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4 anni ago · · 0 comments

Tirocinio post lauream – tutto quello che DEVI sapere. Francesca Di Donato

La legge sull’Ordinamento della professione di Psicologo n. 56 del 18 febbraio 1989 (art. 2 comma 3) e il successivo decreto Ministeriale del 13. 1. 1992 n. 239 (Regolamento recante norme sul tirocinio pratico post-Lauream) prevedono che all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo possano essere ammessi i laureati in Psicologia che abbiano svolto un tirocinio pratico.

Affinché questo tirocinio abbia uno scopo professionalizzante le attività supervisionate previste devono essere svolte all’interno di una specifica area professionale e devono favorire da parte del tirocinante l’integrazione delle conoscenze, l’esercizio delle abilità acquisite, la sperimentazione dei futuri ruoli lavorativi, la riflessione e discussione delle attività proprie e altrui e la formazione di competenze deontologiche e professionali necessarie per prepararsi per l’esercizio autonomo della professione di psicologo. In particolare, le attività
oggetto di osservazione e sperimentazione supervisionata dovranno riguardare l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazioneriabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità, nonché le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in ambito psicologico.


Il tirocinio professionalizzante non costituisce motivo di rapporto di lavoro, né deve essere sostitutivo di manodopera aziendale né di prestazione professionale. Essendo quella dello psicologo una professione soggetta a regolamentazione pubblica, tramite esami di Stato, il tirocinio deve essere considerato un percorso guidato verso l’ apprendimento di competenze professionali iniziali, che saranno successivamente certificate mediante il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione.
Occorre distinguere chiaramente, riguardo sia agli obiettivi sia agli aspetti procedurali e organizzativi, il tirocinio post-lauream necessario per l’accesso all’esame di abilitazione professionale – tirocinio professionalizzante o praticantato – da quello formativo e di
orientamento, svolto all’interno dei corsi di laurea, definito anche curriculare che è regolato dagli ordinamenti universitari e da specifiche norme (ad es. L. 196/97 e DM 142/’98).


Già il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi nella deliberazione n. 58 del 7 novembre 2003 aveva
precisato che “Il tirocinio professionale previsto per l’accesso alla sezione A dell’albo si caratterizza come attività di pratica supervisionata da parte di psicologi abilitati che si svolge all’interno di una
particolare area professionale della psicologia allo scopo di preparare alla pratica autonoma; in tal caso non sono equiparabili al tirocinio professionale lo stage, le esperienze pratiche guidate e le
attività pratiche incluse nei corsi d’insegnamento.”


La nota MIUR n.4605 del 5/12/2008, oltre a richiamare la necessità che il tirocinio sia continuativo e ininterrotto, ha specificato anche che non è possibile cumulare periodi distinti di tirocinio per raggiungere l’annualità prevista ai fini dell’accesso all’esame di stato per la sezione A dell’albo; la stessa nota ha confermato inoltre che la disposizione di cui al comma 2 dell’art. 6 del DPR 328/01 (esenzione del periodo tirocinio per l’accesso alla sezione A dell’Albo per chi
avesse effettuato il tirocinio utile all’accesso alla sezione B) non può trovare applicazione in quanto il previsto decreto ministeriale attuativo non è stato ancora emanato.
Nel maggio 2009 la Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Psicologia, pur chiedendo la precisazione di alcune norme transitorie per il passaggio dalla prassi precedente a quella attuale, aveva ribadito l’adesione al requisito della continuità dell’anno di tirocinio ai fini dell’accesso alla Sezione A dell’Albo, e “la propria posizione favorevole all’anno di tirocinio continuativo e successivo al completamento del percorso di laurea magistrale (nota mia: precedentemente 500 ore venivano svolte durante il corso di laurea, divise tra triennale e specialistica, oggi chiamata magistrale), anche in relazione a quanto previsto dalla certificazione EuroPsy”.


Dunque i due tirocini, pre e post lauream, vanno chiaramente distinti, e per la stesura di queste linee d’indirizzo si è fatto riferimento alle specifiche norme riguardanti il tirocinio professionalizzante diverso da quello curriculare e formativo (peraltro diversamente progettato
e attuato nelle diverse sedi universitarie, in base alla loro autonomia).


L’appendice normativa di questo documento riporta i riferimenti con alcune citazioni essenziali.
1. SEDE UNIVERSITARIA DOVE RICHIEDERE IL LIBRETTO DI TIROCINIO:
Può non essere la stessa della sede di laurea, ma qualsiasi altra nel territorio nazionale, ferme restando le specifiche procedure previste da ogni singolo Ateneo (ad es. relative ai tempi delle domande, alle eventuali graduatorie, alla assicurazione per gli infortuni, ecc.), che dovranno essere ampiamente pubblicizzate, anche mediante i siti delle Università e dell’Ordine degli Psicologi.


