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5 anni ago · · 0 comments

Modelli tecniche e strumenti dello Psicologo. Francesca Di Donato

Fare uso di modelli, tecniche e strumenti, insegnati nelle Scuole di specializzazione, è commettere abuso di professione?

No, perché sono modelli, tecniche e strumenti che attengono alla professione di Psicologo, quindi, vien da sé che uno Psicologo non possa abusare della sua stessa professione.
La professione di “Psicoterapeuta” non esiste in Italia come professione autonoma, in quanto trattasi di specializzazione.

E, infatti, molti colleghi che si definiscono “Psicologi E Psicoterapeuti” commettono un errore di forma: la dicitura auspicabile è “Psicologo-psicoterapeuta”, “Medico-psicoterapeuta” oppure “Psicologo specializzato in psicoterapia” o “Psicologo specialista in psicoterapia”

In conclusione, in termini di legge (legge 56/89 articolo 3),  uno Psicologo non può affermare di fare psicoterapia qualora non abbia prima maturato i relativi 4 o 5 anni di specializzazione: qualora lo affermasse, commetterebbe un illecito amministrativo sanzionabile dall’Ordine.

Ma tornando ai modelli, alle tecniche e agli strumenti insegnati nelle scuole di psicoterapia, quei modelli, quelle tecniche e quegli strumenti sono innanzitutto dello Psicologo, come ci ricorda il codice deontologico, attraverso la scuola di specializzazione diventano specialisti di un modello, ma non esclusivi detentori dello stesso.

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Francesca Di Donato – Psicologa
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5 anni ago · · 0 comments

La leggenda metropolitana dello Psicoterapeuta in formazione. Francesca Di Donato

Posso definirmi «psicoterapeuta in formazione» per dire che sono uno Psicologo iscritto a una Scuola di specializzazione?
NO
.  La formula «psicoterapeuta in formazione», usata a tal fine, è illegittima, errata, fuorviante, deontologicamente scorretta.

Si afferma, in tal modo, di possedere già la qualifica di psicoterapeuta e che si sta svolgendo una qualche formazione aggiuntiva e diversa.

L’espressione «psicoterapeuta in formazione» per uno Psicologo o Medico non ancora specializzato equivaleva fino al 1999 a usurpare un titolo ancora da acquisire e questo rimandava a ipotesi di reato, per cui si faceva appello all’art.498 del Codice penale (usurpazione di titoli o di onori).
Dal 1999 è stato depenalizzato, ma resta un illecito amministrativo.

Viola, inoltre, il Codice deontologico coinvolgendo:
– art. 39 Lo psicologo presenta in modo corretto e accurato la propria formazione, esperienza e competenza. Riconosce quale suo dovere quello di aiutare il pubblico e gli utenti a sviluppare in modo libero e consapevole giudizi, opinioni e scelte.
– art. 40 Indipendentemente dai limiti posti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità, lo psicologo non assume pubblicamente comportamenti scorretti finalizzati al procacciamento della clientela. In ogni caso, può essere svolta pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dai competenti Consigli dell’Ordine. Il messaggio deve essere formulato nel rispetto del decoro professionale, conformemente ai criteri di serietà scientifica ed alla tutela dell’immagine della professione. La mancanza di trasparenza e veridicità del messaggio pubblicizzato costituisce violazione deontologica.

Non si può parlare invece di esercizio abusivo della professione (art.348 Codice penale) perché non esiste la professione di Psicoterapeuta: le professioni sono quella di Psicologo o Medico.

