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Psicologo professione sanitaria – tappe e divieto pubblicitario promozionale. Francesca Di Donato

Dal 1979 prende avvio il riconoscimento del ruolo sanitario dello psicologo -seppur non ancora professione regolamentata- come colui che opera in attività dirette alla tutela della salute.

Dal 1989 quella di Psicologo diventa professione regolamentata e l’attività psicoterapeutica nasce come compromesso con i Medici per continuare a occuparsi delle attività psicologiche, senza incorrere in abuso di professione.

Dal 1997 anche lo Psicologo entra a far parte della Dirigenza sanitaria: per concorrere, requisito necessario è la specializzazione.

Dal 2001 le prestazioni dello Psicologo sono riconosciute come prestazione sanitaria.

Dal 2008 c’è stata la vigilanza parziale del Ministero della Salute con alcune competenze rimaste in mano al Ministero della Giustizia.

Dal 2018 quella di Psicologo è ufficialmente professione sanitaria.

Dal 2019 scatta il divieto assoluto di pubblicare messaggi di natura promozionale o suggestionale nelle informative sanitarie.


Dire professione sanitaria non equivale a dire professione medica, come spesso vedo affermare.


Entrando nell’elenco delle professioni sanitarie si da piena applicazione all’art.32 della Costituzione “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.”


Dpr 761/79 – Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali
1. Articolazione dei ruoli. – Il personale addetto ai presidi, servizi ed uffici delle unità sanitarie locali è inquadrato in ruoli nominativi regionali, istituiti e gestiti dalla regione e così distinti: ruolo sanitario, ruolo professionale, ruolo tecnico, ruolo amministrativo. Appartengono al ruolo sanitario i dipendenti iscritti ai rispettivi ordini professionali, ove esistano, che esplicano in modo diretto attività inerenti alla tutela della salute; ….omissis….. 2. Ruolo sanitario. – Nel ruolo sanitario sono iscritti in distinte tabelle, per i rispettivi profili, i medici, i farmacisti, i veterinari, i biologi, i chimici, i fisici, gli psicologi, nonché gli operatori in possesso dello specifico titolo di abilitazione professionale per l’esercizio di funzioni didattico-organizzative, infermieristiche, tecnico-sanitarie, di vigilanza ed ispezione e di riabilitazione. […]

Ministero della Salute: “Sono professioni sanitarie quelle che lo Stato italiano riconosce e che, in forza di un titolo abilitante, svolgono attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione. Alcune professioni sanitarie sono costituite in Ordini e Collegi, con sede in ciascuna delle province del territorio nazionale:
Psicologo L. 18.02.1989, n. 56 (G.U. 24.02.1989, n.46)

Circolare Agenzia Entrate: dispone che le prestazioni di carattere sanitario, così come definite dal Ministero della Salute del 17/05/02, sono esenti ai fini IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 633/72 “le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza [..]”

Leggi ancora:

È legge il divieto di pubblicità sanitaria promozionale. Francesca Di Donato

Atto di indirizzo sulla pubblicità informativa. Francesca Di Donato

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario. Francesca Di Donato

Dalla nascita della parola psicoterapia agli atti tipici dello Psicologo. Francesca Di Donato

Costituzione italiana, codice penale e principio di legalità. Francesca Di Donato

Cura e trattamento in Psicologia. Francesca Di Donato

 

 

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Gli errori degli Psicologi riguardo i Medici. Francesca Di Donato

– Medico di base: non esiste più dal 1978.
– Medico generico: il laureato iscritto all’Ordine, senza altra formazione.
– Medico di medicina generale: dal 1978, è il medico delle cure primarie, o di assistenza primaria, o di famiglia, solo se convenzionato col ssn. Oggi può fare anche qualche esame diagnostico (ecografie, ecc.) e deve essere “specializzato” con un corso regionale di tre anni: si tratta di un corso specifico di tre anni e non hanno gli stessi stipendi degli specializzandi. Si parla di circa 1000 euro lordi al mese per i futuri Medici di medicina generale.
Inoltre il corso serve per entrare nelle graduatorie, non assicura la convenzione con SSN.
– Esiste un discorso di inquadramento contrattuale/sindacale per cui le regole che valgono per i medici del SSN valgono anche per gli psicologi, per questo per essere assunti come dirigenti, serve la specializzazione.
– Il paragone tra Medici e Psicologi, per giustificare le specializzazioni in psicoterapia non regge: nonostante un Medico-chirurgo non specializzato può operare in scienza e coscienza quanto uno specializzato, loro si specializzano in un particolare settore che fa capo a un organo/sistema di funzionamento ben preciso. Per noi non è così. Gli psicologi si specializzano in un modello di intervento PSICOLOGICO e non psicoterapeutico come molti affermano: i modelli psicoterapeutici non esistono, sono TUTTI psicologici e dunque acquisibili da qualunque psicologo, nei più svariati metodi e luoghi di apprendimento, di cui la scuola di specializzazione è solo uno tra i tanti e non è vero sia la migliore possibile.
La qualità la esprime il singolo.

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Società tra professionisti. Francesca Di Donato

Le “società tra professionisti” sono società disciplinate dalle norme del codice civile. Possono essere costituite nella forma di:
. società di persone (società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice),
. società di capitali (società a responsabilità limitata, società per azioni, società in accomandita per azioni) oppure
. società cooperative costituite da un numero di soci non inferiore a tre, se sono persone fisiche (art. 2521 del codice civile).