2. SEDE DELL’ENTE DI TIROCINIO IN REGIONE DIVERSA DA QUELLA IN CUI HA SEDE L’UNIVERSITA’ IN CUI SI E’ CHIESTO IL LIBRETTO DI TIROCINIO:
Reciprocamente al punto precedente, l’Ente dove svolgere il tirocinio può trovarsi in regione diversa da quella in cui si trova l’Università di riferimento, o addirittura all’estero. Fermi restando possibili accordi tra Università di diversa regione per il riconoscimento degli Enti sedi di tirocinio, per cui una Università può inviare in un Ente già accreditato presso altro Ateneo di quel territorio, l’Università che invia il tirocinante stipulerà una convenzione con l’Ente che si trova in altra regione (o all’estero) precisando le modalità come descritto al punto seguente. Se l’Ente di tirocinio si trova all’estero la convenzione deve prevedere il rispetto delle normative vigenti in Italia e non essere in contrasto con i criteri EuroPsy.


3. ENTI DOVE SVOLGERE IL TIROCINIO:
E’ necessaria una convenzione o accordo sottoscritto tra l’Ente e l’Università che rilascia il libretto di tirocinio, in base ad uno schema-tipo che sarà predisposto dal Tavolo tecnico nazionale OrdineUniversità e approvato sia dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi che dalla Consulta della Psicologia accademica. Tale schema prevede, coerentemente con il punto 2 la possibilità che la
convenzione sia estesa anche ad altri Atenei. Lo schema, cui ogni Ateneo potrà apportare le variazioni necessarie in base ai propri statuti e regolamenti, si atterrà alle raccomandazioni esposte nei punti
seguenti.


4. PERIODI:
La periodicità dei semestri di tirocinio, stabilita dal DM 239 del 1992 (art. 1 comma 9) che fissava le date di inizio il 15 marzo ed il 15 settembre di ogni anno, può essere derogata in quanto non funzionale ai legittimi interessi dei tirocinanti (le sessioni di laurea non sono finalizzate a tali scadenze costringendo ad inutili attese prima di iniziare il tirocinio) e non più corrispondente alle scadenze per
l’esame di abilitazione.
Il Miur con nota n. 3139 del 7 Ottobre 2010, ha accolto favorevolmente l’istanza presentata dal Consiglio dell’Ordine degli Psicologi d’Abruzzo, al fine di derogare dalle scadenze temporali per
l’inizio. Peraltro i bandi per l’esame di stato prevedono che il compimento del tirocinio possa avvenire fino al giorno prima dell’inizio delle prove, con ciò confermando che le date di inizio e fine del semestre possano derogare da quelle fissate dal DM 239/92.
Ciò non toglie che le convenzioni stipulate con alcuni Enti per ragioni di regolamenti e di organizzazione interna possano prevedere delle date di scadenza per le domande e per l’inizio dei semestri.


5. TUTOR:
I tutor supervisori di tirocinio devono essere professionisti psicologi con almeno tre anni di anzianità di iscrizione all’Albo. e non devono aver ricevuto negli ultimi anni sanzioni disciplinari, fatta salva la valutazione dell’Ordine in merito alla tipologia e gravità della violazione. I tutor supervisori non
possono seguire più di 3 tirocinanti contemporaneamente, quale che sia la natura del tirocinio stesso (pre- o post-lauream, specializzazioni, volontario, ecc.).
I tutor devono possedere requisiti specifici di aggiornamento e capacità formative, ai sensi del DPR 137/122, dei D.Lgs 502/92 e 299/993 e dell’art.5 del Codice deontologico
La Commissione paritetica, di cui al successivo punto 8, aggiorna periodicamente la lista dei supervisori.
I supervisori del tirocinio devono curare il rispetto delle norme da parte del tirocinante da essi supervisionato, come previsto dall’art. 6 del D.P.R. 137/2012 secondo cui “I praticanti osservano gli
stessi doveri e norme deontologiche dei professionisti e sono soggetti al medesimo potere disciplinare”. Questi aspetti formativi e deontologici sono esposti in dettaglio nell’allegato 1.


6. CONTENUTI DEL TIROCINIO:
Il tirocinio si basa su un progetto che contiene
– una parte caratterizzante
(allegato 2) e
– una parte personalizzata
, variabile in base all’ambito del tirocinio e alla specifica struttura o Ente in cui si svolge.
La parte caratterizzante include le competenze primarie e abilitanti richieste dall’esame di Stato.

La certificazione EuroPsy stabilisce che il supervisore deve essere uno psicologo qualificato che, negli ultimi tre anni, ha lavorato a tempo pieno o maturato equivalente esperienza come professionista indipendente per almeno due anni in un ambito professionale.


