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4 anni ago · · 0 comments

Tirocinio post lauream – tutto quello che DEVI sapere. Francesca Di Donato

La legge sull’Ordinamento della professione di Psicologo n. 56 del 18 febbraio 1989 (art. 2 comma 3) e il successivo decreto Ministeriale del 13. 1. 1992 n. 239 (Regolamento recante norme sul tirocinio pratico post-Lauream) prevedono che all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo possano essere ammessi i laureati in Psicologia che abbiano svolto un tirocinio pratico.

Affinché questo tirocinio abbia uno scopo professionalizzante le attività supervisionate previste devono essere svolte all’interno di una specifica area professionale e devono favorire da parte del tirocinante l’integrazione delle conoscenze, l’esercizio delle abilità acquisite, la sperimentazione dei futuri ruoli lavorativi, la riflessione e discussione delle attività proprie e altrui e la formazione di competenze deontologiche e professionali necessarie per prepararsi per l’esercizio autonomo della professione di psicologo. In particolare, le attività
oggetto di osservazione e sperimentazione supervisionata dovranno riguardare l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazioneriabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità, nonché le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in ambito psicologico.


Il tirocinio professionalizzante non costituisce motivo di rapporto di lavoro, né deve essere sostitutivo di manodopera aziendale né di prestazione professionale. Essendo quella dello psicologo una professione soggetta a regolamentazione pubblica, tramite esami di Stato, il tirocinio deve essere considerato un percorso guidato verso l’ apprendimento di competenze professionali iniziali, che saranno successivamente certificate mediante il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione.
Occorre distinguere chiaramente, riguardo sia agli obiettivi sia agli aspetti procedurali e organizzativi, il tirocinio post-lauream necessario per l’accesso all’esame di abilitazione professionale – tirocinio professionalizzante o praticantato – da quello formativo e di
orientamento, svolto all’interno dei corsi di laurea, definito anche curriculare che è regolato dagli ordinamenti universitari e da specifiche norme (ad es. L. 196/97 e DM 142/’98).


Già il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi nella deliberazione n. 58 del 7 novembre 2003 aveva
precisato che “Il tirocinio professionale previsto per l’accesso alla sezione A dell’albo si caratterizza come attività di pratica supervisionata da parte di psicologi abilitati che si svolge all’interno di una
particolare area professionale della psicologia allo scopo di preparare alla pratica autonoma; in tal caso non sono equiparabili al tirocinio professionale lo stage, le esperienze pratiche guidate e le
attività pratiche incluse nei corsi d’insegnamento.”


La nota MIUR n.4605 del 5/12/2008, oltre a richiamare la necessità che il tirocinio sia continuativo e ininterrotto, ha specificato anche che non è possibile cumulare periodi distinti di tirocinio per raggiungere l’annualità prevista ai fini dell’accesso all’esame di stato per la sezione A dell’albo; la stessa nota ha confermato inoltre che la disposizione di cui al comma 2 dell’art. 6 del DPR 328/01 (esenzione del periodo tirocinio per l’accesso alla sezione A dell’Albo per chi
avesse effettuato il tirocinio utile all’accesso alla sezione B) non può trovare applicazione in quanto il previsto decreto ministeriale attuativo non è stato ancora emanato.
Nel maggio 2009 la Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Psicologia, pur chiedendo la precisazione di alcune norme transitorie per il passaggio dalla prassi precedente a quella attuale, aveva ribadito l’adesione al requisito della continuità dell’anno di tirocinio ai fini dell’accesso alla Sezione A dell’Albo, e “la propria posizione favorevole all’anno di tirocinio continuativo e successivo al completamento del percorso di laurea magistrale (nota mia: precedentemente 500 ore venivano svolte durante il corso di laurea, divise tra triennale e specialistica, oggi chiamata magistrale), anche in relazione a quanto previsto dalla certificazione EuroPsy”.


Dunque i due tirocini, pre e post lauream, vanno chiaramente distinti, e per la stesura di queste linee d’indirizzo si è fatto riferimento alle specifiche norme riguardanti il tirocinio professionalizzante diverso da quello curriculare e formativo (peraltro diversamente progettato
e attuato nelle diverse sedi universitarie, in base alla loro autonomia).