La legge prevede che possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il quale atto costitutivo preveda:
– L’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci.
– Deve prevedere in modo esclusivo l’esercizio delle professioni protette.
Le società tra professionisti non possono avere per oggetto l’esercizio di attività professionali non organizzate in ordini e collegi.
Si può costituire una società tra professionisti “multidisciplinare”, per l’esercizio di diverse professioni protette, con la presenza di soci iscritti ai rispettivi albi professionali.
– L’ammissione in qualità di soci dei professionisti iscritti a ordini, albi e collegi, anche in diverse sezioni e anche i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, vale a dire soggetti non professionisti per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento.
– qualunque condizione costituisca causa di scioglimento della società, il consiglio dell’ordine o collegio professionale, presso il quale è iscritta la stessa, procede alla sua cancellazione dall’albo.

Gli Ordini professionali devono, per legge, costituire delle sezioni speciali pubbliche nelle deve comparire l’elenco delle società iscritte e chi ne fa parte.

Legge 12 novembre 2011, n. 183 – art. 8 comma 1 – art. 9 comma 3 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/04/06/13G00073/sg

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Atto di indirizzo sulla pubblicità informativa. Francesca Di Donato

Art. 1 – Definizione generale
La pubblicità delle attività oggetto del presente atto di indirizzo va intesa e realizzata come servizio per l’informazione alla collettività.
In tale prospettiva può essere svolta pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo ed i costi complessivi delle prestazioni secondo
criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dal Consiglio dell’Ordine che insiste sul territorio in cui si intende effettuare l’attività pubblicitaria. Il messaggio deve essere formulato, conformemente ai criteri della serietà scientifica ed alla tutela dell’immagine della professione


Art. 2 – Forme di pubblicità
Agli iscritti all’Ordine nelle sezioni A e B dell’Albo che operano sul territorio nazionale è consentita la pubblicità mediante targhe apposte sull’edificio nel quale il professionista svolge attività, inserzioni sugli
elenchi telefonici, sugli elenchi generali di categoria, attraverso i periodici destinati agli esercenti le professioni sanitarie ed attraverso giornali, quotidiani e periodici di informazione. L’informazione
pubblicitaria è inoltre consentita attraverso le inserzioni sulle pagine Web di Internet e con ogni altro mezzo purché venga realizzata secondo criteri di trasparenza e di veridicità del messaggio e in un’ottica
di servizio alla collettività, prestando particolare attenzione alla sua influenza sull’utenza, in linea con quanto sancito dagli artt. 8, 39, e 40 del Codice Deontologico degli Psicologi.
Tale disposizione è estesa alle società di persone, alle associazioni tra professionisti e a tutte le altre modalità di esercizio della professione consentite dalla Legge.


Art. 3 – Verifica dell’Ordine e domanda di autorizzazione
1. La pubblicità informativa relativa alle attività oggetto della professione di psicologo, di dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro e di dottore in tecniche
psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità è soggetta alla verifica del Consiglio dell’Ordine competente sul territorio in cui si intende effettuare attività pubblicitaria, secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio pubblicitario ai sensi della Legge 4 agosto 2006, n. 248, e ai sensi degli artt. 8, 39, e 40 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani.
2. Ove previsto e richiesto dalla autorità amministrativa competente, per effettuare l’informazione pubblicitaria tramite targhe, va redatta domanda di autorizzazione indirizzata al Sindaco del Comune ove si intende pubblicizzare la professione, corredata da una descrizione dettagliata del tipo, delle caratteristiche e dei contenuti dell’annuncio pubblicitario. Il Consiglio territoriale dell’Ordine, previo nulla osta, dovrà trasmettere la domanda al Sindaco competente, entro trenta
giorni dal ricevimento della domanda.
3. In ogni altro caso l’informazione pubblicitaria è consentita previa dichiarazione autocertificata, indirizzata al Consiglio Territoriale dell’Ordine. Tale autocertificazione deve contenere la dichiarazione di conformità del messaggio pubblicitario, alle norme deontologiche ed all’atto di indirizzo in tema di pubblicità. L’autocertificazione deve essere corredata da una descrizione dettagliata del tipo, delle caratteristiche e dei contenuti dell’annuncio incluso nell’inserzione – così come specificato negli artt. 4 e 5 del presente Atto di Indirizzo – nonché del contesto nel quale tale inserzione verrà diffusa. L’Ordine, entro novanta giorni dal ricevimento della dichiarazione
autocertificata, in caso di violazioni di norme di legge o deontologiche contenute nel messaggio pubblicitario, potrà esprimere parere di non conformità con motivazione.
4. Gli iscritti all’Albo che esercitano l’attività nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso, in tutte le forme consentite dalla Legge, sono tenuti ad osservare il presente Atto di Indirizzo e le disposizioni della Legge 175/92 e successive
modificazioni, per quanto applicabili.
5. Le procedure di cui al presente articolo, devono essere rinnovate solo qualora siano apportate
modifiche, non meramente formali al testo originario della pubblicità.
6. Le procedure relative ad informazione pubblicitaria che agiscono su un territorio pluriregionale o nazionale (es. pagine web, quotidiani nazionali, tv e radio nazionali, ecc.), vanno inoltrate all’Ordine territoriale di iscrizione.


