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Anticipazioni riforme fiscali 2022: dall’abolizione del regime forfettario all’obbligo esteso di fatturazione elettronica, alla flat tax 20%.

3 anni ago · · 0 comments

Anticipazioni riforme fiscali 2022: dall’abolizione del regime forfettario all’obbligo esteso di fatturazione elettronica, alla flat tax 20%.

In vista dell’approvazione della legge delega sulla riforma fiscale, inizialmente si era paventata l’idea di abolire il regime di vantaggio che tutti conosciamo; tuttavia, a oggi, è dato certo che il regime forfettario resterà attivo, almeno in attesa di nuove modifiche.

La necessità del contrasto all’evasione fiscale, però, sembra spingere affinché la fatturazione elettronica coinvolga tutti, anche i titolari di partita IVA a regime forfettario, a partire da Gennaio, con la Legge di Bilancio 2022.

Seppur si tratti solo di un’ipotesi, dell’ estensione della fattura elettronica anche ai regimi forfettari si parla in realtà da mesi, e la proposta è contenuta anche nel documento conclusivo elaborato dalle Commissioni Finanze di Camera e Senato, che è punto di partenza della legge delega sulla riforma fiscale: nel testo approvato alla fine del mese di giugno è chiaramente indicato, tra gli interventi prioritari per la lotta all’evasione, l’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica a tutti i soggetti esentati finora.

Chi rientra nel regime forfettario dovrà quindi verosimilmente adeguarsi alla digitalizzazione del Fisco e, a partire dal 1° gennaio 2022, passare alla fattura elettronica non più in via facoltativa com’era finora, ma in forma  obbligatoria.

Tra le possibili novità in arrivo per i titolari di partita IVA in regime forfettario c’è anche l’introduzione di una nuova forma di tassazione agevolata per chi supererà il limite di 65.000 euro, per superare le criticità che esso porta con sé: da una parte agevola l’avvio dell’attività, dall’altro disincentiva la crescita per il brusco passaggio dalla flat tax al 15% alle aliquote IRPEF.

Quindi altra ipotesi è che, superati i 65.000 euro di fatturato, subentri un altro regime agevolato con un’aliquota al al 20% che, si applicherebbe per due anni, come transizione agevolata, prima del passaggio definitivo alla tassazione per aliquote e scaglioni IRPEF.

Attendiamo quindi la Legge di Bilancio 2022 per avere conferme.
Ad ogni modo siccome queste informazioni arrivano frequentemente a ridosso del nuovo anno fiscale, è bene che siate preparati a queste evenienze

Come Scuola di Psicologia, appena ci saranno informazioni certe, vedrò con Quaderno blu – sistema di fatturazione online, se sarà possibile estendere la convenzione anche alla fatturazione elettronica, così che possiate godere dell’agevolazione.

Vi terrò aggiornati.

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4 anni ago · · 0 comments

Codice fiscale o P.IVA?

In parcella, in riferimento alle voci da compilare con i dati della persona che usufruisce del servizio, compaiono CODICE FISCALE e PARTITA IVA
Quale inserire?

Il codice fiscale è per il comune cittadino che non ha la partita IVA.
Se invece come paziente hai un professionista che ha partita iva meglio che ti dia questa.

Quindi codice fiscale si usa con il privato e potrà procedere a detrazione della spesa sanitaria.
Il numero di partita iva te la dà se titolare di una partita IVA.
Può scaricarsi le spese in base al regime fiscale di riferimento.

Nelle parcelle verso società, queste due voci coincidono.

E riguardo lo psicologo che emette parcella?
Nell’intestazione vanno indicati sia la Partita IVA sia il Codice Fiscale
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Francesca Di Donato – Psicologa
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4 anni ago · · 1 comment

