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4 anni ago · · 0 comments

Gli unici titoli professionali e accademici esistenti in Italia per la professione di Psicologo. Francesca Di Donato

In Italia giuridicamente esistono
– Psicologi
– Dtp
– Dtp-master…
– Psicologi-psicoterapeuti
– Psicologi-master…
– Psicologo-dottore di ricerca (Ph.D.)
e ognuno di oro può occuparsi degli ambi che più ritiene opportuni per sé e di cui ha eseguito adeguata formazione.

 

Abbiamo poi, come figure legate alla salute mentale e al benessere psichico:
– Medici-psicoterapeuti
– Psichiatri
che rispondono, ovviamente, alla professione Medica e non a quella di Psicologo.

In Italia non esistono, invece:
– psicoterapeuti e basta, se esistessero sarebbero come i counselor e gli psicoanalisti laici, quindi non psicologi;

e non esistono
– psicologi E psicoterapeuti perché la professione è solo una: quella definita dalla Legge 56/89.
– psicologi clinici, del lavoro, psicologi dell’età evolutiva…: esistono solo gli ambiti entro cui uno Psicologo si forma ed esercita.

esistono, haimé
– psicologi e counselor… ma qui -parere personale- c’è da riflettere sulla propria identità professionale.

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Francesca Di Donato – Psicologa

4 anni ago · · 0 comments

DTP per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro. Francesca Di Donato

Dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro

Conseguimento del titolo professionale: Il titolo professionale di dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro si consegue mediante il superamento di apposito esame di Stato. Per l’ammissione all’esame di Stato è necessario aver compiuto un periodo di tirocinio di sei mesi, al quale si accede con il possesso di uno dei seguenti titoli: I)     laurea nella classe 34 – Scienze e tecniche psicologiche (ex DM 509/99).

Condizioni per l’esercizio dell’attività professionale: Per esercitare l’attività di dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro è necessario essere iscritti all’albo professionale degli psicologi, sezione B, settore delle tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro. Si possono iscrivere coloro che abbiano superato il relativo esame di Stato.

Attività professionale: Formano oggetto dell’attività del dottore in  tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro:

a) realizzazione di progetti formativi diretti a promuovere lo sviluppo delle potenzialità di crescita individuale e di integrazione sociale, a facilitare i processi di comunicazione, a migliorare la gestione dello stress e la qualità della vita;

b) applicazione di protocolli per l’orientamento professionale, per l’analisi dei bisogni formativi, per la selezione e la valorizzazione delle risorse umane;

c) applicazione di conoscenze ergonomiche alla progettazione di tecnologie e al miglioramento dell’interazione fra individui e specifici contesti di attività;

d) esecuzione di progetti di prevenzione e formazione sulle tematiche del rischio e della sicurezza;

e) utilizzo di test e di altri strumenti standardizzati per l’analisi del comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell’interazione sociale, dell’idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni;

f) elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica prodotta dallo psicologo;

g) collaborazione con lo psicologo nella costruzione, adattamento e standardizzazione di strumenti di indagine psicologica;

h) attività didattica nell’àmbito delle specifiche competenze caratterizzanti il settore;

DTP per i servizi alla persona e alla comunità:
https://scuoladipsicologia.com/2020/08/08/dtp-per-i-servizi-alla-persona-e-alla-comunita/

Vai qui per saperne di più sui DTP https://scuoladipsicologia.com/2020/08/08/dottori-in-tecniche-psicologiche/

Fonti:
http://www.quadrodeititoli.it/titoloprofessionale.aspx?IDL=1&grp=183&tit=251

d.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 (in G.U. 17 agosto 2001, n. 190 S.O.);

d.l. 9 maggio 2003, n. 105 (in G.U. 14 maggio 2003, n. 110), conv. in legge, con modificazioni, dall’art. 1  l. 11 luglio 2003, n. 170 (in G.U. 12 luglio 2003, n. 160).

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Francesca Di Donato – Psicologa
Psicologia clinica, dinamica e della salute – percorsi individuali, di coppia e in gruppo: in presenza e online
Formatore e Supervisore: in presenza e online

 

4 anni ago · · 0 comments

DTP per i servizi alla persona e alla comunità. Francesca Di Donato

Dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità

Conseguimento del titolo professionale: Il titolo professionale di dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità si consegue mediante il superamento di apposito esame di Stato. Per l’ammissione all’esame di Stato è necessario aver compiuto un periodo di tirocinio di sei mesi, al quale si accede con il possesso di uno dei seguenti titoli:
I)        titoli che danno accesso all’esame di Stato per la sezione A dell’albo degli psicologi, e cioè:
–   laurea specialiastica nella classe 58/S – Psicologia;
–   laurea in psicologia conseguita secondo il vecchio ordinamento.
II)     laurea nella classe 34 – Scienze e tecniche psicologiche.