Art. 4 – Caratteristiche generali delle informazioni pubblicitarie
La pubblicità informativa può avere il seguente contenuto:
a) nome, cognome, indirizzo, numero telefonico ed eventuale recapito del professionista, orario delle visite e di apertura al pubblico;
b) titoli di studio:
I. titoli di laurea come “Dottore in scienze e tecniche psicologiche” e di laurea specialistica o magistrale o quinquennale come “Dottore magistrale in psicologia”1 con l’eventuale menzione
dell’indirizzo specifico:
 “Dottore magistrale in Psicologia ad indirizzo Applicativo”, “Dottore magistrale in Psicologia ad indirizzo Didattico” e “Dottore magistrale in Psicologia ad indirizzo Sperimentale” (per coloro che si sono laureati in base all’ordinamento previgente al DPR 6/2/1985, n. 216);
 “Dottore magistrale in Psicologia ad indirizzo di Psicologia Generale e Sperimentale”, “Dottore magistrale in Psicologia ad indirizzo di Psicologia Clinica e di Comunità”, “Dottore magistrale in Psicologia ad indirizzo di Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione”, “Dottore magistrale in Psicologia ad indirizzo di Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni” (per coloro che si sono laureati in base all’ordinamento del DPR 6/2/1985 n. 216);
 “Dottore in scienze e tecniche psicologiche”, “Dottore magistrale in psicologia” con l’eventuale denominazione del corso di studio (esempio: Dottore ……. Corso di laurea …….) (per coloro che si sono laureati in base all’ordinamento del DM 509/99 e del DM
270/04).
II. titoli di specializzazione o di dottorato di ricerca (senza abbreviazioni che possano indurre in equivoco) come: “Specialista in… (titolo della scuola di specializzazione universitaria)”, “Specialista in Psicoterapia” nel caso di diploma ottenuto presso un corso di specializzazione in psicoterapia attivato presso un istituto privato riconosciuto dal MIUR, “Dottore di ricerca in … (titolo del corso di dottorato di ricerca)”.
I possessori di laurea magistrale (D.M.509/99) o di laurea quinquennale in psicologia (ordinamenti previgenti al D.M. 509/99) possono in alternativa utilizzare il titolo di “dottore in psicologia”.
III. titoli di formazione universitari post-laurea o post-laurea quinquennale o specialistica o magistrale come i corsi di perfezionamento scientifico o di altra formazione permanente e
ricorrente come: “Master universitario di primo livello in…” “Master universitario di II livello in …” ai sensi della L. n 34/90, del DM 509/99 e del DM 270/04;
c) titoli professionali (senza abbreviazioni che possano indurre in equivoco) come “Dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro” “Dottore in tecniche psicologiche per i
servizi alla persona ed alla comunità”, “Psicologo”, “Psicologo – Psicoterapeuta ….” (con possibile indicazione del setting, dell’indirizzo e dell’area di riferimento come specificato all’art. 5 comma c, d
della presente deliberazione).
La dicitura “psicologo – psicoterapeuta” è consentita solo agli iscritti alla sezione A dell’Albo che abbiano ottenuto l’annotazione dell’esercizio dell’attività di psicoterapeuta ai sensi dell’art. 50, c. 5,
DPR 328/01. Tale annotazione è concessa ai possessori di diploma legittimante l’esercizio dell’attività psicoterapeutica in base all’art. 3 della Legge 56/1989, oppure ai possessori di riconoscimento
dell’attività psicoterapeutica ottenuto dall’Ordine di appartenenza in base all’art. 35 della Legge 56/1989 o all’art. 4 della Legge 4/1999;
d) titoli di carriera, accademici e di ruolo in campo psicologico, come “psicologo dirigente”, “professore in… (materia di insegnamento psicologico)” con eventuale menzione di ordinario, associato, a
contratto o ricercatore universitario, specificando l’Università o l’Istituto Statale di ricerca;
e) onorificenze concesse o riconosciute dallo Stato come “Cavaliere,” cariche istituzionali, etc.;
f) caratteristiche del servizio offerto, nonché costi complessivi delle prestazioni offerte (art. 2, comma 1, lett. b, Legge 248/06). La misura del compenso indicato deve essere adeguata ai principi dettati
dall’art. 2233 del Codice Civile, nonché dal Codice Deontologico degli Psicologi Italiani. Per quanto attiene l’esercizio della professione resa nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale o in rapporto
convenzionale con lo stesso, si deve fare riferimento alle tariffe in vigore ad esso relative.
Non è consentito l’uso di titoli conseguiti all’estero se non riconosciuti dallo Stato italiano.
Non è consentito l’uso di titoli difformi da quanto previsto ai punti b) c) e d).
In caso di necessità di rilascio del nulla osta di cui all’art. 3, il richiedente deve corredare la domanda con l’opportuna documentazione probante, anche tramite autocertificazione.


Art. 5 – Pubblicità relativa alle caratteristiche del servizio offerto
1. Al fine di specificare le caratteristiche del servizio offerto, l’iscritto alla sezione B dell’albo, per una maggiore trasparenza nei confronti del cliente, può inoltre pubblicizzare:
a) i settori specifici nei quali esercita la professione, cioè “Settore delle tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro” e/o “Settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità”;
b) le attività professionali di cui all’articolo 3, comma 1-quinquies della L. 170/03, come ad esempio “esecuzione di progetti di prevenzione e formazione sulle tematiche del rischio e della sicurezza” per il settore delle tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro, o “attuazione di interventi per la riabilitazione, rieducazione
funzionale e integrazione sociale di soggetti con disabilità pratiche, con deficit neuropsicologici, con disturbi psichiatrici o con dipendenza da sostanza” per il settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità.
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2. Al fine di specificare le caratteristiche del servizio offerto l’iscritto alla sezione A dell’albo, per una maggiore trasparenza nei confronti del cliente, può inoltre pubblicizzare:
a) l’area specifica nella quale esercita la professione, ad esempio: “psicologia del lavoro e delle organizzazioni”, “psicologia scolastica”, “psicologia di comunità”, “psicologia giuridica”, “psicologia dello sport”, “psico-oncologia”, “neuropsicologia”, “psicologia del traffico”, etc.
In tal caso il professionista deve presentare una documentazione, anche mediante autocertificazione, dalla quale si evinca l’adeguata formazione e/o l’attività nella specifica area.
b) le attività professionali di cui all’art. 1 della L. 56/89, all’art. 51 comma 1 del DPR 328/01 e all’art. 3 comma 1-quinquies della L. 170/03, come ad esempio prevenzione, diagnosi, attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Non è consentito utilizzare il termine “esperto” in quanto fuorviante per la trasparenza del messaggio.
Inoltre lo psicologo-psicoterapeuta può pubblicizzare:
c) il setting o l’ambito di intervento: “terapia individuale”, “terapia di gruppo”, “terapia familiare e/o di coppia”, “terapia infantile e/o dell’adolescente”, etc;
d) l’indirizzo teorico clinico di riferimento relativo alla formazione conseguita (ad esempio: psicoanalitico, psicodinamico, sistemico, cognitivo-comportamentale, analiticotransazionale, etc).


