Dal 1979 prende avvio il riconoscimento del ruolo sanitario dello psicologo -seppur non ancora professione regolamentata- come colui che opera in attività dirette alla tutela della salute.
Dal 1989 quella di Psicologo diventa professione regolamentata e l’attività psicoterapeutica nasce come compromesso con i Medici per continuare a occuparsi delle attività psicologiche, senza incorrere in abuso di professione.
Dal 1997 anche lo Psicologo entra a far parte della Dirigenza sanitaria: per concorrere, requisito necessario è la specializzazione.
Dal 2001 le prestazioni dello Psicologo sono riconosciute come prestazione sanitaria.
Dal 2008 c’è stata la vigilanza parziale del Ministero della Salute con alcune competenze rimaste in mano al Ministero della Giustizia.
Dal 2018 quella di Psicologo è ufficialmente professione sanitaria.
Dal 2019 scatta il divieto assoluto di pubblicare messaggi di natura promozionale o suggestionale nelle informative sanitarie.
Dire professione sanitaria non equivale a dire professione medica, come spesso vedo affermare.
Entrando nell’elenco delle professioni sanitarie si da piena applicazione all’art.32 della Costituzione “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.”
Dpr 761/79 – Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali
1. Articolazione dei ruoli. – Il personale addetto ai presidi, servizi ed uffici delle unità sanitarie locali è inquadrato in ruoli nominativi regionali, istituiti e gestiti dalla regione e così distinti: ruolo sanitario, ruolo professionale, ruolo tecnico, ruolo amministrativo. Appartengono al ruolo sanitario i dipendenti iscritti ai rispettivi ordini professionali, ove esistano, che esplicano in modo diretto attività inerenti alla tutela della salute; ….omissis….. 2. Ruolo sanitario. – Nel ruolo sanitario sono iscritti in distinte tabelle, per i rispettivi profili, i medici, i farmacisti, i veterinari, i biologi, i chimici, i fisici, gli psicologi, nonché gli operatori in possesso dello specifico titolo di abilitazione professionale per l’esercizio di funzioni didattico-organizzative, infermieristiche, tecnico-sanitarie, di vigilanza ed ispezione e di riabilitazione. […]
Ministero della Salute: “Sono professioni sanitarie quelle che lo Stato italiano riconosce e che, in forza di un titolo abilitante, svolgono attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione. Alcune professioni sanitarie sono costituite in Ordini e Collegi, con sede in ciascuna delle province del territorio nazionale:
Psicologo L. 18.02.1989, n. 56 (G.U. 24.02.1989, n.46)
Circolare Agenzia Entrate: dispone che le prestazioni di carattere sanitario, così come definite dal Ministero della Salute del 17/05/02, sono esenti ai fini IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 633/72 “le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza [..]”
Leggi ancora:
È legge il divieto di pubblicità sanitaria promozionale. Francesca Di Donato
Atto di indirizzo sulla pubblicità informativa. Francesca Di Donato
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario. Francesca Di Donato
Dalla nascita della parola psicoterapia agli atti tipici dello Psicologo. Francesca Di Donato
Costituzione italiana, codice penale e principio di legalità. Francesca Di Donato
Cura e trattamento in Psicologia. Francesca Di Donato
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Francesca Di Donato – Psicologa
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