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4 anni ago · · 0 comments

Tirocinio post lauream – tutto quello che DEVI sapere. Francesca Di Donato

La legge sull’Ordinamento della professione di Psicologo n. 56 del 18 febbraio 1989 (art. 2 comma 3) e il successivo decreto Ministeriale del 13. 1. 1992 n. 239 (Regolamento recante norme sul tirocinio pratico post-Lauream) prevedono che all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo possano essere ammessi i laureati in Psicologia che abbiano svolto un tirocinio pratico.

Affinché questo tirocinio abbia uno scopo professionalizzante le attività supervisionate previste devono essere svolte all’interno di una specifica area professionale e devono favorire da parte del tirocinante l’integrazione delle conoscenze, l’esercizio delle abilità acquisite, la sperimentazione dei futuri ruoli lavorativi, la riflessione e discussione delle attività proprie e altrui e la formazione di competenze deontologiche e professionali necessarie per prepararsi per l’esercizio autonomo della professione di psicologo. In particolare, le attività
oggetto di osservazione e sperimentazione supervisionata dovranno riguardare l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazioneriabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità, nonché le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in ambito psicologico.


Il tirocinio professionalizzante non costituisce motivo di rapporto di lavoro, né deve essere sostitutivo di manodopera aziendale né di prestazione professionale. Essendo quella dello psicologo una professione soggetta a regolamentazione pubblica, tramite esami di Stato, il tirocinio deve essere considerato un percorso guidato verso l’ apprendimento di competenze professionali iniziali, che saranno successivamente certificate mediante il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione.
Occorre distinguere chiaramente, riguardo sia agli obiettivi sia agli aspetti procedurali e organizzativi, il tirocinio post-lauream necessario per l’accesso all’esame di abilitazione professionale – tirocinio professionalizzante o praticantato – da quello formativo e di
orientamento, svolto all’interno dei corsi di laurea, definito anche curriculare che è regolato dagli ordinamenti universitari e da specifiche norme (ad es. L. 196/97 e DM 142/’98).


Già il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi nella deliberazione n. 58 del 7 novembre 2003 aveva
precisato che “Il tirocinio professionale previsto per l’accesso alla sezione A dell’albo si caratterizza come attività di pratica supervisionata da parte di psicologi abilitati che si svolge all’interno di una
particolare area professionale della psicologia allo scopo di preparare alla pratica autonoma; in tal caso non sono equiparabili al tirocinio professionale lo stage, le esperienze pratiche guidate e le
attività pratiche incluse nei corsi d’insegnamento.”


La nota MIUR n.4605 del 5/12/2008, oltre a richiamare la necessità che il tirocinio sia continuativo e ininterrotto, ha specificato anche che non è possibile cumulare periodi distinti di tirocinio per raggiungere l’annualità prevista ai fini dell’accesso all’esame di stato per la sezione A dell’albo; la stessa nota ha confermato inoltre che la disposizione di cui al comma 2 dell’art. 6 del DPR 328/01 (esenzione del periodo tirocinio per l’accesso alla sezione A dell’Albo per chi
avesse effettuato il tirocinio utile all’accesso alla sezione B) non può trovare applicazione in quanto il previsto decreto ministeriale attuativo non è stato ancora emanato.
Nel maggio 2009 la Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Psicologia, pur chiedendo la precisazione di alcune norme transitorie per il passaggio dalla prassi precedente a quella attuale, aveva ribadito l’adesione al requisito della continuità dell’anno di tirocinio ai fini dell’accesso alla Sezione A dell’Albo, e “la propria posizione favorevole all’anno di tirocinio continuativo e successivo al completamento del percorso di laurea magistrale (nota mia: precedentemente 500 ore venivano svolte durante il corso di laurea, divise tra triennale e specialistica, oggi chiamata magistrale), anche in relazione a quanto previsto dalla certificazione EuroPsy”.


Dunque i due tirocini, pre e post lauream, vanno chiaramente distinti, e per la stesura di queste linee d’indirizzo si è fatto riferimento alle specifiche norme riguardanti il tirocinio professionalizzante diverso da quello curriculare e formativo (peraltro diversamente progettato
e attuato nelle diverse sedi universitarie, in base alla loro autonomia).


L’appendice normativa di questo documento riporta i riferimenti con alcune citazioni essenziali.
1. SEDE UNIVERSITARIA DOVE RICHIEDERE IL LIBRETTO DI TIROCINIO:
Può non essere la stessa della sede di laurea, ma qualsiasi altra nel territorio nazionale, ferme restando le specifiche procedure previste da ogni singolo Ateneo (ad es. relative ai tempi delle domande, alle eventuali graduatorie, alla assicurazione per gli infortuni, ecc.), che dovranno essere ampiamente pubblicizzate, anche mediante i siti delle Università e dell’Ordine degli Psicologi.


2. SEDE DELL’ENTE DI TIROCINIO IN REGIONE DIVERSA DA QUELLA IN CUI HA SEDE L’UNIVERSITA’ IN CUI SI E’ CHIESTO IL LIBRETTO DI TIROCINIO:
Reciprocamente al punto precedente, l’Ente dove svolgere il tirocinio può trovarsi in regione diversa da quella in cui si trova l’Università di riferimento, o addirittura all’estero. Fermi restando possibili accordi tra Università di diversa regione per il riconoscimento degli Enti sedi di tirocinio, per cui una Università può inviare in un Ente già accreditato presso altro Ateneo di quel territorio, l’Università che invia il tirocinante stipulerà una convenzione con l’Ente che si trova in altra regione (o all’estero) precisando le modalità come descritto al punto seguente. Se l’Ente di tirocinio si trova all’estero la convenzione deve prevedere il rispetto delle normative vigenti in Italia e non essere in contrasto con i criteri EuroPsy.