Art. 6 – Società di persone e associazioni tra professionisti
Le disposizioni di cui agli artt. 3, 4 e 5 si applicano anche alle società di persone, alle associazioni tra professionisti ed alle altre modalità associate di esercizio della professione consentite dalla Legge. In ogni
caso debbono essere riportati nel messaggio pubblicitario i nominativi dei singoli professionisti esercitanti l’attività psicologica e/o psicoterapeutica in forma associata ed i relativi titoli al fine della trasparenza e della veridicità del messaggio pubblicitario.
Art. 7 – Situazione di abuso, procedimento disciplinare e sanzioni
La mancanza di trasparenza e veridicità del messaggio pubblicizzato costituisce violazione deontologica

FONTE: CNOP https://www.psy.it/allegati/atto_pubblicita.pdf

Leggi anche la manovra in fatto di pubblicità inserita nella Legge di bilancio 2019 https://scuoladipsicologia.com/2020/08/11/e-legge-il-divieto-di-pubblicita-sanitaria-promozionale/

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È legge il divieto di pubblicità sanitaria promozionale. Francesca Di Donato

Pubblicità sanitaria commerciale: è legge il divieto di pubblicità sanitaria promozionale
Da quest’anno -Legge di Bilancio 2019 art.1 commi 525 e 536- scatta il divieto assoluto di pubblicare messaggi di natura promozionale o suggestionale nelle informative sanitarie. Dunque stop! a tariffe promozionali, a messaggi sul cellulare, a pubblicità televisive e radiofoniche a carattere suggestivo e promozionale «per permettere al paziente di decidere in totale libertà. È fondamentale che l’utenza valuti elementi veri, senza nutrire aspettative montate da spot che possono indurre scelte. Influenzare l’utenza non è giusto». On.Boldi 2018

L 30/12/2018, n. 145
Art. 1 – Comma 525

Le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 3, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, comprese le società di cui all’articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017, n. 124, possono contenere unicamente le informazioni di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, funzionali a garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari, escluso qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo, nel rispetto della libera e consapevole determinazione del paziente, a tutela della salute pubblica, della dignità della persona e del suo diritto a una corretta informazione sanitaria.
Art. 1 – Comma 536
In caso di violazione delle disposizioni sulle comunicazioni informative sanitarie di cui al comma 525, gli ordini professionali sanitari territoriali, anche su segnalazione delle rispettive Federazioni, procedono in via disciplinare nei confronti dei professionisti o delle società iscritti e segnalano tali violazioni all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza. Tutte le strutture sanitarie private di cura sono tenute a dotarsi di un direttore sanitario iscritto all’albo dell’ordine territoriale competente per il luogo nel quale hanno la loro sede operativa entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le nuove norme, fermo il richiamo alla Legge Bersani, impongono il divieto di includere nella pubblicità contenuti “di carattere suggestivo e promozionale”, e, confermata la competenza degli Ordini professionali per la verifica dei messaggi di strutture sanitarie e professionisti

Quindi tutte le professioni sanitarie possono continuare a farsi pubblicità, ma non in modo manipoltivo, suggestivo o promozionale.

Leggi anche atto di indirizzo del CNOP https://scuoladipsicologia.com/2020/08/11/atto-di-indirizzo-sulla-pubblicita-informativa/

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Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario. Francesca Di Donato

Art.32 della COSTITUZIONE
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.
La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Importanza centrale assume il secondo comma, dato che sancisce la libera autodeterminazione ì in merito al trattamento sanitario, che non può quindi essere imposto se non nei casi espressamente previsti dalla legge ovvero TSO: trattamento sanitario obbligatorio. La Costituzione sancisce quindi il diritto di rifiutare le terapie
Naturale corollario della libera autodeterminazione del paziente è la disciplina del consenso informato, che rappresenta un vero e proprio presupposto di liceità del trattamento (e non mera causa di giustificazione dell’opera del professionista sanitario.

Leggi anche: professione-intellettuale-libero-professionista-e-responsabilita-professionale/
Leggi anche:normative-per-lesercizio-abusivo-della-professione-e-illecito-deontologico/

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Tirocinio post lauream – tutto quello che DEVI sapere. Francesca Di Donato

La legge sull’Ordinamento della professione di Psicologo n. 56 del 18 febbraio 1989 (art. 2 comma 3) e il successivo decreto Ministeriale del 13. 1. 1992 n. 239 (Regolamento recante norme sul tirocinio pratico post-Lauream) prevedono che all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo possano essere ammessi i laureati in Psicologia che abbiano svolto un tirocinio pratico.

Affinché questo tirocinio abbia uno scopo professionalizzante le attività supervisionate previste devono essere svolte all’interno di una specifica area professionale e devono favorire da parte del tirocinante l’integrazione delle conoscenze, l’esercizio delle abilità acquisite, la sperimentazione dei futuri ruoli lavorativi, la riflessione e discussione delle attività proprie e altrui e la formazione di competenze deontologiche e professionali necessarie per prepararsi per l’esercizio autonomo della professione di psicologo. In particolare, le attività
oggetto di osservazione e sperimentazione supervisionata dovranno riguardare l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazioneriabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità, nonché le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in ambito psicologico.


