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4 anni ago · · 0 comments

Concatenamento inverso e EMDR/tecniche psicoterapeutiche – riflessione, ragionamento e argomentazione.

Concatenamento inverso e EMDR/tecniche psicoterapeuticheVS.psicologiche – riflessione, ragionamento e argomentazione.

Oggi procediamo con un esempio di concatenamento inverso applicato a una credenza diffusa: “emdr è una tecnica psicoterapeutica, che lo Psicologo puro non può usare”

👉Chiunque abbia fonti giuridiche utili a questa riflessione, siano esse in contrasto o in supporto con l’analisi che segue, è pregato di riportarle per crescere professionalmente tutti insieme. ✌️

Porsi domande è un modo funzionale per mettere in discussione delle credenze e rivederle alla luce delle nuove considerazioni.

Partiamo dalla convinzione diffusa che esistano «tecniche psicoterapeutiche» che, dunque, possono essere usate solo da chi è psicoterapeuta; prendiamo ad esempio l’EMDR, ma vale per tutte.

Come verifico tale assunto?
Ho fonti deontologiche e/o giuridiche a sostegno di tale esistenza?
: le mostro.
No: continuo a farmi domande.
Non so: attingo alle informazioni che ho a disposizione per capirci qualcosa:

L’art. 21 del Codice deontologico dice: «…sono specifici della professione di Psicologo TUTTI gli strumenti e le tecniche conoscitive e di intervento relative a processi psichici (relazionali, emotivi, cognitivi, comportamentali) basati sull’applicazione di principi, conoscenze, modelli o costrutti psicologici.”
A questo punto 2 sono le cose:
1- o l’emdr NON è una tecnica relativa a processi psichici (e allora che tipo di tecnica è!?)
2- oppure qualcosa non torna nell’affermazione “l’emdr è una tecnica che possono usare SOLO gli Psicologi-psicoterapeuti, visto che il Codice ci dice che sono propri dello PSICOLOGO, TUTTE LE TECNICHE (oltre agli strumenti)… relativi a processi psichici..
Emdr Italia, inoltre, non ha autorizzazioni ministeriali per abilitare alla psicoterapia: se l’emdr fosse davvero intendibile come psicoterapia essa stessa, Emdr Italia non potrebbe insegnarla.
Esiste una scuola di specializzazione specificatamente orientata all’emdr? No.

Inoltre come sancito dalla nostra Costituzione inoltre i metodi di cura non sono brevettabili.

Dunque, possiamo allora ritenere che come nel caso dell’emdr non esistono tecniche psicoterapeutiche, ma esistono tecniche psicologiche che possono essere usate in ambito psicoterapeutico e quindi oltre che da Psicologi, anche da medici debitamente abilitati.

Lo psicologo può usare tutto ciò -per cui ha conseguito adeguata formazione- che sa usare in termini di tecniche e strumenti psicologici purché agisca in scienza e coscienza https://scuoladipsicologia.com/…/professione…/…

Emdr Italia, questo è vero, limita l’accesso a partire dai soli iscritti alle scuole di specializzazione, a partire dal terzo anno, ma lo fa in quanto ente privato, stabilendo il suo target.
Inoltre non è detto che un iscritto al terzo anno necessariamente completerà il percorso di specializzazione: quindi come si legittima in quei casi l’uso della tecnica, se non partendo dal presupposto che si tratti di Psicologo?

Qualcuno sa se di fatto un ente -qualunque esso sia- può limitare l’accesso a una tecnica/strumento scientifico a una parte della comunità professionale a cui si rivolge?
Penso all’art.34 del codice deontologico che tutti conosciamo.

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Francesca Di Donato – Psicologa
Psicologia clinica, dinamica e della salute – percorsi individuali, di coppia e in gruppo: in presenza e online
Formatore e Supervisore: in presenza e online.

 

4 anni ago · · 0 comments

La terapia e lo Psicologo: dalle credenze alle conoscenze. Francesca Di Donato

Dalle credenze radicate alle conoscenze

Analisi delle (false)credenze relative al ruolo terapeutico dello Psicologo non psicoterapeuta e come intervenire su di esse

Ti basterà cliccare sul titolo per vedere la presentazione pdf sul ruolo dello Psicologo e l’uso giuridicamente fondato di TUTTE le tecniche psicologiche nel contesto della prevenzione, sostegno, abilitazione-riabilitazione.

La relazione è stata discussa in sede universitaria a Maggio 2020 “Università Mercatorum” -oggi legata a un accordo di partnenariato con l’Università telematica “Pegaso”- in presenza del Prof. Dr. Pietro Spataro: per la prima volta in Italia quindi il discorso è stato affrontato in una sede Universitaria.

