Fissa un appuntamento

L'Aquila colloqui in presenza e on line tramite Skype. Possibilità di colloqui a seduta singola.

Chiamami:
+39 328 28 38 399

Scrivimi una email:
didonato.francesca@live.it

5 anni ago · · 0 comments

Professione di Psicologo. Francesca Di Donato

Una volta conseguita la laurea in Psicologia e l’abilitazione tramite esame di Stato, per esercitare la professione di Psicologo, è necessaria l’iscrizione a un Ordine degli Psicologi regionale.
La scelta dell’Ordine non deve coincidere necessariamente con la propria residenza o domicilio, ma a tal fine rimandiamo ai regolamenti interni dei singoli Ordini.
All’interno di ogni Ordine sono presenti due sezioni A e B: la sez. A contiene l’elenco degli Psicologi, la sez.B l’elenco dei Dottori in Tecniche psicologiche.
Nella sezione A, un’annotazione sarà aggiunta a coloro che, in possesso di un diploma di specializzazione, vorranno accedere all’attività psicoterapeutica.
L’attività psicoterapeutica può essere esercitata anche dai Medici che abbiano conseguito tale formazione.
Riguardo la professione medica, Psichiatra e Neuropsichiatra infantile maturano formazione in psicoterapia all’interno della loro specifica specializzazione (specializzazione in psichiatria e neuropsichiatria infantile, appunto). Tutti gli altri Medici, invece, devono maturare tale formazione in una specializzazione mirata in psicoterapia.
L’annotazione in tal caso avverrà all’interno dell’Ordine dei Medici.
La formazione specifica in psicoterapia è di 4 o 5 anni ed è solo una delle possibili opportunità formative per lo Psicologo, la più conosciuta, ma solo una delle possibili. Fortunatamente il ventaglio di formazioni si sta ampliando.

__________________________________
Francesca Di Donato – Psicologa
Psicologia clinica, dinamica e della salute – percorsi individuali, di coppia e in gruppo: in presenza e online
Formatore e Supervisore: in presenza e online

5 anni ago · · 0 comments

Neuroscienze cognitive, credenze e Psicologi

PREMESSA

Per semplificazione, possiamo ritenere che il nostro cervello si avvale di due modalità di funzionamento diverse e complementari, nonché in relazione tra loro: 

VENIAMO AL DUNQUE

I processi cognitivi controllati sono l’inizio dell’apprendimento, tuttavia la ripetizione degli stessi scrive nel nostro cervello una traccia, che si traduce in processi automatici di cognizione.
Il cervello cognitivo si nutre di: 

♣ conoscenze: ci permette di aggiungere ed elaborare informazioni fino a cristallizzarle, a generalizzarne alcune, a cancellarne altre o a usarle in modo distorto pur di vederle coerenti con la propria rappresentazione del mondo.
E’ dogmatico, ancestralmente legato a vecchie regole e a vecchie soluzioni per nuovi problemi;

♣ convinzioni: credenze radicate che assumono valore di verità assolute: “è così” – “lo so” – “la vita funziona così” – “le regole sono queste”;

♣ valori: spinte che ci orientano nelle scelte e che rispondono alle domande: “perché mai dovrei cambiare le mie idee?” – “perché è importante per me fare ciò?” .
Se non ho un valore che spinge, non ho il supporto emozionale necessario capace di mettere in moto il motore del cambiamento: valore zero → cambiamento nullo;