Il DPR 137/12 Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5) del DL
13.8.2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14.9.2011, n. 148 prevede all’art. 7 “al fine di garantire la
qualità ed efficienza della prestazione professionale nel miglior interesse dell’utente e della collettività, e per conseguire
l’obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell’obbligo di cui al
periodo costituisce illecito disciplinare”.

L’art. 16-bis del D.Lgs 502/92 integrato dal d.lgs 299/99, al comma 1 prevede “Ai sensi del presente decreto, la formazione continua comprende l’aggiornamento professionale e la formazione permanente. L’aggiornamento professionale è l’attività successiva al corso di diploma, laurea, specializzazione, formazione complementare, formazione specifica in medicina generale, diretta ad adeguare per tutto l’arco della vita professionale le conoscenze professionali. La formazione permanente comprende le attività finalizzate a migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali e i comportamenti degli operatori sanitari al progresso scientifico e tecnologico con l’obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza alla assistenza prestata dal Servizio sanitario nazionale”.
Lo stesso articolo16-bis, al comma 2 prevede “La formazione continua consiste in attività di qualificazione specifica per i
diversi profili professionali, attraverso la partecipazione a corsi, convegni, seminari, organizzati da istituzioni pubbliche o
private accreditate ai sensi del presente decreto, nonché soggiorni di studio e la partecipazione a studi clinici controllati e
ad attività di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo. La formazione continua di cui al comma 1 è sviluppata sia secondo
percorsi formativi autogestiti sia, in misura prevalente, in programmi finalizzati agli obiettivi prioritari del Piano sanitario
nazionale e del Piano sanitario regionale nelle forme e secondo le modalità indicate dalla Commissione di cui all’art. 16-
ter”.
Il Codice deontologico degli psicologi italiani, all’articolo 5, prevede “Lo psicologo è tenuto a mantenere un livello
adeguato di preparazione e aggiornamento professionale, con particolare riguardo ai settori nei quali opera. La violazione
dell’obbligo di formazione continua, determina un illecito disciplinare che è sanzionato sulla base di quanto stabilito
dall’ordinamento professionale”.


Il progetto può essere modificato in itinere, secondo procedure stabilite dalle singole Università di intesa con l’Ordine territoriale.
Al momento dell’invio alla struttura vanno sottoscritti gli impegni e le raccomandazioni definite nell’allegato sugli aspetti deontologici. Qualora nel corso del tirocinio si determinassero gravi motivi,
tali da ostacolare di fatto il proseguimento dell’attività di tirocinio, il tirocinante deve darne tempestivamente notizia alla Commissione di cui al punto 8, tramite circostanziata relazione scritta. In caso di inosservanza delle disposizioni, di mancanze disciplinari e deontologiche, la struttura convenzionata, sulla base di quanto verificato dalla Commissione tirocini, potrà incorrere in eventuali
provvedimenti di sospensione o di revoca dell’autorizzazione ad ospitare tirocinanti


7. VALUTAZIONE
Gli accordi o convenzioni fra Enti e Università devono prevedere dei momenti di verifica mediante schede di valutazione da compilare da parte sia del tutor che dello stesso tirocinante.
L’Università potrà rilasciare oltre alle certificazioni formali sullo svolgimento del tirocinio (espletamento regolare delle ore, ai fini dell’ammissione all’Esame di abilitazione), basandosi sulle
valutazioni di cui sopra, e facendo riferimento al progetto di cui al punto 6, una attestazione di competenze acquisite nel tirocinio.
A richiesta del tirocinante – qualora sussistano i requisiti – potrà essere rilasciata dal tutor una valutazione delle competenze maturate, redatta secondo i criteri Europsy.
L’andamento generale dei tirocini in una sede/regione verrà monitorato e verificato nell’ambito degli
accordi Ordine-Università della regione di cui al punto seguente.


8. COMMISSIONE PER I TIROCINI (EX ART. 1 COMMA 2 D.M. 239/92)
L’Ordine degli Psicologi e le Università ricadenti nel territorio regionale costituiscono di intesa una Commissione Tirocini che:
– recepisce gli schemi di convenzione proposti come da articolo 3, e ne coordina l’attuazione nelle diversi sedi;
– raccoglie le valutazioni delle esperienze di tirocinio compilate dai tirocinanti;
– come previsto dalla delibera del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi del 7 novembre 2003, “verifica la valutazione dell’idoneità delle strutture pubbliche e private ad ospitare i tirocini,
tenendo conto della rilevanza dell’intervento psicologico rispetto all’intera struttura o ad un suo specifico settore, all’effettiva presenza di psicologi iscritti da almeno due anni alla sezione A dell’albo che intrattengono un rapporto professionale con la struttura in qualità di dipendenti, o consulenti, o supervisori esterni”; – provvede ad aggiornare due volte all’anno un elenco degli Enti riconosciuti idonei e convenzionati, consultabile dai futuri tirocinanti sia presso la Segreteria Post-lauream della Università sia presso l’Ordine degli Psicologi (Banca dati Tirocini); – valuta i requisiti di accesso dei tutor supervisori che hanno fatto richiesta e tiene aggiornata la lista dei supervisori nel territorio regionale, previsti dall’art.5; – promuove e organizza l’aggiornamento per i tutor supervisori del tirocinio.
La Commissione vaglierà di volta in volta la possibilità di organizzare incontri con i tutor supervisori, per una valutazione periodica delle esperienze di tirocinio.
La Commissione composta da un numero paritario di professionisti e docenti universitari elegge al suo interno un Responsabile: possono prendere parte ai lavori della commissione con ruolo consultivo
anche i membri dell’Ufficio Tirocini delle diverse Università.
Per agevolare una maggiore armonizzazione sul tutto il territorio nazionale della esperienza del tirocinio professionalizzante possono essere organizzati congiuntamente dal Consiglio Nazionale
dell’Ordine degli Psicologi e della Consulta della Psicologia Accademica, periodici incontri dei Responsabili di tali Commissioni o loro delegati.


