
i) richiamo alle armi; partecipazione a missioni all’estero o in Italia del corpo militare e infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana;
j) aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale, direttore socio-sanitario e direttore generale
k) aspettativa per cariche pubbliche elettive
l) aspettativa per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e distacco – aspettativa per motivi sindacali
m) professionisti sanitari impegnati in missioni militari o umanitarie all’estero;
n) congedo straordinario per assistenza familiari disabili (legge 104)

o) professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l’attività professionale.

Qui tutti i corsi di aggiornamento ecm gratuiti e mirati per il lavoro dello Psicologo: https://scuoladipsicologia.com/ecm/

 

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4 anni ago · · 0 comments

Cura dei disagi e della psicopatologia. Francesca Di Donato

 

In Italia, la cura dei disagi e della psicopatologia -attraverso tecniche, strumenti che afferiscono ai modelli psicologici come definiti da codice deontologico articolo 21 è una delle possibili attività dello Psicologo, anche qualora non abbia intrapreso formazione in psicoterapia, ma altro tipo di formazione inerente all’ambito clinico.

Art. 1 della legge 56, che riporta gli atti tipici dello Psicologo, riporta chiaramente l’attività di abilitazione-riabilitazione
Inoltre, non riporta, in merito a essi, alcun divieto.

La Costituzione italiana all’art 25 e l’art. 1 del codice penale, riporta chiaramente che ciò che non è espressamente vietato, è permesso.

L’unica cosa -come descritto dall’art.3 della L.56/89– limitata è l’attività di psicoterapia, che nasce per i medici per evitare di incorrere in abuso di professione di Psicologo, qualora esercitassero gli atti tipici dello Psicologo.

Quindi lo Psicologo, se sa farlo e se gli interessa, può farlo, perché la legge lo consente e il codice deontologico ci ricorda solo di occuparci di ciò di cui siamo in grado di occuparci e per cui abbiamo ricevuto adeguata formazione. 
E questo vale soprattutto tenendo conto che non per tutti la formazione si esaurisce con la sola università, non tutti hanno frequentato università o tirocini scarsamente formativi, e che esiste un panorama formativo molto ampio di quello che molti pensano e che esso è frequentabile anche in parallelo all’università stessa;  inoltre terapia personale e supervisione la fanno anche gli psicologi che sanno dove direzionare la propria attenzione e formazione e che tengono a offrire prestazioni di qualità. 

Altre fonti a cui attingere a sostegno di ciò https://scuoladipsicologia.com/2020/07/05/cura-e-terapia-in-psicologia/

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4 anni ago · · 0 comments

Costituzione italiana, codice penale e principio di legalità. Francesca Di Donato

Il principio di legalità: nessuno può essere punito per un fatto, se il fatto stesso non è considerato reato dalla presenza di un’apposita legge.
Ciò è sancito dalla Costituzione all‘art.25 e agli articoli 1 e 199 del codice penale.

Art.25 della Costituzione: “Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso; il secondo comma dice che: nessuno può essere sottoposto a una misura di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge”.

Art.1 Codice penale“Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto dalla legge come reato, né con pene che non siano da essa stabilite”.

Art.199 Codice penale: “Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza che non siano espressamente stabilite dalla legge e fuori dei casi dalla legge stessa preveduti”.

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