Condizioni per l’esercizio dell’attività professionale: Per esercitare l’attività di dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità è necessario essere iscritti all’albo professionale degli psicologi, sezione B, settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità. Si possono iscrivere coloro che abbiano superato il relativo esame di Stato.

Attività professionale: Formano oggetto dell’attività professionale del dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità:

a) partecipazione all’èquipe multidisciplinare nella stesura del bilancio delle disabilità, delle risorse, dei bisogni e delle aspettative del soggetto, nonché delle richieste e delle risorse dell’ambiente;

b) attuazione di interventi per la riabilitazione, rieducazione funzionale e integrazione sociale di soggetti con disabilità pratiche, con deficit neuropsicologici, con disturbi psichiatrici o con dipendenza da sostanze;

c) collaborazione con lo psicologo nella realizzazione di interventi diretti a sostenere la relazione genitore-figlio, a ridurre il carico familiare, a sviluppare reti di sostegno e di aiuto nelle situazioni di disabilità;

d) collaborazione con lo psicologo negli interventi psico-educativi e nelle attività di promozione della salute, di modifica dei comportamenti a rischio, di inserimento e partecipazione sociale;

e) utilizzo di test e di altri strumenti standardizzati per l’analisi del comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell’interazione sociale, dell’idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni;

f) elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica prodotta dallo psicologo;

g) collaborazione con lo psicologo nella costruzione, adattamento e standardizzazione di strumenti di indagine psicologica;

h) attività didattica nell’àmbito delle specifiche competenze caratterizzanti il settore.

DTP per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro:  https://scuoladipsicologia.com/2020/08/08/dtp-per-i-contesti-sociali-organizzativi-e-del-lavoro/

Vai qui per saperne di più sui DTP https://scuoladipsicologia.com/2020/08/08/dottori-in-tecniche-psicologiche/

Fonti:
http://www.quadrodeititoli.it/titoloprofessionale.aspx?IDL=1&grp=183&tit=251
d.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 (in G.U. 17 agosto 2001, n. 190 S.O.);
d.l. 9 maggio 2003, n. 105 (in G.U. 14 maggio 2003, n. 110), conv. in legge, con modificazioni, dall’art. 1  l. 11 luglio 2003, n. 170 (in G.U. 12 luglio 2003, n. 160).

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Dottori in tecniche psicologiche – Dtp. Francesca Di Donato

La riforma universitaria varata nel 1999 ha introdotto per la prima volta in Italia la novità del “3+2” e dei crediti formativi universitari: i cosiddetti Cfu a partire dall’a.a. 2000/2001.

Nello specifico per Psicologia al termine dei 3 anni si ottiene il titolo accademico di Dottori in scienze e tecniche psicologiche e, a seguito di abilitazione e iscrizione all’Ordine professionale Dottori in tecniche psicologiche, con riferimento alla Legge 170/2003.

Fino al 2004, però, l’iscritto all’Albo Psicologi – sezione B si chiamava Psicologo junior.

Dopo la Legge 170/2004 cambia quindi la denominazione:
da Psicologo iunior → Dottore in Tecniche Psicologiche.

Nell’atto di iscrizione all’esame di stato è necessario compiere una scelta tra due settori: diventare
– un Dottore in Tecniche Psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro o
– un Dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità. Questi due indirizzi di lavoro influenzeranno poi le attività che ogni professionista sarà abilitato a fare una volta proceduto con l’iscrizione all’Ordine.

clicca qui e qui per conoscere le attività relative a ognuno dei due settori

Il DTP rientra nella professione di Psicologo in quanto risulta iscritto allo stesso Albo professionale, cambia solo la sezione di riferimento Albo degli Psicologi – sezione B; dunque risponde all’Ordine degli Psicologi (non esiste l’Ordine degli Psicologi e dei DTP, così come non esiste né l’Ordine né l’Albo degli psicoterapeuti).

Il codice ATECO 86.90.30 della Partita IVA è lo stesso dello Psicologo.

L’ Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali Age.na.s. fa
registrare l’aggiornamento professionale tramite ECM come Psicologo anche ai DTP.

Per lavorare come DTP libero professionista ci si iscrive all’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi ENPAP

Chi si candida all’Ordine come consigliere della sezione B, può essere votato sia dai colleghi di entrambi le sezioni.

Di fatto il Consigliere Albo B, in sede di Consiglio, deve rappresentare sia i DTP, sia gli Psicologi.