3. ENTI DOVE SVOLGERE IL TIROCINIO:
E’ necessaria una convenzione o accordo sottoscritto tra l’Ente e l’Università che rilascia il libretto di tirocinio, in base ad uno schema-tipo che sarà predisposto dal Tavolo tecnico nazionale OrdineUniversità e approvato sia dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi che dalla Consulta della Psicologia accademica. Tale schema prevede, coerentemente con il punto 2 la possibilità che la
convenzione sia estesa anche ad altri Atenei. Lo schema, cui ogni Ateneo potrà apportare le variazioni necessarie in base ai propri statuti e regolamenti, si atterrà alle raccomandazioni esposte nei punti
seguenti.


4. PERIODI:
La periodicità dei semestri di tirocinio, stabilita dal DM 239 del 1992 (art. 1 comma 9) che fissava le date di inizio il 15 marzo ed il 15 settembre di ogni anno, può essere derogata in quanto non funzionale ai legittimi interessi dei tirocinanti (le sessioni di laurea non sono finalizzate a tali scadenze costringendo ad inutili attese prima di iniziare il tirocinio) e non più corrispondente alle scadenze per
l’esame di abilitazione.
Il Miur con nota n. 3139 del 7 Ottobre 2010, ha accolto favorevolmente l’istanza presentata dal Consiglio dell’Ordine degli Psicologi d’Abruzzo, al fine di derogare dalle scadenze temporali per
l’inizio. Peraltro i bandi per l’esame di stato prevedono che il compimento del tirocinio possa avvenire fino al giorno prima dell’inizio delle prove, con ciò confermando che le date di inizio e fine del semestre possano derogare da quelle fissate dal DM 239/92.
Ciò non toglie che le convenzioni stipulate con alcuni Enti per ragioni di regolamenti e di organizzazione interna possano prevedere delle date di scadenza per le domande e per l’inizio dei semestri.


5. TUTOR:
I tutor supervisori di tirocinio devono essere professionisti psicologi con almeno tre anni di anzianità di iscrizione all’Albo. e non devono aver ricevuto negli ultimi anni sanzioni disciplinari, fatta salva la valutazione dell’Ordine in merito alla tipologia e gravità della violazione. I tutor supervisori non
possono seguire più di 3 tirocinanti contemporaneamente, quale che sia la natura del tirocinio stesso (pre- o post-lauream, specializzazioni, volontario, ecc.).
I tutor devono possedere requisiti specifici di aggiornamento e capacità formative, ai sensi del DPR 137/122, dei D.Lgs 502/92 e 299/993 e dell’art.5 del Codice deontologico
La Commissione paritetica, di cui al successivo punto 8, aggiorna periodicamente la lista dei supervisori.
I supervisori del tirocinio devono curare il rispetto delle norme da parte del tirocinante da essi supervisionato, come previsto dall’art. 6 del D.P.R. 137/2012 secondo cui “I praticanti osservano gli
stessi doveri e norme deontologiche dei professionisti e sono soggetti al medesimo potere disciplinare”. Questi aspetti formativi e deontologici sono esposti in dettaglio nell’allegato 1.


6. CONTENUTI DEL TIROCINIO:
Il tirocinio si basa su un progetto che contiene
– una parte caratterizzante
(allegato 2) e
– una parte personalizzata
, variabile in base all’ambito del tirocinio e alla specifica struttura o Ente in cui si svolge.
La parte caratterizzante include le competenze primarie e abilitanti richieste dall’esame di Stato.

La certificazione EuroPsy stabilisce che il supervisore deve essere uno psicologo qualificato che, negli ultimi tre anni, ha lavorato a tempo pieno o maturato equivalente esperienza come professionista indipendente per almeno due anni in un ambito professionale.


Il DPR 137/12 Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5) del DL
13.8.2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14.9.2011, n. 148 prevede all’art. 7 “al fine di garantire la
qualità ed efficienza della prestazione professionale nel miglior interesse dell’utente e della collettività, e per conseguire
l’obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell’obbligo di cui al
periodo costituisce illecito disciplinare”.

L’art. 16-bis del D.Lgs 502/92 integrato dal d.lgs 299/99, al comma 1 prevede “Ai sensi del presente decreto, la formazione continua comprende l’aggiornamento professionale e la formazione permanente. L’aggiornamento professionale è l’attività successiva al corso di diploma, laurea, specializzazione, formazione complementare, formazione specifica in medicina generale, diretta ad adeguare per tutto l’arco della vita professionale le conoscenze professionali. La formazione permanente comprende le attività finalizzate a migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali e i comportamenti degli operatori sanitari al progresso scientifico e tecnologico con l’obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza alla assistenza prestata dal Servizio sanitario nazionale”.
Lo stesso articolo16-bis, al comma 2 prevede “La formazione continua consiste in attività di qualificazione specifica per i
diversi profili professionali, attraverso la partecipazione a corsi, convegni, seminari, organizzati da istituzioni pubbliche o
private accreditate ai sensi del presente decreto, nonché soggiorni di studio e la partecipazione a studi clinici controllati e
ad attività di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo. La formazione continua di cui al comma 1 è sviluppata sia secondo
percorsi formativi autogestiti sia, in misura prevalente, in programmi finalizzati agli obiettivi prioritari del Piano sanitario
nazionale e del Piano sanitario regionale nelle forme e secondo le modalità indicate dalla Commissione di cui all’art. 16-
ter”.
Il Codice deontologico degli psicologi italiani, all’articolo 5, prevede “Lo psicologo è tenuto a mantenere un livello
adeguato di preparazione e aggiornamento professionale, con particolare riguardo ai settori nei quali opera. La violazione
dell’obbligo di formazione continua, determina un illecito disciplinare che è sanzionato sulla base di quanto stabilito
dall’ordinamento professionale”.


