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3 anni ago · · 0 comments

Psicologia clinica applicata

La Psicologia applicata non può prescindere dalla Psicologia teorica perché ne fa da presupposto.
La Psicologia teorica studia il comportamento umano in generale e il funzionamento dei processi cognitivi.
La Psicologia applicata punta alla  soluzione di problemi “pratici”, sia psicologici o di altro genere che implicano meccanismi psicologici.

Seguono alcuni esempi di sottocategorie della Psicologia teorica: 
1) Psicologia generale o di base: leggi generali che regolano i fenomeni psichici
2) Psicologia evolutiva o dello sviluppo: l’evoluzione dei processi psichici con il trascorrere degli anni, dall’infanzia alla vecchiaia.
3) Neuropsicologia/Psicofisiologia: studia le relazioni tra i nostri processi mentali/eventi psichici con il sistema nervoso.
4) Psicofisica: relazione tra impulsi fisici e reazioni sensoriali di risposta.
5) Psicologia sociale: interazioni umane, dinamiche interpersonali a livello di individui, gruppi, istituzioni.
6) Psicologia transculturale: osservazione dei gruppi di persone appartenenti a culture differenti allo scopo di estrapolare qualità universali e aspetti cultura-dipendente.
7) Psicolinguistica: aspetti psicologici del comportamento verbale.
8) Psicopatologia: (nell’800 era branca della medicina, attraverso la psichiatria) ricerca di cause e costanti nel funzionamento disfunzionale dell’attività psichica.
9) Psicologia dinamica: processi consci e inconsci che determinano la condotta umana.
10) Psicologia delle differenze individuali: osservazione, analisi e valutazione delle qualità psichiche riscontrabili nei singoli.
…..

La Psicologia applicata coinvolge tutti gli ambiti operativi in cui la Psicologia viene applicata. Vediamone alcuni:
1) Psicologia clinica
2) Psicologia della salute
3) Psicologia del lavoro e delle organizzazioni
4) Psicologia dell’educazione
5) Psicologia forense
6) Psicologia dello sport
7) Psicologia di comunità
…..

L’applicazione di un modello teorico psicologico rientra nella Psicologia applicata.
Se il modello è clinico parliamo di Psicologia clinica applicata. Se il modello si applica nell’esercizio dell’attività psicoterapica è Psicoterapia.

Quindi, nel settore clinico:
⁃ lo Psicologo si occupa di prevenzione e cura dei disagi -personali e di relazione- e della psicopatologia attraverso i vari strumentisti tecniche e modelli psicologici;
⁃ lo Psicologo-psicoterapeuta persegue il medesimo fine in modo specialistico, attraverso i vari strumenti, tecniche e modelli sempre psicologici.

Tutta la Psicologia clinica è terapia per definizione. Non può esserci qualcosa di CLINICO che non sia TERAPEUTICO.
CLINICO significa appunto “relativo alla diagnosi, allo studio e alla cura/terapia del malato”. Lo definisce così la Treccani. CURA e TERAPIA in italiano sono sinonimi.
La parola stessa TERAPIA nasce, infatti, in medicina, proprio in rapporto al concetto di malattia. 

Questa branca della Psicologia, che sia praticata da uno Psicologo o da uno Psicologo-psicoterapeuta o da un Medico-psicoterapeuta o Medico-psichiatra prende forma attraverso colloqui, strumenti e tecniche psicologiche di sostegno psicologico, abilitazione-riabilitazione volte a individuare ed eliminare le cause del disagio.
La parola psicoterapia è un termine ombrello per definire le terapie basate sull’uso della parola contrapposte a quelle chirurgiche e farmacologiche.

Nessuno psicologo serio e corretto scriverebbe di fare “psicoterapia” se non è anche psicoterapeuta.
Ma questo non ha nulla a che vedere con ciò che uno psicologo può o non può fare: lo psicologo è abilitato a esercitare, in scienza e coscienza, qualunque intervento coinvolga la psiche umana e per il quale è adeguatamente formato.
Definire psicoterapia la propria attività, per uno psicologo specializzato, è un modo per qualificare come specialistico il proprio intervento, al di là delle attività specifiche che eserciterà.
La psicoterapia è una terapia psicologica condotta da uno specialista, medico o psicologo, è uno dei possibili interventi clinici ed è attività compresa nella psicologia clinica: ne consegue che è un sottoinsieme di modalità di intervento psicologico clinico.
Ma il non essere specialista non impedisce a uno psicologo con altra formazione di offrire un servizio di cura.
Di seguito le fonti giuridiche e deontologiche a sostegno di ciò:
1) cura-e-terapia-in-psicologia/
2) cura-dei-disagi-e-della-psicopatologia/
3) psicologia-clinica-e-terapia/
4) cura-e-trattamento-in-psicologia/

Quindi, uno Psicologo si può occupare di clinica e, di conseguenza, di tutte le forme psicopatologiche, dei disagi e dei disturbi psichici coinvolti: sarà poi la sua specifica formazione e il target scelto a fare la scrematura.