Il tirocinio professionalizzante non costituisce motivo di rapporto di lavoro, né deve essere sostitutivo di manodopera aziendale né di prestazione professionale. Essendo quella dello psicologo una professione soggetta a regolamentazione pubblica, tramite esami di Stato, il tirocinio deve essere considerato un percorso guidato verso l’ apprendimento di competenze professionali iniziali, che saranno successivamente certificate mediante il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione.
Occorre distinguere chiaramente, riguardo sia agli obiettivi sia agli aspetti procedurali e organizzativi, il tirocinio post-lauream necessario per l’accesso all’esame di abilitazione professionale – tirocinio professionalizzante o praticantato – da quello formativo e di
orientamento, svolto all’interno dei corsi di laurea, definito anche curriculare che è regolato dagli ordinamenti universitari e da specifiche norme (ad es. L. 196/97 e DM 142/’98).


Già il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi nella deliberazione n. 58 del 7 novembre 2003 aveva
precisato che “Il tirocinio professionale previsto per l’accesso alla sezione A dell’albo si caratterizza come attività di pratica supervisionata da parte di psicologi abilitati che si svolge all’interno di una
particolare area professionale della psicologia allo scopo di preparare alla pratica autonoma; in tal caso non sono equiparabili al tirocinio professionale lo stage, le esperienze pratiche guidate e le
attività pratiche incluse nei corsi d’insegnamento.”


La nota MIUR n.4605 del 5/12/2008, oltre a richiamare la necessità che il tirocinio sia continuativo e ininterrotto, ha specificato anche che non è possibile cumulare periodi distinti di tirocinio per raggiungere l’annualità prevista ai fini dell’accesso all’esame di stato per la sezione A dell’albo; la stessa nota ha confermato inoltre che la disposizione di cui al comma 2 dell’art. 6 del DPR 328/01 (esenzione del periodo tirocinio per l’accesso alla sezione A dell’Albo per chi
avesse effettuato il tirocinio utile all’accesso alla sezione B) non può trovare applicazione in quanto il previsto decreto ministeriale attuativo non è stato ancora emanato.
Nel maggio 2009 la Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Psicologia, pur chiedendo la precisazione di alcune norme transitorie per il passaggio dalla prassi precedente a quella attuale, aveva ribadito l’adesione al requisito della continuità dell’anno di tirocinio ai fini dell’accesso alla Sezione A dell’Albo, e “la propria posizione favorevole all’anno di tirocinio continuativo e successivo al completamento del percorso di laurea magistrale (nota mia: precedentemente 500 ore venivano svolte durante il corso di laurea, divise tra triennale e specialistica, oggi chiamata magistrale), anche in relazione a quanto previsto dalla certificazione EuroPsy”.


Dunque i due tirocini, pre e post lauream, vanno chiaramente distinti, e per la stesura di queste linee d’indirizzo si è fatto riferimento alle specifiche norme riguardanti il tirocinio professionalizzante diverso da quello curriculare e formativo (peraltro diversamente progettato
e attuato nelle diverse sedi universitarie, in base alla loro autonomia).


L’appendice normativa di questo documento riporta i riferimenti con alcune citazioni essenziali.
1. SEDE UNIVERSITARIA DOVE RICHIEDERE IL LIBRETTO DI TIROCINIO:
Può non essere la stessa della sede di laurea, ma qualsiasi altra nel territorio nazionale, ferme restando le specifiche procedure previste da ogni singolo Ateneo (ad es. relative ai tempi delle domande, alle eventuali graduatorie, alla assicurazione per gli infortuni, ecc.), che dovranno essere ampiamente pubblicizzate, anche mediante i siti delle Università e dell’Ordine degli Psicologi.


2. SEDE DELL’ENTE DI TIROCINIO IN REGIONE DIVERSA DA QUELLA IN CUI HA SEDE L’UNIVERSITA’ IN CUI SI E’ CHIESTO IL LIBRETTO DI TIROCINIO:
Reciprocamente al punto precedente, l’Ente dove svolgere il tirocinio può trovarsi in regione diversa da quella in cui si trova l’Università di riferimento, o addirittura all’estero. Fermi restando possibili accordi tra Università di diversa regione per il riconoscimento degli Enti sedi di tirocinio, per cui una Università può inviare in un Ente già accreditato presso altro Ateneo di quel territorio, l’Università che invia il tirocinante stipulerà una convenzione con l’Ente che si trova in altra regione (o all’estero) precisando le modalità come descritto al punto seguente. Se l’Ente di tirocinio si trova all’estero la convenzione deve prevedere il rispetto delle normative vigenti in Italia e non essere in contrasto con i criteri EuroPsy.


3. ENTI DOVE SVOLGERE IL TIROCINIO:
E’ necessaria una convenzione o accordo sottoscritto tra l’Ente e l’Università che rilascia il libretto di tirocinio, in base ad uno schema-tipo che sarà predisposto dal Tavolo tecnico nazionale OrdineUniversità e approvato sia dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi che dalla Consulta della Psicologia accademica. Tale schema prevede, coerentemente con il punto 2 la possibilità che la
convenzione sia estesa anche ad altri Atenei. Lo schema, cui ogni Ateneo potrà apportare le variazioni necessarie in base ai propri statuti e regolamenti, si atterrà alle raccomandazioni esposte nei punti
seguenti.


4. PERIODI:
La periodicità dei semestri di tirocinio, stabilita dal DM 239 del 1992 (art. 1 comma 9) che fissava le date di inizio il 15 marzo ed il 15 settembre di ogni anno, può essere derogata in quanto non funzionale ai legittimi interessi dei tirocinanti (le sessioni di laurea non sono finalizzate a tali scadenze costringendo ad inutili attese prima di iniziare il tirocinio) e non più corrispondente alle scadenze per
l’esame di abilitazione.
Il Miur con nota n. 3139 del 7 Ottobre 2010, ha accolto favorevolmente l’istanza presentata dal Consiglio dell’Ordine degli Psicologi d’Abruzzo, al fine di derogare dalle scadenze temporali per
l’inizio. Peraltro i bandi per l’esame di stato prevedono che il compimento del tirocinio possa avvenire fino al giorno prima dell’inizio delle prove, con ciò confermando che le date di inizio e fine del semestre possano derogare da quelle fissate dal DM 239/92.
Ciò non toglie che le convenzioni stipulate con alcuni Enti per ragioni di regolamenti e di organizzazione interna possano prevedere delle date di scadenza per le domande e per l’inizio dei semestri.