Intestazione fattura in caso di minori

Secondo il d.p.r. 633 del 1972  la fattura va intestata al soggetto cessionario o committente, quindi quello in favore del quale viene svolta la prestazione, oppure quello che la commissiona:  in base all’art. 21, secondo comma, del D.P.R. n. 633/1972, è tenuto a riportare in fattura il nome e il cognome delle parti contraenti da individuare nel prestatore del servizio (professionista sanitario) e nel committente della prestazione, se questi sono persone fisiche.
Se il committente del servizio è un minore, considerato che si tratta di una persona dotata di capacità giuridica, è consentito intestare direttamente la fattura allo stesso, sempre che egli risulti effettivamente il committente della prestazione, anche se non è il soggetto che paga l’importo fatturato.
Se, al contrario, il committente del servizio è un genitore, è a tale soggetto che occorre intestare la fattura. Ai fini delle imposte dirette, per dedurre fiscalmente le spese mediche sostenute nel periodo d’imposta nell’interesse di familiari a carico conformemente all’art. 15, comma 2, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917, è necessario che nella fattura attestante tali oneri sia indicato espressamente il soggetto che intende portarle in deduzione in sede di dichiarazione dei redditi.
Se il genitore, che ha a suo carico il minore, sostiene la spesa per la prestazione effettuata a favore del figlio, l’oculista ha la facoltà di intestare la fattura a quest’ultimo, anche nell’ipotesi in cui il committente sia il minore d’età, avendo cura di far seguire al nome e al cognome del genitore pagante l’indicazione del nome del minore dopo la dicitura “per conto del figlio”.

Ne consegue che la scelta più sbrigativa e comunque a norma è quella di intestarla direttamente al minore.

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Francesca Di Donato – Psicologa
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4 anni ago · · 0 comments

Contributo sostegni bis alternativo, perequativo e riduzione affitti

*Contributo Sostegni bis “alternativo”*

…è alternativo al contributo Sostegni bis automatico ed è riconosciuto ai soggetti che hanno registrato un calo di almeno il 30% tra la media mensile del fatturato/corrispettivi del periodo *1° aprile 2019 – 31 marzo 2020* e quella del periodo *1° aprile 2020 – 31 marzo 2021*.

Per i soggetti ai quali viene erogato il contributo Sostegni bis automatico, l’importo del contributo viene determinato in base ai valori indicati nella *NUOVA DOMANDA*, decurtato dell’importo del contributo Sostegni bis automatico già percepito.

Il contributo a fondo perduto Sostegni bis attività stagionali può essere richiesto dai soggetti titolari di partita Iva che svolgono attività di impresa o di lavoro autonomo (ditte, società e professionisti).
Non possono presentare istanza per il riconoscimento del contributo Sostegni bis attività stagionali i soggetti che:
• hanno cessato l’attività e quindi la partita Iva alla data del 26 maggio 2021
• hanno attivato la partita Iva successivamente al 26 maggio 2021.

La domanda va inoltrata *ENTRO IL 02/09/2021* tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate.

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2912669/Contributi_fondo_perduto_decreto_Sostegni_bis.pdf/1331d73a-35b1-5ca6-55c3-8779f39b65fc

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*Contributo Sostegni Bis perequativo *
Si tratta di un contributo commisurato alla differenza del risultato economico d’esercizio relativo all’anno di imposta 2020 rispetto a quello relativo all’anno di imposta 2019.

Il contributo spettante viene riconosciuto al *netto dei contributi a fondo perduto già ottenuti dal richiedente durante l’intero periodo di emergenza da Coronavirus*, a partire dal contributo del decreto Rilancio.

Questo contributo troverà attuazione successivamente al 10 settembre 2021.

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*Contributo a fondo perduto – PER RIDUZIONE AFFITTI*

Erogazione contributo ai locatori (proprietari) degli immobili ad uso abitativo che tra in data non antecedente al 25 dicembre 2020 (data di entrata in vigore della legge di conversione istitutiva del contributo) e fino alla data del 31 dicembre 2021, accordano al conduttore una riduzione dei canoni del contratto di locazione per tutto o parte dell’anno 2021.
Le riduzioni per le quali è riconosciuto il contributo a fondo perduto riguardano i contratti di locazione in essere alla data del 29 ottobre 2020, aventi ad oggetto immobili abitativi situati nei comuni ad alta tensione abitativa e adibiti ad abitazione principale del conduttore

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Contributo_fondo_perduto_per_riduzione_affitti.pdf/3b46abe7-49da-6bf3-9ef0-9d3c2ec1d131

 

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Francesca Di Donato – Psicologa

 

 

 

4 anni ago · · 0 comments

Contributo a fondo perduto da 2.000 a 4.000€

🔵*Fondo Perduto Regione Abruzzo – NO SOCIETA’*🔴

Bando con finanziamento a fondo perduto per sostenere il lavoro autonomo.
🪙🪙 una tantum pari a 2.000,00 Euro elevabile a 4.000,00 Euro nel caso di lavoro autonomo/impresa individuale con presenza di almeno un dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato.