Queste linee di indirizzo, proposte dal tavolo tecnico Ordine-Università, sono state approvate dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (CNOP) in data 15 novembre 2013 ed inviate alla
Conferenza della Psicologia Accademica (CPA) e alla Associazione Italiana di Psicologia (AIP).

FONTE: https://www.psy.it/wp-content/uploads/2015/04/Linee-di-indirizo-sul-tirocinio-professionalizzante-approvate-CNOP-15_11_2013.pdf

altro sul tirocinio:
https://scuoladipsicologia.com/wp-admin/post.php?post=309&action=edit

https://scuoladipsicologia.com/2020/08/08/retribuzione-tirocini/

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Francesca Di Donato – Psicologa
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Retribuzione tirocini. Francesca Di Donato

In Italia non esiste laurea che abbia i tirocini professionalizzanti retribuiti. Neanche i medici.
Quello che è retribuito per loro è la specializzazione e questo è reso possibile da una direttiva europea. Bisogna infatti considerare che la formazione medica è omogenea in tutta Europa.
La remunerazione degli specializzandi medici è stabilita per legge attraverso una borsa di specializzazione, oscilla tra i 1.700 e i 1.800 euro mensili e va in aumento progressivo dal terzo anno. Il trattamento economico prevede una quota fissa e uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata della formazione e da una parte variabile.

Veniamo a noi:
Stando alle linee guida del CNOP, il tirocinio professionalizzante non costituisce motivo di rapporto di lavoro, né deve
essere sostitutivo di manodopera aziendale né di prestazione professionale. Vale anche per il servizio civile le cui ore non possono andare a ricoprire quelle di tirocinio.

Essendo quella dello psicologo una professione soggetta a regolamentazione pubblica, tramite esami di Stato, il
tirocinio deve essere considerato un percorso guidato verso l’apprendimento di competenze professionali iniziali, che saranno successivamente certificate mediante il conseguimento
dell’abilitazione all’esercizio della professione.

Il tirocinio professionalizzante, detto anche praticantato, va differenziato da quello formativo e di orientamento svolto all’interno dei corsi di laurea, definito anche tirocinio curriculare, che è regolato dagli ordinamenti universitari e da specifiche norme (ad es. L. 196/97 e DM 142/’98).

L’unica possibilità a cui può andare soggetto il tirocinante è al rimborso spese da parte dell’azienda/ente/associazione che lo prende in carico. Mi è capitato infatti di pubblicare in “annunci di lavoro” anche annunci simili, per quanto sono più frequenti per psicologia del lavoro.

Informazioni importanti sul tirocinio:
https://scuoladipsicologia.com/2020/08/08/tirocinio-post-lauream-tutto-quello-che-devi-sapere/

https://scuoladipsicologia.com/2020/07/05/compatibilita-lavoro-tirocinio-e-compenso/

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L’uso dei test psicologici in presenza e online. Francesca Di Donato

Sul piano giuridico non esiste alcuna normativa specifica che limita l’utilizzo di test definiti psicologici. Infatti, ritenere che solo uno Psicologo possa procedere a somministrazione è un errore.

Prendiamo ad esempio la Giunti Psychometrics che è leader internazionale nei settori dell’assessment psicologico, della consulenza per le risorse umane, dell’orientamento e della formazione. Essa opera in molte realtà internazionali, è membro fondatore di ETPG (European Test Publishers Group) il network che riunisce le più importanti aziende di settore in Europa, e fa inoltre parte dell’International Test Commission, l’istituzione competente a livello internazionale in materia di testing psicologico. Poi c’è Hogrefe Editore  una realtà più giovane nella pubblicazione dei test, ma già membro dell’ETPG e dell’International Test Commission come la Giunti.

Da queste collaborazioni arriva la definizione di standard per l’accesso/acquisto dei test stessi.