♣ focus attentivo: selezione – di stimoli ambientali e di informazioni – che risponde alla funzione del nostro cervello di preservare energie:”ne vale la pena?Sì/No” e, quindi, ci mette in condizione di operare una scelta. Si genera, così, il “difetto di disponibilità delle informazioni” e, per riassumere, sull’atto pratico ne consegue che:
    ♠ la persona parte dal presupposto che non può trattenere troppe informazioni
    ♠ tra queste parziali informazioni, il focus di attenzione opererà un’ulteriore selezione 
    ♠ la persona ha letto solo un certo tipo di informazioni: 
       – che lo Psicologo non possa far uso di certe tecniche o strumenti e se lo fa commette abuso di professione
       – che lo Psicologo possa fare solo percorsi brevi e poi deve inviare necessariamente
       – che lo Psicologo corrisponda sempre a solo a un neo abilitato uscito da un’università priva di contenuti e che abbia sulle spalle solo 5 anni di formazione
       – che la remissione dei sintomi non sia ad appannaggio dello Psicologo
       – che fare prevenzione, sostegno, abilitazione-riabilitazione non equivalgano a fare terapia
       – che per lo Psicologo esistano solo la psicodiagnosi e il sostegno, rimuovendo gli altri atti tipici
       – confusione tra “albo” “registro” e “annotazione”: per la psicoterapia esiste un’annotazione e non l’albo.
       – ritenere che l’unica formazione valida di formazione sia la specializzazione, dimenticando che molti corsi per Psicologi sono tenuti all’interno delle Scuole stesse.
       – che uno Psicologo non faccia e non possa fare supervisione 
       – che l’unico modo per lavorare per uno Psicologo sia specializzarsi
    ♠ con queste informazioni devo prendere una decisione: “o mi iscrivo alla Scuola di specializzazione o non posso fare nulla” – “non posso inviare questa persona a quel collega, perché è solo Psicologo”, tenendo conto che le informazioni maggiormente ripetute hanno lasciato traccia nel nostro cervello e su di esse si è automatizzato. 
   
Quindi, la dimensione cognitiva può darci tanto, quanto toglierci molto: basti pensare a quelle persone che applicano e sostengono conoscenze apprese e non si capacitano, solidi di queste, dell’esistenza di:
    ♥ alternative: “esistono altre forme di formazione oltre la specializzazione”
    ♥ nuovi punti di vista: “un collega anche se non specializzato, può essere -considerato un preciso ambito- ugualmente o più competente di un collega specializzato” 
    ♥ e non considerano che le seguenti possibilità: “lo Psicologo non fa terapia” – “lo Psicologo non può fare supervisione” – “Lo Psicologo fa solo percorsi brevi” siano sbagliate e, in virtù di tale disposizione, non si capacitano del contrario, reagendo con un: “ma non è possibile!” – “ma cosa stai dicendo, so io qual è la verità” – “io so che è così!” ….. e in realtà non sanno davvero com’è e si esprimono semplicemente attraverso conoscenze radicate, cioè secondo esperienze che il cervello cognitivo ha incamerato e che continua a riproporre in automatico, come se fossero ancora attualizzabili.

Tutto ciò determina un atteggiamento mentale chiuso e, se lo vediamo in relazione allo scorrere del tempo, osserveremo che:
    ♦  il “difetto di disponibilità delle informazioni” mi convincerà sempre di più
    ♦ il focus mi farà leggere e soffermare sempre di più su ciò che conferma la disponibilità di informazione iniziale
    ♦ la disposizione della persona sarà orientata a raccogliere sempre di più frasi che si agganciano a quei contenuti 
    ♦ ciò influenzerà anche gli elementi esogeni 
       – obiettivi, figli dei limiti che si è costruito “mi iscriverò a una Scuola di psicoterapia, altrimenti non avrò chance”
       – azioni e comportamenti, figli di un atteggiamento mentale radicato, chiuso, cristallizzato, al di là del quale non si riesce ad andare “mi iscrivo e frequento la Scuola di psicoterapia perché solo con essa posso lavorare”

 

COME CAMBIARE UN ATTEGGIAMENTO MENTALE

 NO CREDENZE: intervenire sulle credenze, attiva resistenze; 
 SI CONOSCENZE: cioè ampliare il bagaglio di conoscenze, metterle in discussione, leggere, confrontarsi con chi ha informazioni distoniche rispetto ai contenuti che prediamo per certi;
 SI CURIOSITA’: stimola le aree del cervello che facilitano l’apprendimento e lo rendono più performante grazie all’attivazione delle aree del piacere che permettono di percepire soddisfazione. 

RISVEGLIARE IL CERVELLO COGNITIVO CONTROLLATO, ATTRAVERSO NUOVE CONOSCENZE E ATTRAVERSO QUELLE VECCHIE, SI, MA RIVALUTATE ALLA LUCE DELLE NUOVE.
 