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5 anni ago · · 0 comments

Professione di Psicologo. Francesca Di Donato

Una volta conseguita la laurea in Psicologia e l’abilitazione tramite esame di Stato, per esercitare la professione di Psicologo, è necessaria l’iscrizione a un Ordine degli Psicologi regionale.
La scelta dell’Ordine non deve coincidere necessariamente con la propria residenza o domicilio, ma a tal fine rimandiamo ai regolamenti interni dei singoli Ordini.
All’interno di ogni Ordine sono presenti due sezioni A e B: la sez. A contiene l’elenco degli Psicologi, la sez.B l’elenco dei Dottori in Tecniche psicologiche.
Nella sezione A, un’annotazione sarà aggiunta a coloro che, in possesso di un diploma di specializzazione, vorranno accedere all’attività psicoterapeutica.
L’attività psicoterapeutica può essere esercitata anche dai Medici che abbiano conseguito tale formazione.
Riguardo la professione medica, Psichiatra e Neuropsichiatra infantile maturano formazione in psicoterapia all’interno della loro specifica specializzazione (specializzazione in psichiatria e neuropsichiatria infantile, appunto). Tutti gli altri Medici, invece, devono maturare tale formazione in una specializzazione mirata in psicoterapia.
L’annotazione in tal caso avverrà all’interno dell’Ordine dei Medici.
La formazione specifica in psicoterapia è di 4 o 5 anni ed è solo una delle possibili opportunità formative per lo Psicologo, la più conosciuta, ma solo una delle possibili. Fortunatamente il ventaglio di formazioni si sta ampliando.

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Nascita dell’art 3 della Legge 56/89 – riflessione. Francesca Di Donato

Proviamo a ragionare insieme:

Quando nasce l’articolo 3 della Legge 56/89 (regolamentazione attività psicoterapeutica)?
Nasce quando si è creata la necessità per i Medici di continuare a occuparsi di ciò di cui già si occupavano prima della formulazione della nostra Legge Ordinistica.

Quindi sappiamo che l’art.3:
– nasce come compromesso con i i Medici
– nasce per permettere loro di occuparsi, senza commettere abuso di professione, di ciò che, con la nascita della nostra legge ordinistica, diventa da quel momento in poi di competenza dello Psicologo.
– con essa i medici acquisiscono possibilità di esprimere una competenza in più, oltre alla cura farmacologica.

E quali atti sono tipici della professione di Psicologo di cui i Medici possono occuparsi grazie all’articolo 3 della Legge 56/89?

Noi sappiamo che gli atti tipici dello Psicologo sono: prevenzione, sostegno, diagnosi, abilitazione-riabilitazione.

Quindi, alla luce di questo, possiamo dire che tali atti prendono il nome di “psicoterapia” quando un collega, Psicologo o un Medico (o un sanato) ha conseguito, appunto, una specializzazione.

Dunque, in cosa cambia, all’atto pratico e, quindi, oltre la qualifica acquisita, l’intervento di un collega specializzato da quello non specializzato?
All’atto pratico, ripeto.

Ricordiamo che la psicoterapia come atto tipico a sé non è mai stato definito per legge e sapete perché? Perché non esiste la professione di psicoterapeuta in Italia: tipico è l’atto che delinea una professione.
Risulta manchevole, poi, di definizione in quanto atto specialistico: ecco quanto è riportato per legge “l’esercizio dell’attività psicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all’articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica.
2. Agli psicoterapeuti non medici è vietato ogni intervento di competenza esclusiva della professione medica.
3. Previo consenso del paziente, lo psicoterapeuta e il medico curante sono tenuti alla reciproca informazione.”

La declaratoria del CNOP del 2015 a cui qualcuno fa sempre appello è, invece, un documento interno che non ha valore giuridico e in essa viene, sì, espresso a cosa si rivolge la psicoterapia, ma:
– né se ne parla in termini esclusivi
– né viene riportato che quelle cose non le si possa fare con altri atti tipici

(ovviamente parliamo sul piano normativo e non su quello delle competenze personali che cambia comunque da persona a persona e di cui nessuna formazione potrà mai farsi garante.)

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Lo Psicologo e l’invio. Francesca Di Donato

Lo Psicologo rappresenta il primo livello di accesso alle cure, in presenza di qualsiasi problema di natura cognitiva, comportamentale, emotiva e relazionale.

Ciò significa che uno Psicologo accoglie sempre un paziente -in virtù delle proprie competenze e ambiti di intervento- e lo conduce fin dove è in grado di accompagnarlo senza vincoli di tempo o di strumenti.

Fino a quando quest’ultimo si sente soddisfatto dell’aiuto ricevuto e lo Psicologo ritiene, a sua volta, che il paziente stia migliorando in direzione di una maggiore autonomia, libertà, abilità e consapevolezza non vi è ragione alcuna per cui si debba interrompere il rapporto terapeutico e inviare a uno Psicologo-psicoterapeuta o Medico-psicoterapeuta.

La possibilità di invio può, in generale, coinvolgere -oltre a ulteriori figure sanitarie- altro Psicologo, anche se non psicoterapeuta, che si ritenga competente per quell’eventuale ambito.