Il progetto può essere modificato in itinere, secondo procedure stabilite dalle singole Università di intesa con l’Ordine territoriale.
Al momento dell’invio alla struttura vanno sottoscritti gli impegni e le raccomandazioni definite nell’allegato sugli aspetti deontologici. Qualora nel corso del tirocinio si determinassero gravi motivi,
tali da ostacolare di fatto il proseguimento dell’attività di tirocinio, il tirocinante deve darne tempestivamente notizia alla Commissione di cui al punto 8, tramite circostanziata relazione scritta. In caso di inosservanza delle disposizioni, di mancanze disciplinari e deontologiche, la struttura convenzionata, sulla base di quanto verificato dalla Commissione tirocini, potrà incorrere in eventuali
provvedimenti di sospensione o di revoca dell’autorizzazione ad ospitare tirocinanti


7. VALUTAZIONE
Gli accordi o convenzioni fra Enti e Università devono prevedere dei momenti di verifica mediante schede di valutazione da compilare da parte sia del tutor che dello stesso tirocinante.
L’Università potrà rilasciare oltre alle certificazioni formali sullo svolgimento del tirocinio (espletamento regolare delle ore, ai fini dell’ammissione all’Esame di abilitazione), basandosi sulle
valutazioni di cui sopra, e facendo riferimento al progetto di cui al punto 6, una attestazione di competenze acquisite nel tirocinio.
A richiesta del tirocinante – qualora sussistano i requisiti – potrà essere rilasciata dal tutor una valutazione delle competenze maturate, redatta secondo i criteri Europsy.
L’andamento generale dei tirocini in una sede/regione verrà monitorato e verificato nell’ambito degli
accordi Ordine-Università della regione di cui al punto seguente.


8. COMMISSIONE PER I TIROCINI (EX ART. 1 COMMA 2 D.M. 239/92)
L’Ordine degli Psicologi e le Università ricadenti nel territorio regionale costituiscono di intesa una Commissione Tirocini che:
– recepisce gli schemi di convenzione proposti come da articolo 3, e ne coordina l’attuazione nelle diversi sedi;
– raccoglie le valutazioni delle esperienze di tirocinio compilate dai tirocinanti;
– come previsto dalla delibera del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi del 7 novembre 2003, “verifica la valutazione dell’idoneità delle strutture pubbliche e private ad ospitare i tirocini,
tenendo conto della rilevanza dell’intervento psicologico rispetto all’intera struttura o ad un suo specifico settore, all’effettiva presenza di psicologi iscritti da almeno due anni alla sezione A dell’albo che intrattengono un rapporto professionale con la struttura in qualità di dipendenti, o consulenti, o supervisori esterni”; – provvede ad aggiornare due volte all’anno un elenco degli Enti riconosciuti idonei e convenzionati, consultabile dai futuri tirocinanti sia presso la Segreteria Post-lauream della Università sia presso l’Ordine degli Psicologi (Banca dati Tirocini); – valuta i requisiti di accesso dei tutor supervisori che hanno fatto richiesta e tiene aggiornata la lista dei supervisori nel territorio regionale, previsti dall’art.5; – promuove e organizza l’aggiornamento per i tutor supervisori del tirocinio.
La Commissione vaglierà di volta in volta la possibilità di organizzare incontri con i tutor supervisori, per una valutazione periodica delle esperienze di tirocinio.
La Commissione composta da un numero paritario di professionisti e docenti universitari elegge al suo interno un Responsabile: possono prendere parte ai lavori della commissione con ruolo consultivo
anche i membri dell’Ufficio Tirocini delle diverse Università.
Per agevolare una maggiore armonizzazione sul tutto il territorio nazionale della esperienza del tirocinio professionalizzante possono essere organizzati congiuntamente dal Consiglio Nazionale
dell’Ordine degli Psicologi e della Consulta della Psicologia Accademica, periodici incontri dei Responsabili di tali Commissioni o loro delegati.


Queste linee di indirizzo, proposte dal tavolo tecnico Ordine-Università, sono state approvate dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (CNOP) in data 15 novembre 2013 ed inviate alla
Conferenza della Psicologia Accademica (CPA) e alla Associazione Italiana di Psicologia (AIP).

FONTE: https://www.psy.it/wp-content/uploads/2015/04/Linee-di-indirizo-sul-tirocinio-professionalizzante-approvate-CNOP-15_11_2013.pdf

altro sul tirocinio:
https://scuoladipsicologia.com/wp-admin/post.php?post=309&action=edit

https://scuoladipsicologia.com/2020/08/08/retribuzione-tirocini/

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Francesca Di Donato – Psicologa
Psicologia clinica, dinamica e della salute – percorsi individuali, di coppia e in gruppo: in presenza e online
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Retribuzione tirocini. Francesca Di Donato

In Italia non esiste laurea che abbia i tirocini professionalizzanti retribuiti. Neanche i medici.
Quello che è retribuito per loro è la specializzazione e questo è reso possibile da una direttiva europea. Bisogna infatti considerare che la formazione medica è omogenea in tutta Europa.
La remunerazione degli specializzandi medici è stabilita per legge attraverso una borsa di specializzazione, oscilla tra i 1.700 e i 1.800 euro mensili e va in aumento progressivo dal terzo anno. Il trattamento economico prevede una quota fissa e uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata della formazione e da una parte variabile.

Veniamo a noi:
Stando alle linee guida del CNOP, il tirocinio professionalizzante non costituisce motivo di rapporto di lavoro, né deve
essere sostitutivo di manodopera aziendale né di prestazione professionale. Vale anche per il servizio civile le cui ore non possono andare a ricoprire quelle di tirocinio.

