3 anni ago · Francesca Di Donato - Psicologa · 0 comments
Lauree abilitanti e poi…. ecco cosa accadrà. Francesca Di Donato
In data 28 ottobre 2021 è stato approvato in via definitiva al Senato il Ddl 2305 sui titoli universitari abilitanti https://scuoladipsicologia.com/2021/10/28/attivazione-definitiva-delle-lauree-abilitanti-in-psicologia/ . Deve essere ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Cosa si intende in Italia con titolo/laurea abilitante?
Si tratta di un percorso di studi universitario che si conclude con una prova finale che ha valore di Esame di Stato abilitante alla professione. Di solito questa prova finale si compone di:
– una prova pratica nel corso della quale lo studente deve dimostrare di aver acquisito le competenze specifiche della professione
– la redazione di una tesi e la sua discussione
Il Ddl prevede che questa prova pratica verterà sulle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno al percorso di studi e verrà valutata da una commissione composta da professionisti di comprovata esperienza.
La presenza di un tirocinio interno prevede una riforma del Corso di Laurea per adeguarlo alla nuova normativa che dovrà avvenire entro tre mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di questo Disegno di Legge e comunque a partire dal prossimo anno accademico.
E per chi ha conseguito, sta conseguendo il titolo e/o il tirocinio professionalizzante?
Sono previste norme transitorie, per l’abilitazione, per chi ha già conseguito il titolo e/o effettuato le 1000 ore di tirocinio professionalizzante.
Chi ha già conseguito il titolo o comunque lo conseguirà con le vecchie normative non abilitanti dovrà superare un tirocinio e una prova pratica sulla valutazione dello stesso.
Per chi invece ha concluso il tirocinio professionalizzante (sempre con le vecchie modalità non abilitanti) sosterrà una prova orale sul tirocinio, legislazione e deontologia professionale.
la norma transitoria
Art. 7.
(Specifiche disposizioni transitorie per la laurea magistrale abilitante all’esercizio della professione di psicologo)
1. Coloro che hanno conseguito o che conseguono la laurea magistrale in psicologia in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti acquisiscono l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo e di una prova pratica valutativa. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, sono stabilite la durata e le modalità di svolgimento e di valutazione del tirocinio pratico-valutativo nonché le modalità di svolgimento e di valutazione della prova pratica valutativa. Ai fini della valutazione del tirocinio di cui al presente comma, le università riconoscono le attività formative professionalizzanti svolte successivamente al corso di studi.
2. Coloro che hanno concluso il tirocinio professionale di cui all’articolo 52, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, acquisiscono l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo previo superamento di una prova orale su questioni teorico-pratiche relative all’attività svolta durante il medesimo tirocinio professionale nonché su aspetti di legislazione e deontologia professionale. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca sono stabilite le modalità di svolgimento e di valutazione della prova orale di cui al presente comma nonché la composizione paritetica della commissione giudicatrice.
articolo redatto da Giusy Vilardo
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Francesca Di Donato – Psicologa
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