Solo nel caso in cui si consideri necessaria una conoscenza specialistica di un metodo di cura psicologico è opportuno inviare a uno Psicologo-psicoterapeuta o Medico-psicoterapeuta.

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i Master in Italia. Francesca Di Donato

Secondo la normativa nazionale si definiscono Master i corsi post laurea organizzati da un’istituzione universitaria anche in collaborazione con enti esterni pubblici o privati.

Rispondono a specifici requisiti indicati dal MIUR 

Rilasciano i seguenti titoli accademici:
– Master di I livello in…
– Master di II livello in…
A seconda se il requisito minimo di accesso sia la laurea triennale (nel caso di I livello) o la magistrale (II livello).

Hanno durata almeno annuale e permettono il conseguimento di 60CFU (Crediti Formativi Universitari) pari a 1500 ore di impegno complessivo.

Per convenzione anche le realtà non universitarie hanno preso l’iniziativa di chiamare i propri corsi “Master” ma non sono tenute a seguire alcun regolamento statale.

Esistono Master non universitari riconosciuti dal MIUR? NO.

Come scritto più sopra il Master -per essere tale- deve essere attivato e organizzato da un ente universitario. 
Può collaborare con un’istituzione non universitaria, ma la gestione rimane in mano alla prima.

http://attiministeriali.miur.it/media/160201/all.a_regolamento_corsi_master.pdf?fbclid=IwAR08BKOY41bla8oTpGFXVL5QotANCFd4cPZPCmAWTB9JpUc5W7qCZo287mM

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scritto da Giusy Vilardo

leggi anche: https://scuoladipsicologia.com/2020/07/05/chiarimenti-nella-formazione-in-psicologia/

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Formazione in Psicologia: specialista vs. specializzato. Francesca Di Donato

“Specialistica” e “Specializzazione” non sono la stessa cosa:
– con “Specialistica” si intende la laurea conseguita con la formazione di due anni, successivamente alla triennale, legalmente non si chiama più in questo modo dal 2004: con il D.M. 270/04 il nome è diventato Laurea Magistrale.
– con “Specializzazione” si intende un percorso di studi post laurea magistrale della durata minima di 4 anni che, per gli psicologi, abilita all’esercizio dell’attività psicoterapeutica così come indicato dall’articolo 3 della Legge 56/89

In  Italia esistono due tipi di scuole di specializzazione:
– universitarie: accessibili SOLO agli iscritti all’Ordine degli psicologi.
Rilasciano il titolo di Specialista in Psicologia + “nome del corso”  (D.M. 24 luglio 2006 e D.M. 50/2019 in vigore entro ottobre 2020).
Sono abilitanti  all’esercizio  della psicoterapia, purché almeno  60 CFU  siano  dedicati  ad  attività professionalizzanti psicoterapeutiche espletate sotto la supervisione di qualificati psicoterapeuti
– non universitarie: accessibili agli iscritti all’ordine degli psicologi e/o dei medici.
Rilasciano il titolo di Specialista in psicoterapia +  “orientamento della scuola” (D.M. 11 dicembre 1998 n. 509).
Sono abilitanti all’esercizio dell’attività psicoterapeutica secondo l’articolo 3 della Legge 56/89

N.B. quanto a “Specialista” e “specializzato” neanche questi sono necessariamente la stessa cosa.
Il sostantivo “specializzato” ha due significati:
1) si riferisce a chi ha è dotato di particolare competenza e abilità in un determinato settore professionale o attività
2) circoscrive chi ha conseguito una specializzazione “psicologo specializzato” (vedasi la Treccani alla voce “specializzato”)
Il termine “Specialista” è un titolo accademico che si ottiene dopo aver terminato una scuola di specializzazione.

Rimanendo nell’ambito della formazione universitaria esistono anche i Master di I e II livello e
Quanto ai Dottorati, invece, l’ammissione avviene tramite concorso e ha la laurea magistrale come requisito essenziale; la durata è di almeno tre anni.
Rilasciano il titolo accademico di “Dottore di ricerca” corrispondente a “Philosophiae Doctor” (PhD) previsto nei Paesi anglossassoni.