Essendo quella dello psicologo una professione soggetta a regolamentazione pubblica, tramite esami di Stato, il
tirocinio deve essere considerato un percorso guidato verso l’apprendimento di competenze professionali iniziali, che saranno successivamente certificate mediante il conseguimento
dell’abilitazione all’esercizio della professione.

Il tirocinio professionalizzante, detto anche praticantato, va differenziato da quello formativo e di orientamento svolto all’interno dei corsi di laurea, definito anche tirocinio curriculare, che è regolato dagli ordinamenti universitari e da specifiche norme (ad es. L. 196/97 e DM 142/’98).

L’unica possibilità a cui può andare soggetto il tirocinante è al rimborso spese da parte dell’azienda/ente/associazione che lo prende in carico. Mi è capitato infatti di pubblicare in “annunci di lavoro” anche annunci simili, per quanto sono più frequenti per psicologia del lavoro.

Informazioni importanti sul tirocinio:
https://scuoladipsicologia.com/2020/08/08/tirocinio-post-lauream-tutto-quello-che-devi-sapere/

https://scuoladipsicologia.com/2020/07/05/compatibilita-lavoro-tirocinio-e-compenso/

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Francesca Di Donato – Psicologa
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Prima prova edS

La prima prova dell’esame di stato è il TEMA.
L’argomento della traccia e le richieste formulate in essa possono variare in base alla sede in cui si svolgerà l’esame e in base soprattutto alla commissione esaminatrice.
Vi sono, tuttavia, dei punti che generalmente le commissioni richiedono di sviluppare relativamente un dato costrutto o fenomeno.
Ciò non significa dar vita a un elaborato schematico e macchinoso.
Trattandosi di un tema è importante utilizzare uno stile omogeneo tenendo sempre in considerazione le richieste e le preferenze della commissione.
Sarà dunque necessario mantenere un approccio flessibile allo studio, in modo da poter adattare le proprie conoscenze a qualsiasi richiesta.

  • Il primo punto è la definizione del costrutto o fenomeno. Sarebbe opportuno riportare una definizione condivisa dagli studiosi e soprattutto comprensibile. A tal fine potrebbe risultare utile la consultazione di testi universitari e di articoli scientifici. Alcune commissioni richiedono, oltre la sola definizione, di indicare autori, teorie o branche della psicologia che storicamente si sono occupate di studiare il costrutto o fenomeno in questione. Qualora richiesto, tale punto dovrà essere sviluppato sinteticamente. Ciò significa indicare in poche righe autori o filoni di pensiero specificando il loro contributo in termini generali.
  • Un ulteriore punto da sviluppare riguarda l’approfondimento di una o più teorie: dunque sarà opportuno, durante lo studio, approfondire per ogni argomento almeno due teorie prestando particolare attenzione agli esperimenti a loro sostegno nonché ai punti di forza e debolezza di ciascuna, informazioni particolarmente utili in caso di confronto fra più teorie. Generalmente la traccia non indica le teorie da approfondire pertanto la scelta di esse è assolutamente soggettiva. Trattandosi di argomenti ampiamente studiati durante il percorso di studi, anche in questo caso potrebbe risultare utile la consultazione di testi e materiale universitario. Ciò, oltre a rendere soggettiva la scelta, faciliterebbe la possibilità di fare collegamenti validi all’interno del tema e soprattutto la possibilità di fare riferimento a teorie e studi recenti. Quest’ultimo aspetto non è da sottovalutare dal momento che negli ultimi anni alcune commissioni richiedono esplicitamente di fare riferimento nella stesura dell’elaborato a letteratura recente.
  • La traccia potrebbe richiedere anche di indicare strumenti e metodi di indagine del costrutto o fenomeno oggetto di argomentazione. Generalmente non si richiede al candidato di stilare una lista di strumenti, bensì di indicarne alcuni spiegando sinteticamente in cosa essi consistono. A tal fine, potrebbe risultare utile la consultazione di materiale universitario, in particolare di testi inerenti alla valutazione diagnostica oppure la consultazione del sito Giunti Psychometrics, grazie al quale è possibile accedere gratuitamente alla descrizione degli strumenti presenti nel catalogo. Qualora possibile, sarebbe preferibile mantenere, nella scelta degli strumenti, una coerenza interna rispetto le teorie precedentemente illustrate.
  • Infine un ultimo punto da sviluppare riguarda gli ambiti applicativi ovvero gli ambiti in cui possono trovare utilizzo concreto le teorie precedentemente scelte. Una volta individuato l’ambito sarò opportuno spiegare in linee generali in che modo le teorie trovano applicazione proprio in esso.

Di seguito sono elencate tutta una serie di tematiche che potrebbe risultare vantaggioso ripassare per la prima prova. È possibile tenere a mente i punti appena descritti per la maggior parte di esse, fatta eccezione per alcune tematiche non convenzionali e per argomenti attinenti alla metodologia. Rendere lo studio soggettivo per ognuna delle seguenti tematiche, consultando materiale universitario e attingendo al proprio bagaglio di conoscenze e competenze, faciliterà l’apprendimento e soprattutto la possibilità di ricordare molti contenuti il giorno dell’esame.


Scarica qui: La prima prova edS

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Jessica Caiazza – Psicologa
Ambiti: tutoraggio all’apprendimento nei disturbi specifici dell’apprendimento – riabilitazione psicologica in persone adulte con disabilità
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Francesca Di Donato – Psicologa
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Seconda prova edS

La seconda prova dell’esame di stato è il PROGETTO.  Il candidato dovrà progettare un intervento specifico, rispondendo esattamente alle richieste della traccia.
Al contrario del tema sarà necessario prediligere uno stile di risposta schematico ricordando di non aggiungere nulla in più a quanto richiesto.