L’appendice normativa di questo documento riporta i riferimenti con alcune citazioni essenziali.
1. SEDE UNIVERSITARIA DOVE RICHIEDERE IL LIBRETTO DI TIROCINIO:
Può non essere la stessa della sede di laurea, ma qualsiasi altra nel territorio nazionale, ferme restando le specifiche procedure previste da ogni singolo Ateneo (ad es. relative ai tempi delle domande, alle eventuali graduatorie, alla assicurazione per gli infortuni, ecc.), che dovranno essere ampiamente pubblicizzate, anche mediante i siti delle Università e dell’Ordine degli Psicologi.


2. SEDE DELL’ENTE DI TIROCINIO IN REGIONE DIVERSA DA QUELLA IN CUI HA SEDE L’UNIVERSITA’ IN CUI SI E’ CHIESTO IL LIBRETTO DI TIROCINIO:
Reciprocamente al punto precedente, l’Ente dove svolgere il tirocinio può trovarsi in regione diversa da quella in cui si trova l’Università di riferimento, o addirittura all’estero. Fermi restando possibili accordi tra Università di diversa regione per il riconoscimento degli Enti sedi di tirocinio, per cui una Università può inviare in un Ente già accreditato presso altro Ateneo di quel territorio, l’Università che invia il tirocinante stipulerà una convenzione con l’Ente che si trova in altra regione (o all’estero) precisando le modalità come descritto al punto seguente. Se l’Ente di tirocinio si trova all’estero la convenzione deve prevedere il rispetto delle normative vigenti in Italia e non essere in contrasto con i criteri EuroPsy.


3. ENTI DOVE SVOLGERE IL TIROCINIO:
E’ necessaria una convenzione o accordo sottoscritto tra l’Ente e l’Università che rilascia il libretto di tirocinio, in base ad uno schema-tipo che sarà predisposto dal Tavolo tecnico nazionale OrdineUniversità e approvato sia dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi che dalla Consulta della Psicologia accademica. Tale schema prevede, coerentemente con il punto 2 la possibilità che la
convenzione sia estesa anche ad altri Atenei. Lo schema, cui ogni Ateneo potrà apportare le variazioni necessarie in base ai propri statuti e regolamenti, si atterrà alle raccomandazioni esposte nei punti
seguenti.


4. PERIODI:
La periodicità dei semestri di tirocinio, stabilita dal DM 239 del 1992 (art. 1 comma 9) che fissava le date di inizio il 15 marzo ed il 15 settembre di ogni anno, può essere derogata in quanto non funzionale ai legittimi interessi dei tirocinanti (le sessioni di laurea non sono finalizzate a tali scadenze costringendo ad inutili attese prima di iniziare il tirocinio) e non più corrispondente alle scadenze per
l’esame di abilitazione.
Il Miur con nota n. 3139 del 7 Ottobre 2010, ha accolto favorevolmente l’istanza presentata dal Consiglio dell’Ordine degli Psicologi d’Abruzzo, al fine di derogare dalle scadenze temporali per
l’inizio. Peraltro i bandi per l’esame di stato prevedono che il compimento del tirocinio possa avvenire fino al giorno prima dell’inizio delle prove, con ciò confermando che le date di inizio e fine del semestre possano derogare da quelle fissate dal DM 239/92.
Ciò non toglie che le convenzioni stipulate con alcuni Enti per ragioni di regolamenti e di organizzazione interna possano prevedere delle date di scadenza per le domande e per l’inizio dei semestri.