Quindi, se sei autorizzato, se sai farlo e se procedi in scienza e coscienza, assumendotene la responsabilità, puoi farlo, altrimenti procedi a invio:
– Per la legge lo Psicologo è abilitato (autorizzato) dallo Stato alla sua professione, dopo la laurea il tirocinio e l’eds e relativa iscrizione all’Ordine: quindi per legge puoi farlo.
– Per il codice all’art.5 siamo chiamati a mantenere un livello adeguato di preparazione, con particolare riguardo ai settori nei quali opera: quindi puoi farlo se ti sei formato adeguatamente.
– Per il codice all’art.5 siamo chiamati a mantenere un aggiornamento professionale: quindi puoi farlo se sai farlo e se resti aggiornato.
– Per il codice all’art.5  riconosce i limiti della propria competenza e usa, pertanto solo strumenti teorico-pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza: quindi puoi farlo se sai usarli. 
– Per l’art.6 lo psicologo salvaguarda la propria autonomia nella scelta dei metodi, delle tecniche e degli strumenti psicologici, nonché del loro uso; è perciò responsabile della loro applicazione e uso, dei risultati, delle valutazioni e  interpretazioni che ne ricava: quindi puoi farlo se te assumi la responsabilità.
– Per l’art.27 lo psicologo valuta ed eventualmente propone l’interruzione del rapporto terapeutico quando constata che il paziente non trae alcun beneficio dalla cura e non è ragionevolmente prevedibile che ne trarrà dal proseguimento della cura stessa: quindi se manca anche solo una delle condizioni precedenti e/o il rapporto terapeutico non funziona procedi a invio.
Più semplice di così!

In conclusione:
lo Psicologo in ambito clinico si occupa del trattamento attraverso i vari strumentisti tecniche e modelli psicologici e attraverso gli atti tipici: sostegno, abilitazione-riabilitazione.
lo Psicologo-psicoterapeuta persegue il medesimo fine, solo che lo fa con un titolo specialistico, sempre attraverso gli stessi modelli, tecniche e strumenti.
Fanno eccezione le differenzi operative individuali.
Lo Psicologo fa terapia preventiva, terapia supportiva e terapia abilitativo-riabilitativa.
Lo Psicologo-psicoterapeuta fa psicoterapia che è una delle terapie possibili.
La terapia psicologica include la terapia preventiva, la terapia supportiva, la terapia abilitativo-riabilitativa e la psicoterapia.
La professione di psicoterapeuta non esiste, si è psicoterapeuti in quanto Medici o Psicologi.

Detto questo, dobbiamo solo chiederci, su un fronte più identitario che terminologico, se ancora vogliamo aderire a una narrativa propria del mondo medico, perché a mio avviso, che si sia Psicologi o Psicologi-psicoterapeuti, “cura” e “terapia” sono terminologie più politiche, che parole aderenti alla relazione con cui lavoriamo.
Io ne faccio volentieri a meno, perché mi piace definire in altro modo il mio lavoro. A me interessa solo fare bene il mio lavoro e poi assicurarmi che siano corrette le informazioni che coinvolgono l’intera categoria.

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Francesca Di Donato – Psicologa
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Deontologia art. 5: ma quale formale autorizzazione? Richiesta di revisione. Francesca Di Donato

3 anni ago · · 0 comments

Deontologia art. 5: ma quale formale autorizzazione? Richiesta di revisione. Francesca Di Donato

L’art. 5 del codice deontologico degli Psicologi italiani riporta:
“Lo psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione e aggiornamento professionale, con particolare riguardo ai settori nei quali opera. La violazione dell’obbligo di formazione continua, determina un illecito disciplinare che è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale. Riconosce i limiti della propria competenza e usa, pertanto solo strumenti teorico – pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione. Lo psicologo impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti e riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del cliente e/o utente, aspettative infondate.”

C’è un pezzo in quella frase in evidenza che non ha alcun senso logico, deontologico e normativo, nella parte in cui richiama “ove necessario, formale autorizzazione“.

Non ci sono né tecniche né strumenti che richiedono formale autorizzazione: quindi di cosa si sta parlando? A cosa serve tale specifica?

Un collega ha ritenuto che tale parte si riferisse all’uso di certi test per il quali occorre formale autorizzazione, in nome del copyright.