Nel rispondere alle varie richieste è importante ricordare di rispettare una coerenza interna: la tematica e il target dovranno orientare cioè la scelta di un modello teorico di riferimento e di conseguenza di una metodologia di lavoro. La metodologia di lavoro aiuterà a definire precisamente gli obiettivi specifici del progetto i quali consentiranno la scelta di tutte le attività o azioni necessarie al loro raggiungimento.

 

Sarà necessario attenersi, nella scelta della metodologia e delle attività specifiche, alla realtà entro cui si interviene e scegliere, pertanto, obiettivi realizzabili nel determinato contesto.
Affinché il progetto sia realistico sarà inoltre necessario scegliere azioni da poter realizzare in tempi plausibili.

Date tali premesse, vediamo nel dettaglio i punti che generalmente vengono richiesti di sviluppare nella stesura del progetto.

 

Il titolo

Non sempre è richiesto di assegnare al proprio progetto un titolo, tuttavia è preferibile formularne uno.
Il titolo dovrà necessariamente essere sintetico, richiamare i contenuti del progetto e potrà assumere una forma creativa:
(es. Non smetto quando voglio!) oppure tecnica (es. prevenire il disagio giovanile).

 

Inquadramento del problema o premessa

Nella premessa va riportata una breve descrizione del fenomeno e i riferimenti teorici che si ritengono utili ai fini di una maggiore comprensione dello stesso.
Sarebbe auspicabile inquadrare da subito il fenomeno all’interno di una cornice teorica specifica la quale orienterà successivamente la scelta della metodologia di lavoro.

Per sottolineare la rilevanza del fenomeno in questione potrebbe essere particolarmente apprezzato il riferimento alla prevalenza o incidenza, dello stesso, nella popolazione generale.
Queste specifiche informazioni sono accessibili, a seconda dell’argomento, da fonti quali ISTAT, MIUR ecc.

Alcune commissioni richiedono di indicare, all’interno dello stesso paragrafo, anche l’analisi del contesto ossia di fornire sinteticamente una visione della situazione e dell’ambiente nel quale si andrà ad operare.

Destinatari o target

I destinatari sono coloro ai quali è rivolto il progetto. È opportuno specificare, in base alla problematica e alla realtà in cui si interviene, le caratteristiche salienti del target come la numerosità, il range di età oppure la diagnosi.
Generalmente si distinguono in destinatari diretti (popolazione con cui lavoriamo direttamente) e destinatari indiretti (popolazione che trae beneficio o vantaggio dal nostro progetto).

 

Obiettivi

Per la definizione degli obiettivi sarà necessario scegliere verbi forti e riportarli in forma infinita.
Tendenzialmente, in tale sezione, va distinto l’obiettivo generale del progetto dagli obiettivi specifici:
– L’obiettivo generale è lo scopo ultimo del progetto e riguarda il titolo dello stesso (es. prevenire comportamenti devianti in adolescenza).
– Gli obiettivi specifici, invece, sono quei cambiamenti che ci si attende dal nostro intervento.
Essi devono essere coerenti con le attività che si andranno poi a descrivere e devono riferirsi a dimensioni o variabili concretamente osservabili, in grado dunque di dare delle informazioni sull’efficacia dell’intervento.

 

Metodologia

In tale paragrafo andrà sinteticamente descritta la metodologia di lavoro. Andrà dunque specificato brevemente in cosa essa consiste. Le principali metodologie a disposizione dello psicologo da approfondire per l’esame di stato sono di seguito elencate. Si potrà privilegiare una sola metodologia oppure più di una in maniera integrata.
Nel caso di integrazione di modelli parliamo di Modello integrato. Nel caso di integrazione di strumenti e tecniche si parlerà di integrazione da eclettismo tecnico. (Per approfondire cerca la sezione MODELLI PSICOLOGICI su questo sito).

Fasi, attività, tempi

In tale paragrafo andranno descritte le azioni che si ritengono necessarie al fine del raggiungimento degli obiettivi specifici prefissati. Dunque tali attività dovranno necessariamente essere coerenti con essi.
Di seguito un esempio illustrativo di coerenza tra obiettivi e attività.  Ovviamente nel progetto le attività andranno descritte accuratamente.

Oltre tutte le azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi specifici sarà importante indicarne alcune, di seguito riportate, che possono essere inserite in ogni tipologia di progetto.
Per rendere il progetto lineare si potrà suddividere tutte le attività in fasi.

Di seguito uno schema riassuntivo da poter utilizzare come guida per la stesura di tale paragrafo.

Per ogni incontro/attività va stabilita la durata, i luoghi, il personale coinvolto e il target attivo.

Risorse

In tale paragrafo andranno elencate tutte le risorse necessarie per la realizzazione del progetto. Esse vengono distinte di norma in risorse materiali (locali, materiale di ufficio, strumenti vari…) e risorse umane (equipe di professionisti).

 

Budget

Tale paragrafo non è sempre richiesto dalla commissione pertanto andrà indicato solo se espresso nella traccia. Qualora richiesto, si potrà indicare una cifra ipotetica tenendo in considerazione i costi delle risorse materiali e delle singole figure professionali coinvolte. A tal fine, e per quanto riguarda la figura dello psicologo, si potrebbe consultare il nomenclatore -e il relativo tariffario- delle prestazioni il quale in maniera orientativa consentirà di stabilire dei costi.
Poiché tutto ciò potrebbe risultare eccessivamente complesso si potrà optare anche per l’utilizzo di espressioni generiche “Come da tariffario ordinistico”.