> esci dalla zona confort delle tue convinzioni 
> poniti domande “Cosa so di fatto già di questo argomento?” – “In cosa cambia la mia esperienza da quella del mio collega?” – “quale normativa sostiene la mia credenza?”
> chiediti quali domande e affermazioni puoi evitare, perché rinforzano la credenza iniziale  “mi hanno detto”  
> evita le generalizzazioni: “tutti” – “nessuno”  -“sempre” – “mai”
> smonta i tasselli “cosa dice davvero questo articolo?” “cosa intende con questa parola?” 
> esercita l’ascolto attivo con quell’interlocutore che sta dicendo qualcosa di nuovo per te
> assimila nuove informazioni, perché già da sole mettono in discussione le credenze
> sposta il focus attentivo da x a y, cioè:
da “è solo Psicologo”   a   “è Psicologo”
da “Lo Psicologo ha una formazione di 5 anni+1 di tirocinio e non ha sufficienti competenze per perseguire finalità terapeutiche”   a   “Lo Psicologo è un professionista capace di agire in scienza e coscienza del suo operato e non ho motivo di dubitarne, fino a prova contraria” 
da “Lo Psicologo si è fermato all’abilitazione e non ha strumenti”   a   ” Lo Psicologo può avere alle spalle una formazione considerevole ed esperienze tali da renderlo un valido professionista”
per iniziare a vedere ciò che non immaginavi esistesse, ma già presente
> assumiti la responsabilità di ciò che affermi e porta contenuti a sostegno
> prendi atto che ci sono cose che non sai
> guarda al tempo come un alleato: il cervello per cambiare, per ri-mappare il suo sistema neurale ha bisogno di tempo, molto tempo 
   . trascorrere del tempo: il tutto e subito rischia di sballare ogni tentativo di cambio marcia ed è a più rischio fallimento, nonché rinforzo delle distorsioni 
   . tempo qualitativamente impiegato 
> meta-cognizione: conosci, come apprendi, sii auto-riflessivo, osserva e rifletti 

e adesso goditi il video

 

 

__________________________________
Francesca Di Donato – Psicologa
Psicologia clinica, dinamica e della salute – percorsi individuali, di coppia e in gruppo: in presenza e online
Formatore e Supervisore: in presenza e online

5 anni ago · · 0 comments

Nascita dell’art 3 della Legge 56/89 – riflessione. Francesca Di Donato

Proviamo a ragionare insieme:

Quando nasce l’articolo 3 della Legge 56/89 (regolamentazione attività psicoterapeutica)?
Nasce quando si è creata la necessità per i Medici di continuare a occuparsi di ciò di cui già si occupavano prima della formulazione della nostra Legge Ordinistica.

Quindi sappiamo che l’art.3:
– nasce come compromesso con i i Medici
– nasce per permettere loro di occuparsi, senza commettere abuso di professione, di ciò che, con la nascita della nostra legge ordinistica, diventa da quel momento in poi di competenza dello Psicologo.
– con essa i medici acquisiscono possibilità di esprimere una competenza in più, oltre alla cura farmacologica.

E quali atti sono tipici della professione di Psicologo di cui i Medici possono occuparsi grazie all’articolo 3 della Legge 56/89?

Noi sappiamo che gli atti tipici dello Psicologo sono: prevenzione, sostegno, diagnosi, abilitazione-riabilitazione.

Quindi, alla luce di questo, possiamo dire che tali atti prendono il nome di “psicoterapia” quando un collega, Psicologo o un Medico (o un sanato) ha conseguito, appunto, una specializzazione.

Dunque, in cosa cambia, all’atto pratico e, quindi, oltre la qualifica acquisita, l’intervento di un collega specializzato da quello non specializzato?
All’atto pratico, ripeto.

Ricordiamo che la psicoterapia come atto tipico a sé non è mai stato definito per legge e sapete perché? Perché non esiste la professione di psicoterapeuta in Italia: tipico è l’atto che delinea una professione.
Risulta manchevole, poi, di definizione in quanto atto specialistico: ecco quanto è riportato per legge “l’esercizio dell’attività psicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all’articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica.
2. Agli psicoterapeuti non medici è vietato ogni intervento di competenza esclusiva della professione medica.
3. Previo consenso del paziente, lo psicoterapeuta e il medico curante sono tenuti alla reciproca informazione.”

La declaratoria del CNOP del 2015 a cui qualcuno fa sempre appello è, invece, un documento interno che non ha valore giuridico e in essa viene, sì, espresso a cosa si rivolge la psicoterapia, ma:
– né se ne parla in termini esclusivi
– né viene riportato che quelle cose non le si possa fare con altri atti tipici

(ovviamente parliamo sul piano normativo e non su quello delle competenze personali che cambia comunque da persona a persona e di cui nessuna formazione potrà mai farsi garante.)