5. TUTOR:
I tutor supervisori di tirocinio devono essere professionisti psicologi con almeno tre anni di anzianità di iscrizione all’Albo. e non devono aver ricevuto negli ultimi anni sanzioni disciplinari, fatta salva la valutazione dell’Ordine in merito alla tipologia e gravità della violazione. I tutor supervisori non
possono seguire più di 3 tirocinanti contemporaneamente, quale che sia la natura del tirocinio stesso (pre- o post-lauream, specializzazioni, volontario, ecc.).
I tutor devono possedere requisiti specifici di aggiornamento e capacità formative, ai sensi del DPR 137/122, dei D.Lgs 502/92 e 299/993 e dell’art.5 del Codice deontologico
La Commissione paritetica, di cui al successivo punto 8, aggiorna periodicamente la lista dei supervisori.
I supervisori del tirocinio devono curare il rispetto delle norme da parte del tirocinante da essi supervisionato, come previsto dall’art. 6 del D.P.R. 137/2012 secondo cui “I praticanti osservano gli
stessi doveri e norme deontologiche dei professionisti e sono soggetti al medesimo potere disciplinare”. Questi aspetti formativi e deontologici sono esposti in dettaglio nell’allegato 1.


6. CONTENUTI DEL TIROCINIO:
Il tirocinio si basa su un progetto che contiene
– una parte caratterizzante
(allegato 2) e
– una parte personalizzata
, variabile in base all’ambito del tirocinio e alla specifica struttura o Ente in cui si svolge.
La parte caratterizzante include le competenze primarie e abilitanti richieste dall’esame di Stato.

La certificazione EuroPsy stabilisce che il supervisore deve essere uno psicologo qualificato che, negli ultimi tre anni, ha lavorato a tempo pieno o maturato equivalente esperienza come professionista indipendente per almeno due anni in un ambito professionale.


Il DPR 137/12 Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5) del DL
13.8.2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14.9.2011, n. 148 prevede all’art. 7 “al fine di garantire la
qualità ed efficienza della prestazione professionale nel miglior interesse dell’utente e della collettività, e per conseguire
l’obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell’obbligo di cui al
periodo costituisce illecito disciplinare”.

L’art. 16-bis del D.Lgs 502/92 integrato dal d.lgs 299/99, al comma 1 prevede “Ai sensi del presente decreto, la formazione continua comprende l’aggiornamento professionale e la formazione permanente. L’aggiornamento professionale è l’attività successiva al corso di diploma, laurea, specializzazione, formazione complementare, formazione specifica in medicina generale, diretta ad adeguare per tutto l’arco della vita professionale le conoscenze professionali. La formazione permanente comprende le attività finalizzate a migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali e i comportamenti degli operatori sanitari al progresso scientifico e tecnologico con l’obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza alla assistenza prestata dal Servizio sanitario nazionale”.
Lo stesso articolo16-bis, al comma 2 prevede “La formazione continua consiste in attività di qualificazione specifica per i
diversi profili professionali, attraverso la partecipazione a corsi, convegni, seminari, organizzati da istituzioni pubbliche o
private accreditate ai sensi del presente decreto, nonché soggiorni di studio e la partecipazione a studi clinici controllati e
ad attività di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo. La formazione continua di cui al comma 1 è sviluppata sia secondo
percorsi formativi autogestiti sia, in misura prevalente, in programmi finalizzati agli obiettivi prioritari del Piano sanitario
nazionale e del Piano sanitario regionale nelle forme e secondo le modalità indicate dalla Commissione di cui all’art. 16-
ter”.
Il Codice deontologico degli psicologi italiani, all’articolo 5, prevede “Lo psicologo è tenuto a mantenere un livello
adeguato di preparazione e aggiornamento professionale, con particolare riguardo ai settori nei quali opera. La violazione
dell’obbligo di formazione continua, determina un illecito disciplinare che è sanzionato sulla base di quanto stabilito
dall’ordinamento professionale”.


Il progetto può essere modificato in itinere, secondo procedure stabilite dalle singole Università di intesa con l’Ordine territoriale.
Al momento dell’invio alla struttura vanno sottoscritti gli impegni e le raccomandazioni definite nell’allegato sugli aspetti deontologici. Qualora nel corso del tirocinio si determinassero gravi motivi,
tali da ostacolare di fatto il proseguimento dell’attività di tirocinio, il tirocinante deve darne tempestivamente notizia alla Commissione di cui al punto 8, tramite circostanziata relazione scritta. In caso di inosservanza delle disposizioni, di mancanze disciplinari e deontologiche, la struttura convenzionata, sulla base di quanto verificato dalla Commissione tirocini, potrà incorrere in eventuali
provvedimenti di sospensione o di revoca dell’autorizzazione ad ospitare tirocinanti


7. VALUTAZIONE
Gli accordi o convenzioni fra Enti e Università devono prevedere dei momenti di verifica mediante schede di valutazione da compilare da parte sia del tutor che dello stesso tirocinante.
L’Università potrà rilasciare oltre alle certificazioni formali sullo svolgimento del tirocinio (espletamento regolare delle ore, ai fini dell’ammissione all’Esame di abilitazione), basandosi sulle
valutazioni di cui sopra, e facendo riferimento al progetto di cui al punto 6, una attestazione di competenze acquisite nel tirocinio.
A richiesta del tirocinante – qualora sussistano i requisiti – potrà essere rilasciata dal tutor una valutazione delle competenze maturate, redatta secondo i criteri Europsy.
L’andamento generale dei tirocini in una sede/regione verrà monitorato e verificato nell’ambito degli
accordi Ordine-Università della regione di cui al punto seguente.