I siti di riferimento sono:
Hogrefe e
Hogrefe telesystem per assessment/valutazione e selezione delle risorse umane online
GiuntiOS e
Giunti Testing online  per l’assessment/valutazione psicologico e per l’autosomministrazione online

Le categorie vanno da C – strumenti che richiedono competenze più estese- ad A1 -strumenti che richiedono competenze più ristrette, fino ai prodotti liberi da richiesta di qualifica/competenza.
La categorizzazione è di tipo gerarchico, quindi chi rientra nelle categorie di livello superiori possono somministrare i test di categoria inferiore:  le professionalità con competenze adeguate agli strumenti classificati con C accedono anche a quelli classificati con le altre lettere, quelle con competenze adeguate agli strumenti classificati con B accedono anche a ad A2 e A1, quelle con competenze adeguate ad A2 accedono anche ad A1, mentre le professionalità A1 accedono ai soli test A1.

Vediamo la classificazione:

C psicologi iscritti alla sezione A dell’albo professionale, docenti universitari e ricercatori settori M-PSI/01 – 08, neuropsichiatri infantili, psichiatri, medici psicologi clinici, medici psicoterapeuti. Sono questionari di personalità clinica e scale d’intelligenza a largo spettro, che richiedono una laurea in psicologia quadriennale o quinquennale, o una laurea medica seguita da specializzazione in campo psicologico, psichiatrico o neuropsichiatrico.
B2 Psicologi non iscritti alla sezione A dell’albo professionale (? non è chiaro a cosa facciano riferimento visto che non si può essere psicologi se non iscritti all’Ordine e alla relativa sezione. Forse intende abilitati, ma non iscritti?) con laurea vecchio ordinamento o specialistica (classe 58/S), dottori in tecniche psicologiche iscritti alla sezione B dell’albo professionale, medici con specializzazione in geriatria, neurologia, pediatria o medicina fisica e riabilitazione.
B1 logopedisti, tecnici della riabilitazione psichiatrica, terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, terapisti occupazionali, fisioterapisti, educatori professionali, pedagogisti clinici, assistenti sociali, infermieri. Sono questionari di personalità non clinica e test d’uso clinico specifico, che richiedono una laurea almeno triennale e specializzazioni o periodi di tirocinio successivi ad essa, nello specifico settore di applicazione
A2 insegnanti di sostegno, medici del lavoro, orientatori, pedagogisti, professionisti RU con competenza nel testing. Si tratta dei test per l’orientamento scolastico professionale, delle prove attitudinali e dei test per lo sviluppo di carriera e l’analisi organizzativa. Essi richiedono una certa competenza nel somministrare ed interpretare test non clinici.
A1 insegnanti in attualità di servizio. Sono i test scolastici di livello e le prove di verifica, che non richiedono specifiche competenze psicometriche.

Linee guida CNOP per i test psicologici a distanza: https://www.psy.it/somministrazione-test-psicologici-a-distanza.html 

Scarica qui test e questionari liberi da scaricare

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L’Agenzia delle entrate chiarisce sulla prestazione occasionale

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L’Agenzia delle entrate chiarisce sulla prestazione occasionale

Prestazioni occasionali: chiarimenti dell’ADE

Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 41: nessuna attività di un professionista che risponde a un Ordine professionale può essere inquadrata come una prestazione occasionale.
Questo significa che ciò che per uno Psicologo, qualunque attività professionale che rientri negli atti tipici espressi della legge 56/89, non può rispondere a prestazione occasionale.

La prestazione occasionale diventa possibile solo
– verso Enti o P.A. o aziende a partita IVA: in tal caso si può fare per un massimo di 30 giorni all’anno per singola azienda e per un compenso massimo annuale di 5.000 euro totale.
– qualora l’attività in questione attenga a prestazione realmente occasionale che coinvolge altro ambito/settore da quello professionale di riferimento, come ad esempio attività legate a passioni e hobby personali o attività altre e realmente occasionali.

In questi casi si può emettere, quindi, una fattura per “Prestazione occasionale” la quale è soggetta a ritenuta di acconto, pari al 20%.

La prestazione occasionale comporta ugualmente l’iscrizione all’ENPAP che va fatta entro 90 giorni dal primo incasso professionale da Psicologo.

Per approfondire:
https://scuoladipsicologia.com/2020/07/05/prestazione-occasione-psicologi/

https://www.fisconews24.com/prestazioni-occasionali-vietate-per-iscritti-ad-albi-professionali/

Fatture: https://scuoladipsicologia.com/2020/07/05/fatturazione-tutto-quello-che-ce-da-sapere/

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DTP per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro. Francesca Di Donato

Dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro

Conseguimento del titolo professionale: Il titolo professionale di dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro si consegue mediante il superamento di apposito esame di Stato. Per l’ammissione all’esame di Stato è necessario aver compiuto un periodo di tirocinio di sei mesi, al quale si accede con il possesso di uno dei seguenti titoli: I)     laurea nella classe 34 – Scienze e tecniche psicologiche (ex DM 509/99).