Ma in che modo il copyright risponde a una formale autorizzazione? In nessun modo. Infatti, in merito a esso, l’unica clausola è il rispetto delle leggi di copyright che si verifica con l’acquisto diretto dello stesso strumento (test).
E per l’acquisto in sé, la formale autorizzazione è implicita nell’inquadramento professionale che consente -secondo classificazione prevista, nella fattispecie da A1 a C – già di per sé l’uso di quello specifico test: basta essere Psicologo per acquistare quel dato test, dunque non occorre alcuna specifica ulteriore nel codice deontologico.

Quindi se la questione è che tutto poggia sull’acquisto dello strumento, per il rispetto del copyright, allora la formale autorizzazione non sussiste in alcun modo.

Tanto più che l’art.5 richiama la formale autorizzazione in merito ai LIMITI DELLA PROPRIA COMPETENZA, non in relazione all’USO in sé dello strumento, infatti riporta “Riconosce i limiti della propria competenza e usa PERTANTO solo strumenti teorico-pratici per cui ha acquisito adeguata competenza E -ove necessario- formale autorizzazione: il PERTANTO ha valore deduttivo-conclusivo sull’affermazione che lo precede. La E è la congiunzione che coordina due elementi che nella proposizione compiono lo stesso ufficio o due proposizioni dello stesso tipo.

Quindi abbiamo un elemento in più che ci dimostra che non vi è alcun senso nel fare questo accostamento: il copyright rende necessarie delle condizioni per l’USO in sé e non per un USO COMPETENTE, dunque è un richiamo forzato.

Pare esista poi il caso specifico del AAI Adult Attachment Interview, che può essere acquistata, somministrata e videoregistrata, ma i cui protocolli di decodifica sono a uso esclusivo di figure indipendenti per conto dell’autrice. Anche questo caso non risponde alla formale autorizzazione, in quanto le figure preposte sono indipendenti: non c’è formale autorizzazione rilasciata per la stessa in nome del nostro codice, ma per personale attribuzione dell’autrice. (in cerca di fonti ufficiali del contrario, riguardo quanto sto affermando: se hai una fonte ufficiale riguardo questo ti chiedo la cortesia di condividerla)

Allora, dato che si sta rimettendo mano al codice deontologico, io Francesca Di Donato, oggi 14.11.2021, ho chiesto che si corregga l’articolo e si elimini quella parte riguardante la FORMALE AUTORIZZAZIONE, visto che, anche qualora ci si riferisse lontanamente al copyright e alle politiche commerciali sui prodotti professionali -riferimento che abbiamo già escluso analizzando minuziosamente l’articolo- il Codice deontologico non ha di fatto voce in capitolo su di essi e, quindi, quella formula non solo non esprime alcunché di verosimile, finisce anche per confondere e  favorire  un uso interpretativo errato della stessa, con ripercussioni conflittuali intra-categoria evitabili, almeno in tal caso, con un minimo sforzo.

Chiedo ai colleghi che sono d’accordo con questa analisi di avanzare la medesima richiesta, di revisione al seguente link: https://it.surveymonkey.com/r/NJLDRPL?fbclid=IwAR0E-eouXUl16X7vg76IP7jieuL_7U-_qYkvYbbriQdCETpjpqbtan9Xevk

Perché è importante questa revisione? Per non avvalorare l’idea che esistano tecniche o strumenti psicoterapeutici per cui serva formale autorizzazione. Gli strumenti e le tecniche sono TUTTI psicologici e dunque dello PSICOLOGO, anche se sceglie -in ambito clinico, dinamico e della salute- una formazione diversa dalla psicoterapia.
Ricordo l’art.21 del Codice deontologico degli Psicologi: […] Sono specifici della professione di psicologo TUTTI gli strumenti e le tecniche conoscitive e di intervento relative a processi psichici (relazionali, emotivi, cognitivi, comportamentali) basati sull’applicazione di principi, conoscenze, modelli o costrutti psicologici.

A questo punto non ci resta che attendere.

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3 anni ago · · 0 comments

Info errate tra le pareti universitarie. Francesca Di Donato

Se all’università vi dicono o vi hanno detto che ci sono delle tecniche e/o degli strumenti che si possono usare solo se ci si specializza in psicoterapia, vi stanno dando un’informazione gravemente errata.
Tutti gli strumenti e le tecniche conoscitive di intervento basati sull’applicazione di modelli o costrutti psicologici sono specifici della
professione di Psicologo.
Chi si specializza in psicoterapia può farne uso perché è Psicologo e non perché diventerà Psicologo-psicoterapeuta.
Non lo dico io, ma lo dice il codice deontologico all’art.21.
Ciò che conta è che l’uso che lo Psicologo fa di tali strumenti e tecniche sia un uso consapevole e competente (art.5 cod,deontologico) nutrito del SAPER FARE E SAPER ESSERE.
Molteplici sono le strade per sviluppare queste condizioni, a partire da risorse interne alla persona ed esterne a essa.

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