8. COMMISSIONE PER I TIROCINI (EX ART. 1 COMMA 2 D.M. 239/92)
L’Ordine degli Psicologi e le Università ricadenti nel territorio regionale costituiscono di intesa una Commissione Tirocini che:
– recepisce gli schemi di convenzione proposti come da articolo 3, e ne coordina l’attuazione nelle diversi sedi;
– raccoglie le valutazioni delle esperienze di tirocinio compilate dai tirocinanti;
– come previsto dalla delibera del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi del 7 novembre 2003, “verifica la valutazione dell’idoneità delle strutture pubbliche e private ad ospitare i tirocini,
tenendo conto della rilevanza dell’intervento psicologico rispetto all’intera struttura o ad un suo specifico settore, all’effettiva presenza di psicologi iscritti da almeno due anni alla sezione A dell’albo che intrattengono un rapporto professionale con la struttura in qualità di dipendenti, o consulenti, o supervisori esterni”; – provvede ad aggiornare due volte all’anno un elenco degli Enti riconosciuti idonei e convenzionati, consultabile dai futuri tirocinanti sia presso la Segreteria Post-lauream della Università sia presso l’Ordine degli Psicologi (Banca dati Tirocini); – valuta i requisiti di accesso dei tutor supervisori che hanno fatto richiesta e tiene aggiornata la lista dei supervisori nel territorio regionale, previsti dall’art.5; – promuove e organizza l’aggiornamento per i tutor supervisori del tirocinio.
La Commissione vaglierà di volta in volta la possibilità di organizzare incontri con i tutor supervisori, per una valutazione periodica delle esperienze di tirocinio.
La Commissione composta da un numero paritario di professionisti e docenti universitari elegge al suo interno un Responsabile: possono prendere parte ai lavori della commissione con ruolo consultivo
anche i membri dell’Ufficio Tirocini delle diverse Università.
Per agevolare una maggiore armonizzazione sul tutto il territorio nazionale della esperienza del tirocinio professionalizzante possono essere organizzati congiuntamente dal Consiglio Nazionale
dell’Ordine degli Psicologi e della Consulta della Psicologia Accademica, periodici incontri dei Responsabili di tali Commissioni o loro delegati.


Queste linee di indirizzo, proposte dal tavolo tecnico Ordine-Università, sono state approvate dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (CNOP) in data 15 novembre 2013 ed inviate alla
Conferenza della Psicologia Accademica (CPA) e alla Associazione Italiana di Psicologia (AIP).

FONTE: https://www.psy.it/wp-content/uploads/2015/04/Linee-di-indirizo-sul-tirocinio-professionalizzante-approvate-CNOP-15_11_2013.pdf

altro sul tirocinio:
https://scuoladipsicologia.com/wp-admin/post.php?post=309&action=edit

https://scuoladipsicologia.com/2020/08/08/retribuzione-tirocini/

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5 anni ago · · 0 comments

Retribuzione tirocini. Francesca Di Donato

In Italia non esiste laurea che abbia i tirocini professionalizzanti retribuiti. Neanche i medici.
Quello che è retribuito per loro è la specializzazione e questo è reso possibile da una direttiva europea. Bisogna infatti considerare che la formazione medica è omogenea in tutta Europa.
La remunerazione degli specializzandi medici è stabilita per legge attraverso una borsa di specializzazione, oscilla tra i 1.700 e i 1.800 euro mensili e va in aumento progressivo dal terzo anno. Il trattamento economico prevede una quota fissa e uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata della formazione e da una parte variabile.

Veniamo a noi:
Stando alle linee guida del CNOP, il tirocinio professionalizzante non costituisce motivo di rapporto di lavoro, né deve
essere sostitutivo di manodopera aziendale né di prestazione professionale. Vale anche per il servizio civile le cui ore non possono andare a ricoprire quelle di tirocinio.

Essendo quella dello psicologo una professione soggetta a regolamentazione pubblica, tramite esami di Stato, il
tirocinio deve essere considerato un percorso guidato verso l’apprendimento di competenze professionali iniziali, che saranno successivamente certificate mediante il conseguimento
dell’abilitazione all’esercizio della professione.

Il tirocinio professionalizzante, detto anche praticantato, va differenziato da quello formativo e di orientamento svolto all’interno dei corsi di laurea, definito anche tirocinio curriculare, che è regolato dagli ordinamenti universitari e da specifiche norme (ad es. L. 196/97 e DM 142/’98).

L’unica possibilità a cui può andare soggetto il tirocinante è al rimborso spese da parte dell’azienda/ente/associazione che lo prende in carico. Mi è capitato infatti di pubblicare in “annunci di lavoro” anche annunci simili, per quanto sono più frequenti per psicologia del lavoro.

Informazioni importanti sul tirocinio:
https://scuoladipsicologia.com/2020/08/08/tirocinio-post-lauream-tutto-quello-che-devi-sapere/

https://scuoladipsicologia.com/2020/07/05/compatibilita-lavoro-tirocinio-e-compenso/

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5 anni ago · · 1 comment

L’uso dei test psicologici in presenza e online. Francesca Di Donato

Sul piano giuridico non esiste alcuna normativa specifica che limita l’utilizzo di test definiti psicologici. Infatti, ritenere che solo uno Psicologo possa procedere a somministrazione è un errore.

Prendiamo ad esempio la Giunti Psychometrics che è leader internazionale nei settori dell’assessment psicologico, della consulenza per le risorse umane, dell’orientamento e della formazione. Essa opera in molte realtà internazionali, è membro fondatore di ETPG (European Test Publishers Group) il network che riunisce le più importanti aziende di settore in Europa, e fa inoltre parte dell’International Test Commission, l’istituzione competente a livello internazionale in materia di testing psicologico. Poi c’è Hogrefe Editore  una realtà più giovane nella pubblicazione dei test, ma già membro dell’ETPG e dell’International Test Commission come la Giunti.