Il  Codice Deontologico di riferimento è quello degli Psicologi, nel quale non viene mai nominato il DTP (art.1 Le regole del presente Codice Deontologico sono vincolanti per tutti gli iscritti all’Albo degli psicologi)

Ciò vuol dire che esattamente come lo Psicologo anche il DTP -come riportato dall.  art.21 del codice deontologico
può far uso di tutti gli strumenti e le tecniche psicologiche, semplicemente ne farà uso secondo l’art. 5 dello stesso Codice che, ricordiamo, riporta “Riconosce i limiti della propria competenza e usa, pertanto solo strumenti teorico-pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza: ricordiamo infatti che essi rispondono a una Legge professionale distinta, L.170/2003.

Anche il DTP, potendosi occupare di riabilitazione come lo Psicologo, risponde ai concetti di cura e terapia. Dunque, possono prendere in carico pazienti.
I DTP possono usare TUTTI i test standardizzati, ciò che non possono fare è la diagnosi.


DTP per i servizi alla persona e alla comunità: https://scuoladipsicologia.com/2020/08/08/dtp-per-i-servizi-alla-persona-e-alla-comunita/

DTP per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro: https://scuoladipsicologia.com/2020/08/08/dtp-per-i-contesti-sociali-organizzativi-e-del-lavoro/

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Lettera al Presidente CNOP – Luglio 2020. Francesca Di Donato e coll.

Gentile Presidente Lazzari,

Le scriviamo a nome di numerosi colleghi che sempre meno si sentono rappresentati dalle Istituzioni e niente affatto tutelati nel loro ruolo giuridicamente fondato, a dispetto di numerosi pregiudizi nutriti da cattiva informazione e diffusi dalla stessa categoria.
Lo scotto da pagare è quello di aver scelto una formazione diversa da quella in psicoterapia, seppur coinvolti nell’ambito clinico, della salute e del benessere.

Troppo spesso accade, infatti, che la qualifica di psicoterapeuta venga ritenuta requisito di accesso, anche quando non è necessario né tantomeno attinente al ruolo e alle mansioni richieste da un preciso bando, perdendo di vista, così, la specificità dell’incarico.

Per questo è più che mai necessario intervenire in tal senso e, una volta conseguita l’abilitazione professionale, iniziare a guardare ai singoli professionisti e al loro personale bagaglio, così da riconoscere e valorizzare le specificità in un’ottica meritoria.
La specializzazione -nella nostra professione, che è quella di PSICOLOGO- non può e non deve essere, quindi, la chiave che apre tutte le porte.

Un sistema che sa affacciarsi solo ed esclusivamente a titoli e qualifiche per discriminare preparazione e professionalità, è lontanissimo dall’essere un sistema meritocratico.
Quando, poi, certe qualifiche vengono chiamate in causa anche in contesti non appropriati, la meritocrazia non è l’unica dimensione che viene tradita, ma viene tradita un’intera professione, quella di PSICOLOGO, che sembra debba trovare la sua identità nell’essere qualcos’altro: Psicologo-PSICOTERAPEUTA.
Ci rendiamo conto che i titoli debbano spesso essere una discriminante nelle selezioni pubbliche, tuttavia è bene ricordarsi qual è la professione.
Dopo tanti anni dall’istituzione della nostra legge ordinistica, si finge ancora di non sapere a cosa risponda l’art.3 della legge 56/89, ci si dimentica il come e per chi nasce e a quali uniche porte dovrebbe dare accesso: mentre troppi colleghi e le istituzioni girano la testa dall’altra parte rispetto a una realtà storica e giuridica, gli Psicologi -che sono stati capaci di prendere decisioni consapevoli e libere dalle false credenze- si ritrovano a doversi leccare le ferite provocate da una moltitudine di colleghi che mettono in giro, diffondendole come verità, svalutazioni, pregiudizi e informazioni scorrette e da un Ordine che dovrebbe osservare e ascoltare di più coloro che rappresenta.

Quindi, Le chiediamo: possibile che anche considerando aree di intervento specifiche come lo Psicologo scolastico, si debba rischiare di essere nuovamente messi da parte da criteri di selezione che poco rispondono alle reali necessità?
Non è eccessivo e fuori luogo estendere la visione psicoterapeuticocentrica della cura e degli interventi psicologici, anche alla Scuola?