Condizioni per l’esercizio dell’attività professionale: Per esercitare l’attività di dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro è necessario essere iscritti all’albo professionale degli psicologi, sezione B, settore delle tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro. Si possono iscrivere coloro che abbiano superato il relativo esame di Stato.

Attività professionale: Formano oggetto dell’attività del dottore in  tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro:

a) realizzazione di progetti formativi diretti a promuovere lo sviluppo delle potenzialità di crescita individuale e di integrazione sociale, a facilitare i processi di comunicazione, a migliorare la gestione dello stress e la qualità della vita;

b) applicazione di protocolli per l’orientamento professionale, per l’analisi dei bisogni formativi, per la selezione e la valorizzazione delle risorse umane;

c) applicazione di conoscenze ergonomiche alla progettazione di tecnologie e al miglioramento dell’interazione fra individui e specifici contesti di attività;

d) esecuzione di progetti di prevenzione e formazione sulle tematiche del rischio e della sicurezza;

e) utilizzo di test e di altri strumenti standardizzati per l’analisi del comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell’interazione sociale, dell’idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni;

f) elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica prodotta dallo psicologo;

g) collaborazione con lo psicologo nella costruzione, adattamento e standardizzazione di strumenti di indagine psicologica;

h) attività didattica nell’àmbito delle specifiche competenze caratterizzanti il settore;

DTP per i servizi alla persona e alla comunità:
https://scuoladipsicologia.com/2020/08/08/dtp-per-i-servizi-alla-persona-e-alla-comunita/

Vai qui per saperne di più sui DTP https://scuoladipsicologia.com/2020/08/08/dottori-in-tecniche-psicologiche/

Fonti:
http://www.quadrodeititoli.it/titoloprofessionale.aspx?IDL=1&grp=183&tit=251

d.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 (in G.U. 17 agosto 2001, n. 190 S.O.);

d.l. 9 maggio 2003, n. 105 (in G.U. 14 maggio 2003, n. 110), conv. in legge, con modificazioni, dall’art. 1  l. 11 luglio 2003, n. 170 (in G.U. 12 luglio 2003, n. 160).

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DTP per i servizi alla persona e alla comunità. Francesca Di Donato

Dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità

Conseguimento del titolo professionale: Il titolo professionale di dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità si consegue mediante il superamento di apposito esame di Stato. Per l’ammissione all’esame di Stato è necessario aver compiuto un periodo di tirocinio di sei mesi, al quale si accede con il possesso di uno dei seguenti titoli:
I)        titoli che danno accesso all’esame di Stato per la sezione A dell’albo degli psicologi, e cioè:
–   laurea specialiastica nella classe 58/S – Psicologia;
–   laurea in psicologia conseguita secondo il vecchio ordinamento.
II)     laurea nella classe 34 – Scienze e tecniche psicologiche.

Condizioni per l’esercizio dell’attività professionale: Per esercitare l’attività di dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità è necessario essere iscritti all’albo professionale degli psicologi, sezione B, settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità. Si possono iscrivere coloro che abbiano superato il relativo esame di Stato.

Attività professionale: Formano oggetto dell’attività professionale del dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità:

a) partecipazione all’èquipe multidisciplinare nella stesura del bilancio delle disabilità, delle risorse, dei bisogni e delle aspettative del soggetto, nonché delle richieste e delle risorse dell’ambiente;

b) attuazione di interventi per la riabilitazione, rieducazione funzionale e integrazione sociale di soggetti con disabilità pratiche, con deficit neuropsicologici, con disturbi psichiatrici o con dipendenza da sostanze;

c) collaborazione con lo psicologo nella realizzazione di interventi diretti a sostenere la relazione genitore-figlio, a ridurre il carico familiare, a sviluppare reti di sostegno e di aiuto nelle situazioni di disabilità;

d) collaborazione con lo psicologo negli interventi psico-educativi e nelle attività di promozione della salute, di modifica dei comportamenti a rischio, di inserimento e partecipazione sociale;

e) utilizzo di test e di altri strumenti standardizzati per l’analisi del comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell’interazione sociale, dell’idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni;

f) elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica prodotta dallo psicologo;

g) collaborazione con lo psicologo nella costruzione, adattamento e standardizzazione di strumenti di indagine psicologica;

h) attività didattica nell’àmbito delle specifiche competenze caratterizzanti il settore.