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Francesca Di Donato – Psicologa
Psicologia clinica, dinamica e della salute – percorsi individuali, di coppia e in gruppo: in presenza e online
Formatore e Supervisore: in presenza e online

4 anni ago · · 0 comments

emdr e Psicologi. Francesca Di Donato

L’emdr può essere praticata da uno psicologo che ha una formazione diversa da quella in psicoterapia? e un Dottore in tecniche psicologiche? 
Si, ovviamente. 
Purché sappia usarla.

Quella di limitare l’apprendimento della tecnica se non si è almeno iscritti al terzo anno di specializzazione è la scelta di un ente privato.

Essere iscritti al terzo anno, non rende psicoterapeuti, né è prova che lo si sarà mai, alla luce dell’esistenza di professionisti che la scuola di specializzazione non l’hanno mai terminata.

La scelta di un ente PRIVATO non vale come legge.

EMDR non può essere definita come tecnica psicoterapeutica perché: 
⁃ non esistono tecniche psicoterapeutiche, né per legge né per codice deontologico, ma sono tutte tecniche psicologiche e semmai vengono usate anche da specialisti in psicoterapia 
⁃ emdr Italia non ha autorizzazioni ministeriali per abilitare alla psicoterapia: se l’emdr fosse davvero psicoterapia, emdr Italia non potrebbe insegnarla oppure dovrebbe esistere una specializzazione in emdr. Esiste? No.

Lo Psicologo-psicoterapeuta e il medico-psicoterapeuta applicano le medesime tecniche psicologiche che uno psicologo può usare per fare prevenzione, sostegno, abilitazione-riabilitazione: in ogni caso parliamo di cura e terapia, sia per lo Psicologo specializzato in psicoterapia, sia per quello che lavora in ambito clinico con altra formazione post universitaria (quella in psicoterapia non è l’unica)

“Psicoterapeuta” è una qualifica e non una professione. 
La professione sanitaria è e resta quella di Psicologo e come tale lo Psicologo cura e fa terapia con qualunque strumento e/o tecnica per cui abbia maturato adeguata formazione, così come richiesto dal codice deontologico all’art.5

La psicologia clinica non è solo psicoterapia.

In Italia i metodi di cura non sono brevettabili.
In merito a questo riporto il testo dell’ Avv. Luca Lentini per OPL:
Come stabilito dalla Costituzione, l’insegnamento delle ricerche scientifiche e delle procedure terapeutiche che ne scaturiscono è libero e, per questo, non può essere legato a copyright, diritti d’autore o brevetti.
“Ai sensi dell’art.45, commi 1 e 2 del D.Lgs. 10-2-2005, n.30, nel nostro ordinamento le scoperte, le teorie scientifiche, i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, le presentazioni di informazioni, non sono brevettabili in quanto non considerate “…invenzioni… nuove e che implicano un’attività inventiva e sono atte ad avere un’applicazione industriale” (si riporta in calce il testo integrale della norma, che nella sua prima formulazione risale al Regio Decreto n.1127 del 1939).
Ai sensi del comma 4, lettera a) del citato art. 45, non sono brevettabili neppure “…i metodi per il trattamento… terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale”.  Il riferimento ai “metodi per il trattamento terapeutico”, deve intendersi ai metodi per la cura di qualsiasi patologia della persona.
Questi divieti, uniti al principio di libertà di insegnamento e di ricerca sancito dall’art.33 della Costituzione, escludono che una teoria scientifica o una metodologia nel campo della psicologia o della psicoterapia possano essere insegnate e/o approfondite da un unico soggetto che ne rivendichi l’esclusiva, quand’anche esso si identifichi nel loro ideatore. Quest’ultimo può rivendicare il diritto d’autore, copyright per gli anglosassoni, sulle opere eventualmente prodotte, ma non può inibire ad altri la ricerca scientifica nel campo prescelto o l’insegnamento delle tematiche trattate.
Diverso è il discorso relativo al rilascio di attestazioni, comprovanti la partecipazione ad attività di formazione rese da un soggetto che possa legittimamente rivendicare la paternità della formazione stessa ai sensi della normativa del luogo in cui avviene l’attività di istruzione. I soggetti legittimati dai singoli ordinamenti giuridici ad erogare prestazioni formative possono di regola intitolare i relativi attestati indicando la propria denominazione oltre alla materia trattata. Il che non esclude che la stessa attività formativa possa essere erogata da altri soggetti, purché parimenti legittimati dalle norme vigenti, ai quali certamente non è preclusa l’indicazione della materia oggetto di insegnamento.”

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Francesca Di Donato – Psicologa
Psicologia clinica, dinamica e della salute – percorsi individuali, di coppia e in gruppo: in presenza e online
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