5. TUTOR:
I tutor supervisori di tirocinio devono essere professionisti psicologi con almeno tre anni di anzianità di iscrizione all’Albo. e non devono aver ricevuto negli ultimi anni sanzioni disciplinari, fatta salva la valutazione dell’Ordine in merito alla tipologia e gravità della violazione. I tutor supervisori non
possono seguire più di 3 tirocinanti contemporaneamente, quale che sia la natura del tirocinio stesso (pre- o post-lauream, specializzazioni, volontario, ecc.).
I tutor devono possedere requisiti specifici di aggiornamento e capacità formative, ai sensi del DPR 137/122, dei D.Lgs 502/92 e 299/993 e dell’art.5 del Codice deontologico
La Commissione paritetica, di cui al successivo punto 8, aggiorna periodicamente la lista dei supervisori.
I supervisori del tirocinio devono curare il rispetto delle norme da parte del tirocinante da essi supervisionato, come previsto dall’art. 6 del D.P.R. 137/2012 secondo cui “I praticanti osservano gli
stessi doveri e norme deontologiche dei professionisti e sono soggetti al medesimo potere disciplinare”. Questi aspetti formativi e deontologici sono esposti in dettaglio nell’allegato 1.


6. CONTENUTI DEL TIROCINIO:
Il tirocinio si basa su un progetto che contiene
– una parte caratterizzante
(allegato 2) e
– una parte personalizzata
, variabile in base all’ambito del tirocinio e alla specifica struttura o Ente in cui si svolge.
La parte caratterizzante include le competenze primarie e abilitanti richieste dall’esame di Stato.

La certificazione EuroPsy stabilisce che il supervisore deve essere uno psicologo qualificato che, negli ultimi tre anni, ha lavorato a tempo pieno o maturato equivalente esperienza come professionista indipendente per almeno due anni in un ambito professionale.


Il DPR 137/12 Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5) del DL
13.8.2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14.9.2011, n. 148 prevede all’art. 7 “al fine di garantire la
qualità ed efficienza della prestazione professionale nel miglior interesse dell’utente e della collettività, e per conseguire
l’obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell’obbligo di cui al
periodo costituisce illecito disciplinare”.

L’art. 16-bis del D.Lgs 502/92 integrato dal d.lgs 299/99, al comma 1 prevede “Ai sensi del presente decreto, la formazione continua comprende l’aggiornamento professionale e la formazione permanente. L’aggiornamento professionale è l’attività successiva al corso di diploma, laurea, specializzazione, formazione complementare, formazione specifica in medicina generale, diretta ad adeguare per tutto l’arco della vita professionale le conoscenze professionali. La formazione permanente comprende le attività finalizzate a migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali e i comportamenti degli operatori sanitari al progresso scientifico e tecnologico con l’obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza alla assistenza prestata dal Servizio sanitario nazionale”.
Lo stesso articolo16-bis, al comma 2 prevede “La formazione continua consiste in attività di qualificazione specifica per i
diversi profili professionali, attraverso la partecipazione a corsi, convegni, seminari, organizzati da istituzioni pubbliche o
private accreditate ai sensi del presente decreto, nonché soggiorni di studio e la partecipazione a studi clinici controllati e
ad attività di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo. La formazione continua di cui al comma 1 è sviluppata sia secondo
percorsi formativi autogestiti sia, in misura prevalente, in programmi finalizzati agli obiettivi prioritari del Piano sanitario
nazionale e del Piano sanitario regionale nelle forme e secondo le modalità indicate dalla Commissione di cui all’art. 16-
ter”.
Il Codice deontologico degli psicologi italiani, all’articolo 5, prevede “Lo psicologo è tenuto a mantenere un livello
adeguato di preparazione e aggiornamento professionale, con particolare riguardo ai settori nei quali opera. La violazione
dell’obbligo di formazione continua, determina un illecito disciplinare che è sanzionato sulla base di quanto stabilito
dall’ordinamento professionale”.


Il progetto può essere modificato in itinere, secondo procedure stabilite dalle singole Università di intesa con l’Ordine territoriale.
Al momento dell’invio alla struttura vanno sottoscritti gli impegni e le raccomandazioni definite nell’allegato sugli aspetti deontologici. Qualora nel corso del tirocinio si determinassero gravi motivi,
tali da ostacolare di fatto il proseguimento dell’attività di tirocinio, il tirocinante deve darne tempestivamente notizia alla Commissione di cui al punto 8, tramite circostanziata relazione scritta. In caso di inosservanza delle disposizioni, di mancanze disciplinari e deontologiche, la struttura convenzionata, sulla base di quanto verificato dalla Commissione tirocini, potrà incorrere in eventuali
provvedimenti di sospensione o di revoca dell’autorizzazione ad ospitare tirocinanti