Da queste collaborazioni arriva la definizione di standard per l’accesso/acquisto dei test stessi.

I siti di riferimento sono:
Hogrefe e
Hogrefe telesystem per assessment/valutazione e selezione delle risorse umane online
GiuntiOS e
Giunti Testing online  per l’assessment/valutazione psicologico e per l’autosomministrazione online

Le categorie vanno da C – strumenti che richiedono competenze più estese- ad A1 -strumenti che richiedono competenze più ristrette, fino ai prodotti liberi da richiesta di qualifica/competenza.
La categorizzazione è di tipo gerarchico, quindi chi rientra nelle categorie di livello superiori possono somministrare i test di categoria inferiore:  le professionalità con competenze adeguate agli strumenti classificati con C accedono anche a quelli classificati con le altre lettere, quelle con competenze adeguate agli strumenti classificati con B accedono anche a ad A2 e A1, quelle con competenze adeguate ad A2 accedono anche ad A1, mentre le professionalità A1 accedono ai soli test A1.

Vediamo la classificazione:

C psicologi iscritti alla sezione A dell’albo professionale, docenti universitari e ricercatori settori M-PSI/01 – 08, neuropsichiatri infantili, psichiatri, medici psicologi clinici, medici psicoterapeuti. Sono questionari di personalità clinica e scale d’intelligenza a largo spettro, che richiedono una laurea in psicologia quadriennale o quinquennale, o una laurea medica seguita da specializzazione in campo psicologico, psichiatrico o neuropsichiatrico.
B2 Psicologi non iscritti alla sezione A dell’albo professionale (? non è chiaro a cosa facciano riferimento visto che non si può essere psicologi se non iscritti all’Ordine e alla relativa sezione. Forse intende abilitati, ma non iscritti?) con laurea vecchio ordinamento o specialistica (classe 58/S), dottori in tecniche psicologiche iscritti alla sezione B dell’albo professionale, medici con specializzazione in geriatria, neurologia, pediatria o medicina fisica e riabilitazione.
B1 logopedisti, tecnici della riabilitazione psichiatrica, terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, terapisti occupazionali, fisioterapisti, educatori professionali, pedagogisti clinici, assistenti sociali, infermieri. Sono questionari di personalità non clinica e test d’uso clinico specifico, che richiedono una laurea almeno triennale e specializzazioni o periodi di tirocinio successivi ad essa, nello specifico settore di applicazione
A2 insegnanti di sostegno, medici del lavoro, orientatori, pedagogisti, professionisti RU con competenza nel testing. Si tratta dei test per l’orientamento scolastico professionale, delle prove attitudinali e dei test per lo sviluppo di carriera e l’analisi organizzativa. Essi richiedono una certa competenza nel somministrare ed interpretare test non clinici.
A1 insegnanti in attualità di servizio. Sono i test scolastici di livello e le prove di verifica, che non richiedono specifiche competenze psicometriche.

Linee guida CNOP per i test psicologici a distanza: https://www.psy.it/somministrazione-test-psicologici-a-distanza.html 

Scarica qui test e questionari liberi da scaricare

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DTP per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro. Francesca Di Donato

Dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro

Conseguimento del titolo professionale: Il titolo professionale di dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro si consegue mediante il superamento di apposito esame di Stato. Per l’ammissione all’esame di Stato è necessario aver compiuto un periodo di tirocinio di sei mesi, al quale si accede con il possesso di uno dei seguenti titoli: I)     laurea nella classe 34 – Scienze e tecniche psicologiche (ex DM 509/99).

Condizioni per l’esercizio dell’attività professionale: Per esercitare l’attività di dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro è necessario essere iscritti all’albo professionale degli psicologi, sezione B, settore delle tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro. Si possono iscrivere coloro che abbiano superato il relativo esame di Stato.

Attività professionale: Formano oggetto dell’attività del dottore in  tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro:

a) realizzazione di progetti formativi diretti a promuovere lo sviluppo delle potenzialità di crescita individuale e di integrazione sociale, a facilitare i processi di comunicazione, a migliorare la gestione dello stress e la qualità della vita;

b) applicazione di protocolli per l’orientamento professionale, per l’analisi dei bisogni formativi, per la selezione e la valorizzazione delle risorse umane;

c) applicazione di conoscenze ergonomiche alla progettazione di tecnologie e al miglioramento dell’interazione fra individui e specifici contesti di attività;

d) esecuzione di progetti di prevenzione e formazione sulle tematiche del rischio e della sicurezza;

e) utilizzo di test e di altri strumenti standardizzati per l’analisi del comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell’interazione sociale, dell’idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni;

f) elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica prodotta dallo psicologo;

g) collaborazione con lo psicologo nella costruzione, adattamento e standardizzazione di strumenti di indagine psicologica;

h) attività didattica nell’àmbito delle specifiche competenze caratterizzanti il settore;

DTP per i servizi alla persona e alla comunità:
https://scuoladipsicologia.com/2020/08/08/dtp-per-i-servizi-alla-persona-e-alla-comunita/

Vai qui per saperne di più sui DTP https://scuoladipsicologia.com/2020/08/08/dottori-in-tecniche-psicologiche/

Fonti:
http://www.quadrodeititoli.it/titoloprofessionale.aspx?IDL=1&grp=183&tit=251

d.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 (in G.U. 17 agosto 2001, n. 190 S.O.);

d.l. 9 maggio 2003, n. 105 (in G.U. 14 maggio 2003, n. 110), conv. in legge, con modificazioni, dall’art. 1  l. 11 luglio 2003, n. 170 (in G.U. 12 luglio 2003, n. 160).

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