__________________________________
Francesca Di Donato – Psicologa
Psicologia clinica, dinamica e della salute – percorsi individuali, di coppia e in gruppo: in presenza e online
Formatore e Supervisore: in presenza e online

5 anni ago · · 0 comments

Lo Psicologo e l’invio. Francesca Di Donato

Lo Psicologo rappresenta il primo livello di accesso alle cure, in presenza di qualsiasi problema di natura cognitiva, comportamentale, emotiva e relazionale.

Ciò significa che uno Psicologo accoglie sempre un paziente -in virtù delle proprie competenze e ambiti di intervento- e lo conduce fin dove è in grado di accompagnarlo senza vincoli di tempo o di strumenti.

Fino a quando quest’ultimo si sente soddisfatto dell’aiuto ricevuto e lo Psicologo ritiene, a sua volta, che il paziente stia migliorando in direzione di una maggiore autonomia, libertà, abilità e consapevolezza non vi è ragione alcuna per cui si debba interrompere il rapporto terapeutico e inviare a uno Psicologo-psicoterapeuta o Medico-psicoterapeuta.

La possibilità di invio può, in generale, coinvolgere -oltre a ulteriori figure sanitarie- altro Psicologo, anche se non psicoterapeuta, che si ritenga competente per quell’eventuale ambito.

Solo nel caso in cui si consideri necessaria una conoscenza specialistica di un metodo di cura psicologico è opportuno inviare a uno Psicologo-psicoterapeuta o Medico-psicoterapeuta.

__________________________________
Francesca Di Donato – Psicologa
Psicologia clinica, dinamica e della salute – percorsi individuali, di coppia e in gruppo: in presenza e online
Formatore e Supervisore: in presenza e online

Libri per Psicologi – #a tu per tu . Francesca Di Donato

5 anni ago · · 0 comments

Libri per Psicologi – #a tu per tu . Francesca Di Donato

Quello che leggo e i libri che scelgo sono e saranno parte del mio bagaglio culturale e professionale.

Prima di partire, ti faresti mai preparare il tuo bagaglio da viaggio da qualcun altro, magari anche sconosciuto? Io no.
Ecco, l’esperienza della libera professione è come un viaggio per terre inesplorate, di cui non conoscerai la meta, fintanto non ti metterai in cammino, un passo dopo l’altro: puoi scegliere un itinerario, ma solo vivendo l’esperienza, capirai davvero quali strade percorrerai e in quali luoghi ti fermerai.

Uno degli aspetti più sottovalutati -o ignorati perfino- è quanto sia importante costruire la propria identità professionale a partire da ogni pagina letta e da ogni libro scelto -intendo scelto da te- che farà da contenuto e sostegno al tuo viaggio.

E’ vero che si può chiedere consiglio ad altri su cosa portarsi in viaggio, ma qui è della tua professione che stiamo parlando, una professione nel quale farai tu stesso da guida per qualcun altro: impara a metterti in gioco, ad assumerti qualche piccolo rischio, ad ascoltarti, a fidarti di te…
quello che va bene per me, può non andar bene per te.
…prenditi del tempo, va in libreria, seleziona dei libri, annusa le pagine, sfogliali, leggine alcuni contenuti e quando ne trovi uno che senti adatto a te e che soddisfa i tuoi bisogni, acquistalo.

E’ così che un libro smette di essere solo un libro con dei contenuti da imparare, diventando invece, un vero compagno di viaggio.

Prova e fammi sapere!

__________________________
Francesca Di Donato – Psicologa
Psicologia clinica, dinamica e della salute – percorsi individuali, di coppia e in gruppo: in presenza e online
Formatore e Supervisore: in presenza e online

5 anni ago · · 0 comments

i Master in Italia. Francesca Di Donato

Secondo la normativa nazionale si definiscono Master i corsi post laurea organizzati da un’istituzione universitaria anche in collaborazione con enti esterni pubblici o privati.

Rispondono a specifici requisiti indicati dal MIUR 

Rilasciano i seguenti titoli accademici:
– Master di I livello in…
– Master di II livello in…
A seconda se il requisito minimo di accesso sia la laurea triennale (nel caso di I livello) o la magistrale (II livello).

Hanno durata almeno annuale e permettono il conseguimento di 60CFU (Crediti Formativi Universitari) pari a 1500 ore di impegno complessivo.