7. VALUTAZIONE
Gli accordi o convenzioni fra Enti e Università devono prevedere dei momenti di verifica mediante schede di valutazione da compilare da parte sia del tutor che dello stesso tirocinante.
L’Università potrà rilasciare oltre alle certificazioni formali sullo svolgimento del tirocinio (espletamento regolare delle ore, ai fini dell’ammissione all’Esame di abilitazione), basandosi sulle
valutazioni di cui sopra, e facendo riferimento al progetto di cui al punto 6, una attestazione di competenze acquisite nel tirocinio.
A richiesta del tirocinante – qualora sussistano i requisiti – potrà essere rilasciata dal tutor una valutazione delle competenze maturate, redatta secondo i criteri Europsy.
L’andamento generale dei tirocini in una sede/regione verrà monitorato e verificato nell’ambito degli
accordi Ordine-Università della regione di cui al punto seguente.


8. COMMISSIONE PER I TIROCINI (EX ART. 1 COMMA 2 D.M. 239/92)
L’Ordine degli Psicologi e le Università ricadenti nel territorio regionale costituiscono di intesa una Commissione Tirocini che:
– recepisce gli schemi di convenzione proposti come da articolo 3, e ne coordina l’attuazione nelle diversi sedi;
– raccoglie le valutazioni delle esperienze di tirocinio compilate dai tirocinanti;
– come previsto dalla delibera del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi del 7 novembre 2003, “verifica la valutazione dell’idoneità delle strutture pubbliche e private ad ospitare i tirocini,
tenendo conto della rilevanza dell’intervento psicologico rispetto all’intera struttura o ad un suo specifico settore, all’effettiva presenza di psicologi iscritti da almeno due anni alla sezione A dell’albo che intrattengono un rapporto professionale con la struttura in qualità di dipendenti, o consulenti, o supervisori esterni”; – provvede ad aggiornare due volte all’anno un elenco degli Enti riconosciuti idonei e convenzionati, consultabile dai futuri tirocinanti sia presso la Segreteria Post-lauream della Università sia presso l’Ordine degli Psicologi (Banca dati Tirocini); – valuta i requisiti di accesso dei tutor supervisori che hanno fatto richiesta e tiene aggiornata la lista dei supervisori nel territorio regionale, previsti dall’art.5; – promuove e organizza l’aggiornamento per i tutor supervisori del tirocinio.
La Commissione vaglierà di volta in volta la possibilità di organizzare incontri con i tutor supervisori, per una valutazione periodica delle esperienze di tirocinio.
La Commissione composta da un numero paritario di professionisti e docenti universitari elegge al suo interno un Responsabile: possono prendere parte ai lavori della commissione con ruolo consultivo
anche i membri dell’Ufficio Tirocini delle diverse Università.
Per agevolare una maggiore armonizzazione sul tutto il territorio nazionale della esperienza del tirocinio professionalizzante possono essere organizzati congiuntamente dal Consiglio Nazionale
dell’Ordine degli Psicologi e della Consulta della Psicologia Accademica, periodici incontri dei Responsabili di tali Commissioni o loro delegati.


Queste linee di indirizzo, proposte dal tavolo tecnico Ordine-Università, sono state approvate dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (CNOP) in data 15 novembre 2013 ed inviate alla
Conferenza della Psicologia Accademica (CPA) e alla Associazione Italiana di Psicologia (AIP).

FONTE: https://www.psy.it/wp-content/uploads/2015/04/Linee-di-indirizo-sul-tirocinio-professionalizzante-approvate-CNOP-15_11_2013.pdf

altro sul tirocinio:
https://scuoladipsicologia.com/wp-admin/post.php?post=309&action=edit

https://scuoladipsicologia.com/2020/08/08/retribuzione-tirocini/

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Francesca Di Donato – Psicologa
Psicologia clinica, dinamica e della salute – percorsi individuali, di coppia e in gruppo: in presenza e online
Formatore e Supervisore: in presenza e online

 

Tags: , Categories: Informazioni giuridiche e deontologiche

Francesca Di Donato - Psicologa

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