DTP per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro:  https://scuoladipsicologia.com/2020/08/08/dtp-per-i-contesti-sociali-organizzativi-e-del-lavoro/

Vai qui per saperne di più sui DTP https://scuoladipsicologia.com/2020/08/08/dottori-in-tecniche-psicologiche/

Fonti:
http://www.quadrodeititoli.it/titoloprofessionale.aspx?IDL=1&grp=183&tit=251
d.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 (in G.U. 17 agosto 2001, n. 190 S.O.);
d.l. 9 maggio 2003, n. 105 (in G.U. 14 maggio 2003, n. 110), conv. in legge, con modificazioni, dall’art. 1  l. 11 luglio 2003, n. 170 (in G.U. 12 luglio 2003, n. 160).

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Francesca Di Donato – Psicologa
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Dottori in tecniche psicologiche – Dtp. Francesca Di Donato

La riforma universitaria varata nel 1999 ha introdotto per la prima volta in Italia la novità del “3+2” e dei crediti formativi universitari: i cosiddetti Cfu a partire dall’a.a. 2000/2001.

Nello specifico per Psicologia al termine dei 3 anni si ottiene il titolo accademico di Dottori in scienze e tecniche psicologiche e, a seguito di abilitazione e iscrizione all’Ordine professionale Dottori in tecniche psicologiche, con riferimento alla Legge 170/2003.

Fino al 2004, però, l’iscritto all’Albo Psicologi – sezione B si chiamava Psicologo junior.

Dopo la Legge 170/2004 cambia quindi la denominazione:
da Psicologo iunior → Dottore in Tecniche Psicologiche.

Nell’atto di iscrizione all’esame di stato è necessario compiere una scelta tra due settori: diventare
– un Dottore in Tecniche Psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro o
– un Dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità. Questi due indirizzi di lavoro influenzeranno poi le attività che ogni professionista sarà abilitato a fare una volta proceduto con l’iscrizione all’Ordine.

clicca qui e qui per conoscere le attività relative a ognuno dei due settori

Il DTP rientra nella professione di Psicologo in quanto risulta iscritto allo stesso Albo professionale, cambia solo la sezione di riferimento Albo degli Psicologi – sezione B; dunque risponde all’Ordine degli Psicologi (non esiste l’Ordine degli Psicologi e dei DTP, così come non esiste né l’Ordine né l’Albo degli psicoterapeuti).

Il codice ATECO 86.90.30 della Partita IVA è lo stesso dello Psicologo.

L’ Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali Age.na.s. fa
registrare l’aggiornamento professionale tramite ECM come Psicologo anche ai DTP.

Per lavorare come DTP libero professionista ci si iscrive all’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi ENPAP

Chi si candida all’Ordine come consigliere della sezione B, può essere votato sia dai colleghi di entrambi le sezioni.

Di fatto il Consigliere Albo B, in sede di Consiglio, deve rappresentare sia i DTP, sia gli Psicologi.

Il  Codice Deontologico di riferimento è quello degli Psicologi, nel quale non viene mai nominato il DTP (art.1 Le regole del presente Codice Deontologico sono vincolanti per tutti gli iscritti all’Albo degli psicologi)

Ciò vuol dire che esattamente come lo Psicologo anche il DTP -come riportato dall.  art.21 del codice deontologico
può far uso di tutti gli strumenti e le tecniche psicologiche, semplicemente ne farà uso secondo l’art. 5 dello stesso Codice che, ricordiamo, riporta “Riconosce i limiti della propria competenza e usa, pertanto solo strumenti teorico-pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza: ricordiamo infatti che essi rispondono a una Legge professionale distinta, L.170/2003.

Anche il DTP, potendosi occupare di riabilitazione come lo Psicologo, risponde ai concetti di cura e terapia. Dunque, possono prendere in carico pazienti.
I DTP possono usare TUTTI i test standardizzati, ciò che non possono fare è la diagnosi.


DTP per i servizi alla persona e alla comunità: https://scuoladipsicologia.com/2020/08/08/dtp-per-i-servizi-alla-persona-e-alla-comunita/

DTP per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro: https://scuoladipsicologia.com/2020/08/08/dtp-per-i-contesti-sociali-organizzativi-e-del-lavoro/

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4 anni ago · · 0 comments

Studiare Psicologia oggi: prospettive occupazionali.

In Italia abbiamo circa 110.000 Psicologi.

Negli Stati Uniti sono 160.000. 
La differenza è davvero minima se la vediamo in relazione al territorio. 
Il fabbisogno anno dopo anno è zero: questo significa che per anni, non dovrebbero esserci più iscrizioni a Psicologia per rispondere al numero programmato.
Cosa che non accadrà mai.Precisazione. Numero chiuso e numero programmato non sono la stessa cosa: quello programmato è gestito su scala nazionale, calcolato principalmente sulla base delle richieste del mercato; il numero chiuso esprime solo un numero limite espresso dalla singola università per quel preciso corso di laurea, senza guardare al fabbisogno nazionale, ma solo alle proprie risorse interne di copertura. 