Per convenzione anche le realtà non universitarie hanno preso l’iniziativa di chiamare i propri corsi “Master” ma non sono tenute a seguire alcun regolamento statale.

Esistono Master non universitari riconosciuti dal MIUR? NO.

Come scritto più sopra il Master -per essere tale- deve essere attivato e organizzato da un ente universitario. 
Può collaborare con un’istituzione non universitaria, ma la gestione rimane in mano alla prima.

http://attiministeriali.miur.it/media/160201/all.a_regolamento_corsi_master.pdf?fbclid=IwAR08BKOY41bla8oTpGFXVL5QotANCFd4cPZPCmAWTB9JpUc5W7qCZo287mM

__________
scritto da Giusy Vilardo

leggi anche: https://scuoladipsicologia.com/2020/07/05/chiarimenti-nella-formazione-in-psicologia/

_______________________
Francesca Di Donato – Psicologa
Psicologia clinica, dinamica e della salute – percorsi individuali, di coppia e in gruppo: in presenza e online
Formatore e Supervisore: in presenza e online

5 anni ago · · 0 comments

Formazione in Psicologia: specialista vs. specializzato. Francesca Di Donato

“Specialistica” e “Specializzazione” non sono la stessa cosa:
– con “Specialistica” si intende la laurea conseguita con la formazione di due anni, successivamente alla triennale, legalmente non si chiama più in questo modo dal 2004: con il D.M. 270/04 il nome è diventato Laurea Magistrale.
– con “Specializzazione” si intende un percorso di studi post laurea magistrale della durata minima di 4 anni che, per gli psicologi, abilita all’esercizio dell’attività psicoterapeutica così come indicato dall’articolo 3 della Legge 56/89

In  Italia esistono due tipi di scuole di specializzazione:
– universitarie: accessibili SOLO agli iscritti all’Ordine degli psicologi.
Rilasciano il titolo di Specialista in Psicologia + “nome del corso”  (D.M. 24 luglio 2006 e D.M. 50/2019 in vigore entro ottobre 2020).
Sono abilitanti  all’esercizio  della psicoterapia, purché almeno  60 CFU  siano  dedicati  ad  attività professionalizzanti psicoterapeutiche espletate sotto la supervisione di qualificati psicoterapeuti
– non universitarie: accessibili agli iscritti all’ordine degli psicologi e/o dei medici.
Rilasciano il titolo di Specialista in psicoterapia +  “orientamento della scuola” (D.M. 11 dicembre 1998 n. 509).
Sono abilitanti all’esercizio dell’attività psicoterapeutica secondo l’articolo 3 della Legge 56/89

N.B. quanto a “Specialista” e “specializzato” neanche questi sono necessariamente la stessa cosa.
Il sostantivo “specializzato” ha due significati:
1) si riferisce a chi ha è dotato di particolare competenza e abilità in un determinato settore professionale o attività
2) circoscrive chi ha conseguito una specializzazione “psicologo specializzato” (vedasi la Treccani alla voce “specializzato”)
Il termine “Specialista” è un titolo accademico che si ottiene dopo aver terminato una scuola di specializzazione.

Rimanendo nell’ambito della formazione universitaria esistono anche i Master di I e II livello e
Quanto ai Dottorati, invece, l’ammissione avviene tramite concorso e ha la laurea magistrale come requisito essenziale; la durata è di almeno tre anni.
Rilasciano il titolo accademico di “Dottore di ricerca” corrispondente a “Philosophiae Doctor” (PhD) previsto nei Paesi anglossassoni.

____________
Giusy Vilardo
_____________________________
Francesca Di Donato – Psicologa
Psicologia clinica, dinamica e della salute – percorsi individuali, di coppia e in gruppo: in presenza e online
Formatore e Supervisore: in presenza e online

 

leggi anche: https://scuoladipsicologia.com/2020/07/05/i-master-in-italia/

________________________
Francesca Di Donato – Psicologa
Psicologia clinica, dinamica e della salute – percorsi individuali, di coppia e in gruppo: in presenza e online
Formatore e Supervisore: in presenza e online

 

5 anni ago · · 0 comments

emdr e Psicologi. Francesca Di Donato

L’emdr può essere praticata da uno psicologo che ha una formazione diversa da quella in psicoterapia? e un Dottore in tecniche psicologiche? 
Si, ovviamente. 
Purché sappia usarla.