Quando parliamo di Psicologo scolastico, oggi, ci riferiamo a interventi di ricerca, consulenza, prevenzione, intervento e contenimento attraverso:
. sportello scolastico
. progetti sull’educazione socio-affettiva
. interventi psicoeducativi -formativi e informativi- per insegnanti e genitori
. interventi riguardanti i BES e in particolare i DSA
. educazione sessuale
. orientamento scolastico e professionale
. motivazione e metodo di studio
. integrazione multiculturale e inclusione
. partecipazione attiva
. stress lavoro-correlato
. dispersione scolastica, disagio giovanile e devianze
. supporto alla genitorialità nell’affrontare le dinamiche comportamentali e/o emotivo-relazionali dei figli
. invio a servizi territoriali competenti
. comunicazione e mediazione genitori-figli, genitori-insegnanti, studenti-insegnanti

Quindi oltre a chiedere all’Ordine di farsi portavoce affinché
– lo Psicologo diventi figura di riferimento continuativo per la scuola, inserito nell’organico stesso in modo stabile e non come professionista esterno;
– si definiscano con precisione gli ambiti di intervento entro quell’area, per non disperdere risorse e disperdersi nell’obiettivo che deve essere concreto, realistico e raggiungibile;
– si valuti quante figure sono necessarie per numero di persone a garanzia dell’efficacia;
– si rifletta su come favorire collaborazioni con l’esterno;
– di intervenire concretamente affinché si giunga a una regolamentazione chiara e definitiva della figura, onorata da un compenso che risponda a un contratto collettivo nazionale di lavoro e non alle leggi del libero mercato, che spesso si traduce a un gioco al ribasso;
– si assicuri il veto sulla commistione di ruoli: lo psicologo scolastico deve essere una figura con un ruolo chiaro e definito, non sovrapponibile ad altri ruoli svolti nello stesso contesto;
– si ragioni su come garantire la continuità degli interventi, affinché interventi specifici -individuali e collettivi- siano proficui

Le chiediamo con forza di considerare la seguente possibilità:
lo Psicologo scolastico potrebbe essere inserito -attraverso la revisione dei profili- nel personale ATA, a garanzia dell’autonomia professionale tipica del dipendente statale. La graduatoria sarebbe, così, regionale/provinciale, per titoli, a partire dalla Laurea in Psicologia, con punteggi a crescere per ogni attività curriculare -formativa e lavorativa- corrispondenti al ruolo e alle attività da ricoprire.
Ed è ora che bisogna agire, perché è ora che sta avvenendo la revisione dei profili presso l’ARAN, con i sindacati di riferimento coinvolti.
In questa fase storica, inoltre, si potrebbero riassorbire tutti i posti che in organico sono stati accantonati, causa calo delle nascite: numerosissime risorse in tutta Italia, che potrebbero coinvolgere Psicologi scolastici pagati dallo Stato: almeno uno per ogni Istituto comprensivo.

Quindi, per riassumere, lo Psicologo scolastico deve nascere come figura integrata all’interno dell’Istituto scolastico, come dipendente, che risponde direttamente allo Stato in piena autonomia professionale, così da sfruttare tutto il potenziale che può essere offerto da un professionista che, a quel punto, vivrebbe la realtà scolastica ogni giorno, tutte le settimane.

Le chiediamo inoltre di tener conto anche di un’altra realtà, quella dei Dottori in tecniche psicologiche, trattata quasi come categoria fantasma.
La Legge 170/2003 definisce chiaramente tutte le attività in cui possono essere coinvolti i nostri colleghi, che sia in rapporto di collaborazione con lo Psicologo o in autonomia.

Quindi, ammessa la necessità di mettere in gioco di volta in volta, di bando in bando, un profilo specifico, riteniamo che esso non debba coincidere con la specializzazione in psicoterapia, bensì con un curriculum vitae che risponda davvero al profilo richiesto, coinvolgendo sia gli Psicologi sia i Dottori in tecniche psicologiche.
Giuridicamente la specializzazione in psicoterapia è necessaria solo per ricoprire il ruolo dirigenziale nel pubblico e anche in questo caso è bene ci sia la consapevolezza che ciò non implica saper assolvere a quel ruolo.
Ma va bene così, purché l’Ordine si faccia finalmente portavoce di tutta la categoria e non solo di chi è specializzato e che, secondo criteri giuridici, deontologici e meritocratici, ci tuteli all’interno della categoria stessa e relativamente a tutti i settori e aree di intervento, valorizzando gli atti tipici dello Psicologo così come riportati dall’art.1 Legge 56/89.

Quindi possiamo contare sul CNOP affinché si lavori in tal senso?

In attesa di una sua risposta,
Le auguriamo buon lavoro.

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Francesca Di Donato – Psicologa
Psicologia clinica, dinamica e della salute – percorsi individuali, di coppia e in gruppo: in presenza e online
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