Rischi

In tale paragrafo andranno elencati tutti gli aspetti che possono costituire un ostacolo al raggiungimento degli obiettivi prefissati e allo svolgimento delle singole attività.
Essi andranno valutati in base al progetto specifico. Di seguito sono elencati esempi di rischi più frequenti.

  • Atteggiamento non collaborativo dei partecipanti
  • Scarsa motivazione del target
  • Pregiudizi verso la figura dello psicologo o altre figure professionali
  • Spazi non adeguati
  • Partecipazione improvvisamente interrotta

 

Valutazione

In tale paragrafo andranno specificati i momenti della valutazione. Di seguito uno schema riassuntivo da poter utilizzare come guida per la stesura di tale punto.

Di seguito un elenco di possibili tematiche da poter considerare per la preparazione della seconda prova.

Come prima cosa, sarà necessario approfondire le singole metodologie di lavoro a disposizione dello psicologo e tutti quegli strumenti trasversali dei quali può servirsi (focus group, brainstorming, laboratori ecc.). Successivamente sarà indispensabile, per ogni tematica che si riterrà utile, preparare una premessa ragionando sulla metodologia di lavoro più opportuna a seconda dei vari possibili target. Tale esercizio consentirà di entrare sempre più nel linguaggio progettuale.

 

LAVORO

·         Prevenzione dello stress lavoro correlato
·         Prevenzione del burnout
·         Prevenzione del mobbing
·         Promozione del benessere organizzativo
·         Promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro

·         Intervento di empowerment in azienda

·         Sviluppo delle competenze comunicative

 

SCUOLA

·         Integrazione di alunni stranieri nel gruppo classe

·         Inclusione di alunni con disabilità o bisogni educativi speciali

·         Educazione stradale

·         Educazione alla legalità

·         Educazione alla sessualità

·         Educazione all’uso corretto della tecnologia

·         Prevenzione di condotte a rischio

·         Prevenzione del bullismo

·         Prevenzione del fenomeno della dispersione scolastica

·         Prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare

·         Prevenzione dei disturbi specifici dell’apprendimento

·         Orientamento professionale

·         Realizzazione di uno sportello di ascolto

 

COMUNITA’

·         Integrazione dei migranti nella comunità

·         Reinserimento sociale o lavorativo di ex detenuti

·         Contrastare la violenza di genere

·         Contrastare il fenomeno della povertà ed emarginazione sociale

·         Strutturazione di un centro antiviolenza

 

EMERGENZA

·         Intervento in caso di eventi naturali disastrosi

.         Intervento in caso di epidemia/pandemia

 

ANZIANI

·         Promozione del benessere nella popolazione anziana

·         Potenziamento della memoria negli anziani

·         Intervento rivolto a soggetti con demenza e ai loro familiari

·         Strutturazione di una casa di riposo

 

CLINICA

·         Intervento rivolto a pazienti con diagnosi psichiatriche e ai loro familiari

·         Strutturazione di un centro diurno

 

FAMIGLIA

·         Sostegno alla genitorialità

 

Altre tematiche attuali:

·         Hikikomori

·         Gioco d’azzardo

·         Dipendenza dal rischio

·         Cyberdipendenze

·         Baby blues

·         Baby mamme

·         Prostituzione minorile

·         Violenza su bambini negli asili e nelle scuole

·         Violenza su anziani nelle strutture

·         Separazione e divorzio

Scarica qui La seconda prova edS

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Jessica Caiazza – Psicologa
Ambiti: tutoraggio all’apprendimento nei disturbi specifici dell’apprendimento – riabilitazione psicologica in persone adulte con disabilità
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Francesca Di Donato – Psicologa
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Terza prova edS – 1/4 indicazioni caso clinico adulti ed evolutivo

La terza prova dell’esame di stato è il caso clinico. Generalmente le commissioni danno possibilità di scelta tra più casi: caso clinico adulto, caso clinico evolutivo, caso di neuropsicologia, caso di lavoro. Tuttavia, non sempre le commissioni decidono di inserire tutte le opzioni elencate pertanto sarà necessario orientare lo studio su almeno due di esse.

Le indicazioni presenti in tale articolo potranno essere prese come punto di riferimento per il caso clinico adulto ed evolutivo. Generalmente al candidato viene richiesto, a partire dalla descrizione più o meno dettagliata di un quadro sintomatologico, di:

  • Formulare un ragionamento clinico quindi di avanzare delle ipotesi diagnostiche
  • Di indicare nel dettaglio le aree da approfondire al fine di confermare l’ipotesi diagnostica principale ed escludere le restanti
  • Di indicare tutti gli strumenti utili alla raccolta delle informazioni necessarie
  • Di avanzare delle ipotesi di intervento

Prima di descrivere più dettagliatamente la struttura indicata è bene sottolineare l’importanza di leggere attentamente e più volte il testo e di utilizzare nella stesura sempre espressioni ipotetiche. Espressioni come “sarebbe opportuno indagare”, “potrebbe essere utile approfondire”, “potrebbe indurre a pensare” e così via consentono di dimostrare alla commissione che non si sta dando nulla per certo. Va ricordato infatti che non è richiesto di «indovinare» la diagnosi ma dimostrare di saper fare un ragionamento clinico di valutazione.

 

  1. APERTURA

In apertura del proprio elaborato sarà opportuno dichiarare il modello diagnostico che si andrà a prendere in considerazione. Per il caso clinico adulto ed evolutivo si potrà prendere in considerazione il DSM nella sua ultima versione. Ciò significa che lo studio approfondito dei criteri diagnostici, delle differenze tra i diversi quadri patologici, è una condizione essenziale per superare la prova in questione.