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Giusy Vilardo
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leggi anche: https://scuoladipsicologia.com/2020/07/05/i-master-in-italia/

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emdr e Psicologi. Francesca Di Donato

L’emdr può essere praticata da uno psicologo che ha una formazione diversa da quella in psicoterapia? e un Dottore in tecniche psicologiche? 
Si, ovviamente. 
Purché sappia usarla.

Quella di limitare l’apprendimento della tecnica se non si è almeno iscritti al terzo anno di specializzazione è la scelta di un ente privato.

Essere iscritti al terzo anno, non rende psicoterapeuti, né è prova che lo si sarà mai, alla luce dell’esistenza di professionisti che la scuola di specializzazione non l’hanno mai terminata.

La scelta di un ente PRIVATO non vale come legge.

EMDR non può essere definita come tecnica psicoterapeutica perché: 
⁃ non esistono tecniche psicoterapeutiche, né per legge né per codice deontologico, ma sono tutte tecniche psicologiche e semmai vengono usate anche da specialisti in psicoterapia 
⁃ emdr Italia non ha autorizzazioni ministeriali per abilitare alla psicoterapia: se l’emdr fosse davvero psicoterapia, emdr Italia non potrebbe insegnarla oppure dovrebbe esistere una specializzazione in emdr. Esiste? No.

Lo Psicologo-psicoterapeuta e il medico-psicoterapeuta applicano le medesime tecniche psicologiche che uno psicologo può usare per fare prevenzione, sostegno, abilitazione-riabilitazione: in ogni caso parliamo di cura e terapia, sia per lo Psicologo specializzato in psicoterapia, sia per quello che lavora in ambito clinico con altra formazione post universitaria (quella in psicoterapia non è l’unica)

“Psicoterapeuta” è una qualifica e non una professione. 
La professione sanitaria è e resta quella di Psicologo e come tale lo Psicologo cura e fa terapia con qualunque strumento e/o tecnica per cui abbia maturato adeguata formazione, così come richiesto dal codice deontologico all’art.5

La psicologia clinica non è solo psicoterapia.

In Italia i metodi di cura non sono brevettabili.
In merito a questo riporto il testo dell’ Avv. Luca Lentini per OPL:
Come stabilito dalla Costituzione, l’insegnamento delle ricerche scientifiche e delle procedure terapeutiche che ne scaturiscono è libero e, per questo, non può essere legato a copyright, diritti d’autore o brevetti.
“Ai sensi dell’art.45, commi 1 e 2 del D.Lgs. 10-2-2005, n.30, nel nostro ordinamento le scoperte, le teorie scientifiche, i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, le presentazioni di informazioni, non sono brevettabili in quanto non considerate “…invenzioni… nuove e che implicano un’attività inventiva e sono atte ad avere un’applicazione industriale” (si riporta in calce il testo integrale della norma, che nella sua prima formulazione risale al Regio Decreto n.1127 del 1939).
Ai sensi del comma 4, lettera a) del citato art. 45, non sono brevettabili neppure “…i metodi per il trattamento… terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale”.  Il riferimento ai “metodi per il trattamento terapeutico”, deve intendersi ai metodi per la cura di qualsiasi patologia della persona.
Questi divieti, uniti al principio di libertà di insegnamento e di ricerca sancito dall’art.33 della Costituzione, escludono che una teoria scientifica o una metodologia nel campo della psicologia o della psicoterapia possano essere insegnate e/o approfondite da un unico soggetto che ne rivendichi l’esclusiva, quand’anche esso si identifichi nel loro ideatore. Quest’ultimo può rivendicare il diritto d’autore, copyright per gli anglosassoni, sulle opere eventualmente prodotte, ma non può inibire ad altri la ricerca scientifica nel campo prescelto o l’insegnamento delle tematiche trattate.
Diverso è il discorso relativo al rilascio di attestazioni, comprovanti la partecipazione ad attività di formazione rese da un soggetto che possa legittimamente rivendicare la paternità della formazione stessa ai sensi della normativa del luogo in cui avviene l’attività di istruzione. I soggetti legittimati dai singoli ordinamenti giuridici ad erogare prestazioni formative possono di regola intitolare i relativi attestati indicando la propria denominazione oltre alla materia trattata. Il che non esclude che la stessa attività formativa possa essere erogata da altri soggetti, purché parimenti legittimati dalle norme vigenti, ai quali certamente non è preclusa l’indicazione della materia oggetto di insegnamento.”

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Francesca Di Donato – Psicologa
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