Quindi sì siamo troppi rispetto alla capacità del nostro territorio di sfamare sì tante bocche con questo lavoro.

Tanto che a oggi, su 110.000 psicologi, solo 65.000 esercitano la professione: 45.000 sono iscritti all’Albo, senza esercitare. Quindi, su 10 psicologi:
– 4 non esercitano proprio
– 3 guadagnano meno di 600 euro/mese.Tutti i colleghi iscritti all’ordine che fanno altri lavori o non lavorano affatto pesano su tutti quelli che lavorano come Psicologi a livello di contribuzione.Ogni studente universitario costa ai contribuenti circa 8.300 euro/annui: mentre 200 ai 2.000 ce li mette la famiglia con le tasse calcolate in base all’ISEE, circa dai 6.000 ai 7.000 ce li mettono tutti gli altri contribuenti: questo vuol dire che ogni laureato in psicologia che non lavora fa perdere all’intero Paese 45.000 euro sull’intero percorso universitario calcolato sui 5 anni.Vero anche che la maggior parte non lavora o lavora poco per scarse capacità imprenditoriali e/o scarsa conoscenza del mondo del lavoro: arrivare all’abilitazione senza aver fatto nessuna esperienza lavorativa di alcun tipo, appoggiandosi esclusivamente alle risorse familiari, è a mio avviso una degli aspetti che incide sulle capacità di muoversi nel mondo del lavoro, specie per quei lavori che richiedono capacità libero-professionali elevate.

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L’Italia ha una percentuale di laureati tra le più basse dell’Ue: il 20,6% tra i 25 e i 54 anni, ma questo è uno di quei discorsi che spesso ho sentito tirar fuori e che ci hanno messo in ginocchio nel tempo.

Il risultato è che per rincorrere l’Europa o chi per essa sono stati abbassati negli anni gli standard universitari, quindi la qualità formativa è stata intaccata da ipersemplificazioni e promozioni come se non ci fosse un domani già dalle medie.

A cosa ci serve avere tanti laureati, aver creato l’illusione che tutti siano adatti al contesti accademico… se poi si laureano tutti a suon di esami a crocette e manuali che servono a poco sul piano culturale e professionale?
L’università di oggi, fatte rarissime eccezioni, è diventata una barzelletta.A cosa ci occorre avere più laureati se le persone si indirizzano in modo acritico verso discipline per le quali il mercato del lavoro non ha richiesta? 

Non era meglio avere meno laureati, ma di qualità e tutti opportunamente impiegati e orientati verso adeguati settori di impiego?

Oggi ci sono persone con 2/3 lauree, ma per molte di loro non è molto diverso dal fare una raccolta punti al supermercato, perché il valore della laurea di per sé si è perso e solo il singolo individuo -con le sue personali qualità- può ridargli la giusta valorizzazione, purtroppo.

Forse, puntare meno sui numeri -o quanto meno farlo rispetto alle realistiche richieste di mercato- e investire di più su un sistema formativo realmente meritocratico risolverebbe tante questioni.

Ma la domanda è: ti conviene iscriverti a Psicologia, oggi?
Stando ai numeri, NO.
Ma se la tua spinta motivazionale è forte, se la scelta poggia su un valore per te centrale…. nessuno può dirti di evitarlo, anche perché nessuno conosce il tuo potenziale.
Quindi, se la ritieni la miglior scelta possibile per te, allora falla!  Ma mantieni sempre un occhio sul piano di realtà e ricordati che dovrai dare più del massimo da subito, senza aspettare l’abilitazione per imparare a fare lo Psicologo.

Io ho fatto così e a un mese dall’abilitazione già avevo il primo paziente. Da lì un’ascesa progressiva e crescente.
Se ce l’ho fatta io, puoi farcela anche tu.

https://www.enpap.it/DOC/Ebook_ENPAP_Demografia_luglio2019.pdf

AAA. cercasi lavoro https://scuoladipsicologia.com/2020/07/05/a-a-a-cercasi-lavoro-a-tu-per-tu/
L’uso della parola “corso” nella promozione professionale: https://scuoladipsicologia.com/2022/03/16/sulluso-della-parola-corso-nella-promozione-professionale/
Promozione professionale https://scuoladipsicologia.com/2020/07/05/promozione-professionale/
errori e orrori della promozione professionale https://scuoladipsicologia.com/2020/12/16/errori-ed-orrori-della-promozione-professionale/

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Francesca Di Donato – Psicologa
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Formatore e Supervisore: in presenza e online – SCUOLA DI PSICOLOGIA lo psicologo è colui che aiuta l’altro a curarsi
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La bellezza. Francesca Di Donato

4 anni ago · · 0 comments

La bellezza. Francesca Di Donato

 

La bellezza non si misura sul numero di persone che ti guardano, ma sul numero di persone che ricambiano un sorriso.

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