Dunque l’elaborato potrà iniziare con frasi del tipo:

“Per le finalità diagnostiche richieste si farà riferimento al DSM 5.”

“Per l’analisi del caso e l’inquadramento diagnostico si farà riferimento al DSM 5.”

 

  1. IPOTESI DIAGNOSTICA E DIAGNOSI DIFFERENZIALE (RAGIONAMENTO CLINICO)

Sarà opportuno, al fine di formulare un ragionamento clinico più chiaro e lineare possibile, far precedere alla stesura di tale punto i seguenti passaggi per i quali si potrà sfruttare la brutta copia.

– Intercettare nel testo le informazioni cliniche ovvero solamente le informazioni traducibili in criteri diagnostici

– Tradurre ciascun’informazione clinica in criterio diagnostico

– Per ogni criterio diagnostico individuato indicare le categorie ampie di disturbi in cui poter riscontrare il sintomo

– Per ciascuna categoria ampia elencare i soli disturbi in cui il sintomo rappresenta un criterio diagnostico

– Dal momento che più sintomi convergeranno in uno stesso disturbo si potranno a questo punto prendere in considerazione due o tre ipotesi diagnostiche appuntando per ciascuna le informazioni cliniche mancanti nel testo

– Individuare nel testo le informazioni aggiuntive ovvero tutte quelle informazioni significative ma non traducibili in criteri diagnostici

– Tra le ipotesi avanzate, quella che riuscirà meglio a spiegare i sintomi e che risulterà coerente anche con le informazioni aggiuntive presenti nel testo rappresenterà l’ipotesi diagnostica principale

Una volta realizzato un simile schema preliminare si potrà procedere con la stesura discorsiva dell’intero ragionamento effettuato.

 

  1. AREE DA APPROFONDIRE

In tale paragrafo bisognerà indicare tutti quegli aspetti da approfondire accuratamente al fine di confermare o meno l’ipotesi diagnostica formulata.

In prima analisi si dovrà prendere in esame i bisogni della persona, le sue motivazioni e aspettative attraverso una analisi della domanda. Molte di tali informazioni sono deducibili dall’invio, non sempre spontaneo. Tale indagine iniziale consentirà allo psicologo di fornire informazioni comprensibili rispetto a ciò che verrà fatto e di fissare obiettivi concordati e congruenti con il percorso. Ricordiamo come quest’ultimo aspetto sia condizione necessaria per passare al consenso informato.

A questo punto si potrà procedere all’analisi del problema ovvero all’analisi di tutte quelle informazioni mancanti nel testo ma necessarie ai fini di una maggiore comprensione del caso. Di seguito uno schema indicativo e riassuntivo delle possibili informazioni da poter inserire nella stesura dell’analisi del problema.

Le informazioni sopra elencate dovranno essere scelte a seconda del caso specifico. La scelta di esse dovrà essere dettata da un attento ragionamento individuale.

 

4.STRUMENTI

In questo paragrafo andranno indicati tutti gli strumenti utili alla raccolta delle informazioni necessarie.

Uno di essi è sicuramente il colloquio dal quale si possono ricavare informazioni importanti sia sul piano verbale che non verbale.

Un altro strumento da poter indicare, sia nel caso adulto che evolutivo, è la cartella anamnestica utile per delineare la storia clinica del paziente.

In aggiunta a questi, e a seconda del caso, andranno indicati uno strumento ad ampio spettro e uno o più strumenti specifici strettamente legati all’ipotesi diagnostica formulata e alla diagnosi differenziale. Nella scelta di questi ultimi bisognerà prestare molta attenzione e verificare che

– non siano validati sulla precedente versione del DSM

– possano essere somministrati a persone che abbiano l’età specifica del nostro paziente

Per ciascuno strumento andrà motivata la propria scelta.

Di seguito degli schemi riassuntivi dai quali poter prendere spunto per la scelta degli strumenti. È bene non dimenticare di scegliere gli strumenti in base al caso specifico.

  1. IPOTESI DI INTERVENTO

In tale paragrafo il candidato dovrà indicare una ipotesi di intervento quindi esplicitare, a seconda del caso specifico, quale trattamento potrebbe essere indicato e i suoi obiettivi specifici. Si potranno dunque ipotizzare uno o più livelli di intervento (individuale, familiare, scolastico) di tipo supportivo, espressivo oppure entrambi. A prescindere dalla scelta privilegiata occorrerà motivare quanto scritto cercando di non ricorrere a citazioni standard ma seguendo un filo logico e lineare.

 

Scarica qui La terza prova edS 1

Per scaricare gratuitamente gli articoli con password su edS richiedi la password di accesso al seguente indirizzo mail: didonato.francesca@live.it indicando in oggetto “Richiesta password per caso clinico” e allegato alla richiesta Nome e Cognome, Università e numero di Matricola e foto libretto universitario allegato.

Scaletta adulti
https://scuoladipsicologia.com/2020/07/11/terza-prova-eds-2-3/

Modello di stesura caso clinico adulti
https://scuoladipsicologia.com/2020/07/11/modello-di-stesura-caso-clinico-adulti/

Scaletta evolutivo
https://scuoladipsicologia.com/2020/07/26/terza-prova-eds-4-4-scaletta-evolutivo/
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Jessica Caiazza – Psicologa
Ambiti: tutoraggio all’apprendimento nei disturbi specifici dell’apprendimento – riabilitazione psicologica in persone adulte con disabilità
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Francesca Di Donato – Psicologa
Psicologia clinica, dinamica e della salute – percorsi individuali, di coppia e in gruppo: in presenza e online
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Quarta prova edS


Premessa.

