4 anni ago · Francesca Di Donato - Psicologa · 0 comments
Cura dei disagi e della psicopatologia. Francesca Di Donato
In Italia, la cura dei disagi e della psicopatologia -attraverso tecniche, strumenti che afferiscono ai modelli psicologici come definiti da codice deontologico articolo 21– è una delle possibili attività dello Psicologo, anche qualora non abbia intrapreso formazione in psicoterapia, ma altro tipo di formazione inerente all’ambito clinico.
Art. 1 della legge 56, che riporta gli atti tipici dello Psicologo, riporta chiaramente l’attività di abilitazione-riabilitazione
Inoltre, non riporta, in merito a essi, alcun divieto.
La Costituzione italiana all’art 25 e l’art. 1 del codice penale, riporta chiaramente che ciò che non è espressamente vietato, è permesso.
L’unica cosa -come descritto dall’art.3 della L.56/89– limitata è l’attività di psicoterapia, che nasce per i medici per evitare di incorrere in abuso di professione di Psicologo, qualora esercitassero gli atti tipici dello Psicologo.
Altre fonti a cui attingere a sostegno di ciò https://scuoladipsicologia.com/2020/07/05/cura-e-terapia-in-psicologia/
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Francesca Di Donato – Psicologa
Psicologia clinica, dinamica e della salute – percorsi individuali, di coppia e in gruppo: in presenza e online
Formatore e Supervisore: in presenza e online
Tags: articolo 1 codice penale, articolo25, costituzione italiana, cura dei disagi, Legge 56/89, psicopatologia Categories: Informazioni giuridiche e deontologiche