Quella di limitare l’apprendimento della tecnica se non si è almeno iscritti al terzo anno di specializzazione è la scelta di un ente privato.

Essere iscritti al terzo anno, non rende psicoterapeuti, né è prova che lo si sarà mai, alla luce dell’esistenza di professionisti che la scuola di specializzazione non l’hanno mai terminata.

La scelta di un ente PRIVATO non vale come legge.

EMDR non può essere definita come tecnica psicoterapeutica perché: 
⁃ non esistono tecniche psicoterapeutiche, né per legge né per codice deontologico, ma sono tutte tecniche psicologiche e semmai vengono usate anche da specialisti in psicoterapia 
⁃ emdr Italia non ha autorizzazioni ministeriali per abilitare alla psicoterapia: se l’emdr fosse davvero psicoterapia, emdr Italia non potrebbe insegnarla oppure dovrebbe esistere una specializzazione in emdr. Esiste? No.

Lo Psicologo-psicoterapeuta e il medico-psicoterapeuta applicano le medesime tecniche psicologiche che uno psicologo può usare per fare prevenzione, sostegno, abilitazione-riabilitazione: in ogni caso parliamo di cura e terapia, sia per lo Psicologo specializzato in psicoterapia, sia per quello che lavora in ambito clinico con altra formazione post universitaria (quella in psicoterapia non è l’unica)

“Psicoterapeuta” è una qualifica e non una professione. 
La professione sanitaria è e resta quella di Psicologo e come tale lo Psicologo cura e fa terapia con qualunque strumento e/o tecnica per cui abbia maturato adeguata formazione, così come richiesto dal codice deontologico all’art.5

La psicologia clinica non è solo psicoterapia.

In Italia i metodi di cura non sono brevettabili.
In merito a questo riporto il testo dell’ Avv. Luca Lentini per OPL:
Come stabilito dalla Costituzione, l’insegnamento delle ricerche scientifiche e delle procedure terapeutiche che ne scaturiscono è libero e, per questo, non può essere legato a copyright, diritti d’autore o brevetti.
“Ai sensi dell’art.45, commi 1 e 2 del D.Lgs. 10-2-2005, n.30, nel nostro ordinamento le scoperte, le teorie scientifiche, i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, le presentazioni di informazioni, non sono brevettabili in quanto non considerate “…invenzioni… nuove e che implicano un’attività inventiva e sono atte ad avere un’applicazione industriale” (si riporta in calce il testo integrale della norma, che nella sua prima formulazione risale al Regio Decreto n.1127 del 1939).
Ai sensi del comma 4, lettera a) del citato art. 45, non sono brevettabili neppure “…i metodi per il trattamento… terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale”.  Il riferimento ai “metodi per il trattamento terapeutico”, deve intendersi ai metodi per la cura di qualsiasi patologia della persona.
Questi divieti, uniti al principio di libertà di insegnamento e di ricerca sancito dall’art.33 della Costituzione, escludono che una teoria scientifica o una metodologia nel campo della psicologia o della psicoterapia possano essere insegnate e/o approfondite da un unico soggetto che ne rivendichi l’esclusiva, quand’anche esso si identifichi nel loro ideatore. Quest’ultimo può rivendicare il diritto d’autore, copyright per gli anglosassoni, sulle opere eventualmente prodotte, ma non può inibire ad altri la ricerca scientifica nel campo prescelto o l’insegnamento delle tematiche trattate.
Diverso è il discorso relativo al rilascio di attestazioni, comprovanti la partecipazione ad attività di formazione rese da un soggetto che possa legittimamente rivendicare la paternità della formazione stessa ai sensi della normativa del luogo in cui avviene l’attività di istruzione. I soggetti legittimati dai singoli ordinamenti giuridici ad erogare prestazioni formative possono di regola intitolare i relativi attestati indicando la propria denominazione oltre alla materia trattata. Il che non esclude che la stessa attività formativa possa essere erogata da altri soggetti, purché parimenti legittimati dalle norme vigenti, ai quali certamente non è preclusa l’indicazione della materia oggetto di insegnamento.”

________________________
Francesca Di Donato – Psicologa
Psicologia clinica, dinamica e della salute – percorsi individuali, di coppia e in gruppo: in presenza e online
Formatore e Supervisore: in presenza e online

 

error: Content is protected !!