L’EdS cambia lo status giuridico del cittadino che lo supera:
infatti è previsto dalla Costituzione della Repubblica ed è comune a tutte le professioni Ordinistiche; implica una serie di conseguenze giuridiche e funzionali significative per il professionista e autorizza all’esercizio dei tipici atti professionali di quella professione, che sono proibiti -nel nome dell’interesse pubblico- a chi non ha tale abilitazione.
Essere una professione ordinistica implica che per accedervi si debba dimostrare allo Stato che si abbiano, oltre alle conoscenze e alle competenze di ordine accademico -rappresentate dal titolo di laurea- e alle abilità pratiche -date dal tirocinio professionalizzante-, anche le competenze e le abilità
che ci permettono di esercitare il tutto in modo professionale.

Il fine dell’EdS NON è chiedere le stesse cose dell’Università, anche perché l’EdS, dal punto di vista formale, non ha adempimenti accedemici: sicuramente le conoscenze acquisite all’Università sono alla base di molte delle competenze e abilità da verificare in sede di Esame di Stato, tuttavia lo scopo è quello di verificare la capacità di adattare le conoscenze teoriche alle applicazioni professionali.

Le conoscenze/competenze apprese all’Università e le abilità apprese in sede di tirocinio professionalizzante, sono, quindi, condizione necessaria, ma non sufficiente, per quello che ci si propone di esaminare ai fini dell’abilitazione.

Quindi, ricapitolando, mentre l’Università deve valutare le tue conoscenze scientifico-culturali in ambito psicologico, l’EdS deve valutare almeno a livello basilare la tua capacità di applicarle professionalmente: dunque, sono due processi di valutazione differenti, sia formalmente sia sostanzialmente.
L’EdS non deve adattarsi al candidato, ma è il candidato che deve sviluppare le competenze richieste per l’accesso al mondo professionale.

Comprendere bene i nessi tra i vari nuclei concettuali delle discipline psicologiche; saper analizzare in maniera coerente una situazione non pienamente definita e strutturarvi sopra un progetto per gestirla; saper inquadrare professionalmente un caso applicativo come ad esempio affrontare l’impostazione corretta di un caso clinico nelle sue varie fasi, dimostrare di conoscere i principi deontologici della professione: sono tutte competenze essenziali e basilari, per cui possiamo dire che se qualcuno NON le ha, allora non può “fare lo Psicologo”. Indipendentemente da qualunque altra considerazione.

E’ di interesse pubblico che se una persona non ha nemmeno le competenze professionali di base, ella non possa essere autorizzata a esercitare la professione che a esse si riferiscono: qui non stiamo dicendo che il sistema di valutazione sia impeccabile, lungi da me. Ti sto solo dando la cornice giuridica e il piano di realtà sulla funzione dell’EdS: sfondo sul quale darai prova del tuo sapere e saper fare, per arrivare al tuo obiettivo.

Seguono informazioni di rilevanza per il superamento della quarta prova:

Legge ordinistica e revisione
https://scuoladipsicologia.com/2020/07/11/legge-18-febbraio-1989-n-56-ordinamento-della-professione-di-psicologo/

Codice deontologico 
https://scuoladipsicologia.com/2020/07/11/codice-deontologico-psicologi-italiani/

Abuso di professione e illecito deontologico
https://scuoladipsicologia.com/2020/07/11/normative-per-lesercizio-abusivo-della-professione-e-illecito-deontologico/

Testo unico tariffario e nomenclatore
https://scuoladipsicologia.com/2020/07/11/nomenclatore-e-tariffa-professionale/

Concorsi pubblici
https://scuoladipsicologia.com/2020/07/11/comunicato-cnop-su-legge-n-31-2008/

Commento articolo per articolo del codice deontologico
https://www.ordinepsicologifvg.it/images/libri/100-domande-100-risposte-BOOK-DIGITALE-x-Download.pdf

Atto di indirizzo pubblicità professionale 
https://scuoladipsicologia.com/2020/08/11/atto-di-indirizzo-sulla-pubblicita-informativa/

Divieto di pubblicità sanitaria promozionale
https://scuoladipsicologia.com/2020/08/11/e-legge-il-divieto-di-pubblicita-sanitaria-promozionale/

Compensi degli Psicologi
https://scuoladipsicologia.com/2020/08/30/compensi-degli-psicologi/

Trattamento sanitario: no all’obbligo https://scuoladipsicologia.com/2020/08/11/nessuno-puo-essere-obbligato-a-un-determinato-trattamento-sanitario/

Professione sanitaria
https://scuoladipsicologia.com/?p=1146&preview=true

Obbligo di referto e Obbligo di denuncia 
https://scuoladipsicologia.com/2021/10/16/obbligo-di-referto-e-denuncia-di-marco-maccaferri-studio-legale-apm/

Altri approfondimenti nella sezione “Informazioni giuridiche e deontologiche” presente in questo sito nell’area “Risorse per il professionista“.

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Francesca Di Donato – Psicologa
Psicologia clinica, dinamica e della salute – percorsi individuali, di coppia e in gruppo: in presenza e online
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Compatibilità lavoro, tirocinio e compenso. Francesca Di Donato

Si può fare tirocinio professionalizzante nel proprio luogo di lavoro?
Sì.  L’accortezza da seguire è che le ore lavorative non debbano confondersi con quelle di tirocinio, ma avere distribuzione a se stante.

come da fonte CNOP: Il tirocinio professionalizzante non costituisce motivo di rapporto di lavoro, né deve essere sostitutivo di manodopera aziendale né di prestazione professionale.

Informazioni importanti sul tirocinio:
https://scuoladipsicologia.com/2020/08/08/tirocinio-post-lauream-tutto-quello-che-devi-sapere/

https://scuoladipsicologia.com/2020/08/08/retribuzione-tirocini/

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Francesca Di Donato – Psicologa
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