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4 anni ago · · 1 comment

Compensi degli psicologi. Francesca Di Donato

Il pensiero comune e diffuso, secondo cui se si hanno tariffe calmierate si scredita la propria professionalità, affonda le sue radici nella cultura fascista, nello specifico dalle corporazioni professionali dell’epoca fascista in cui medici, avvocati…   ai fruitori dei loro servizi giustificavano certi compensi ai fini del decoro professionale.
Le tariffe professionali valevano per tutte le professioni protette e il contratto d’opera professionale tra un avvocato, un medico etc. e un cliente/paziente poteva prevedere un compenso/onorario qualsiasi, col solo limite dell’inderogabilità dei minimi di tariffa.

Siamo passati quindi da una fase in cui vigeva il principio dell’inderogabilità dei minimi tariffari sanciti al momento in cui l’Unione Europea ci ha chiesto di abolire i tariffari minimi, caratteristica delle professioni italiane che, fino al 2006, anno in cui è entrato in vigore il decreto Bersani, ancora si facevano portavoce di una simile propaganda.

Lo psicologo che per scelta personale, per una precisa collocazione della sua professionalità e per il target di riferimento, sceglie di prestare servizio a tariffe contenute, in realtà non compromette alcun decoro professionale e, anzi, assolve a un’importante funzione sociale per cui intercetta e coinvolge una fetta di persone, le quali, diversamente, non sarebbe mai potute andare dallo psicologo per difficoltà economiche.

E’ chiaro che una scelta simile deve tener conto anche della spesa che lo Psicologo deve affrontare in quanto libero professionista e difficilmente -fatturando- sarà possibile gestire tariffe troppo basse. Qualora lo facesse in nero, invece, si spiegherebbe la facilità con cui riesce a gestire un tariffario molto contenuto; bisogna tener conto, tuttavia, che qui si entra nella frode fiscale.

Il problema vero, per la categoria, in tal caso, nasce piuttosto quando la tariffa calmierata viene usata come strategia per sottrarre pazienti ai colleghi e/o come strategia promozionale: ciò non solo lede la deontologia professionale art.40, ma -in quanto professione sanitaria- anche la Legge: nel link che segue trovi il riferimento normativo e relativa spiegazione: https://scuoladipsicologia.com/2020/08/11/e-legge-il-divieto-di-pubblicita-sanitaria-promozionale/

Nomenclatore e tariffario (orientativo) psicologi https://scuoladipsicologia.com/2020/07/11/nomenclatore-e-tariffa-professionale/

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Francesca Di Donato – Psicologa
Psicologia clinica, dinamica e della salute – percorsi individuali, di coppia e in gruppo: in presenza e online
Formatore e Supervisore: in presenza e online

 

Tags: , , Categories: Informazioni giuridiche e deontologiche

Francesca Di Donato - Psicologa

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