Requisiti:
a) sede/studio dell’attività localizzati nella Regione Abruzzo;
b) partita iva attiva al momento della presentazione della domanda e al momento della liquidazione;
c) inizio di attività (ossia p.iva attiva) prima del 01/01/2019;
d) ricavi/compensi anno 2019 non superiori a € 80.000,00, come risultanti dal modello di dichiarazione redditi persone fisiche 2020/periodo d’imposta 2019 trasmesso all’Agenzia delle Entrate (secondo le indicazioni della Tabella 1);
e) riduzione dei ricavi/compensi dell’anno 2020 rispetto all’anno 2019 almeno pari al 30% (per l’anno 2020 la voce compensi/ricavi sarà attestata dal soggetto abilitato alla trasmissione telematica dei documenti contabili secondo quanto riportato nell’ All. B);
f) DURC regolare
Sono escluse:
a) le società (comprese le società con un unico socio) e le cooperative;
b) gli studi associati;
c) i lavoratori dipendenti;
d) i pensionati;
e) i collaboratori coordinati e continuativi.

Per presentare la candidatura è necessario essere in possesso di un codice SPID di livello 2
Documentazione necessaria:
Allegato A – Istanza da compilare on line (+ marca da bollo € 16,00)
Allegato B – Attestazione del requisito di accesso di cui all’art. 3 comma 2 lett. e) redatta dal soggetto abilitato alla trasmissione telematica dei documenti contabili (soggetto che deve essere diverso dal richiedente)
Allegato C – Dichiarazione dei redditi anno 2019 utilizzata per la dimostrazione del requisito di accesso di cui all’art. 3 comma 2 lett. d) completa di ricevuta di trasmissione e protocollo all’Agenzia delle Entrate
Allegato D – Copia del certificato di attribuzione della P.I.V.A rilasciato dalla Agenzia delle Entrate oppure Visura camerale aggiornata (solo in caso di iscrizione al Registro delle Imprese) utilizzata per la dimostrazione dei requisiti di accesso di cui all’art. 3 comma 2 lett. a, b e c 6.

https://www.regione.abruzzo.it/content/sovvenzioni-una-tantum-lavoratori-autonomi

https://www.regione.abruzzo.it/system/files/europa/fse/avviso_una_tantum_rev_24_giugno_2021.pdf

 

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Marco Gallucci – Dottore Commercialista e Revisore legale

 

 

4 anni ago · · 0 comments

Aggiornamenti STS

*Modifiche Sistema Tessera Sanitaria*

Qualche giorno fa è stato emanato un decreto del MEF per alcune proroghe riguardo le *comunicazioni a Sts*. Il decreto è ancora non è stato pubblicato in G.U., ma i vari enti già hanno dato per buono il suo contenuto.

🗓️*NUOVE SCADENZE*📆
– prestazioni 2020 da comunicare entro 08/02/2021 anziché 31/01/2021
– prestazioni primo semestre 2021 da comunicare entro il 31/07/2021 anziché mensilmente
– prestazioni secondo semestre 2021 da comunicare entro il 31/01/2022 anziché mensilmente
– prestazioni dal 01/01/2022 da comunicare mensilmente

Il decreto fissa al 15/02/2021 il termine per la correzione dei dati già trasmessi relativamente all’anno 2020

Marco Gallucci – Dottore commercialista e Revisore legale 

 

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Francesca Di Donato – Psicologa

Compatibilità incarichi multipli

4 anni ago · · 0 comments

Compatibilità incarichi multipli

Può coesistere la possibilità di gestire un incarico presso l’Ordine degli Psicologi e al contempo presso l’Ente di previdenza? Questa è solo una delle domande del genere che spesso leggo in giro..

A questa domanda rispondo:
Dipende.
– Dipende da quanto tempo quella ricarica richiede oggettivamente.
– Dipende dalle possibilità oggettive organizzative della persona in questione.
– Dipende da quanto la persona sia cresciuta/documentata qualitativamente già prima di candidarsi.
– Dipende anche dalla persona la possibilità o meno -intesa come capacità di far coesistere ruoli così importanti- in base alle sue risorse interne, esterne.
Una persona dotata di capacità trasversali può essere capace di vivere la doppia esperienza come continuum e neanche percepirlo come doppio incarico. Ci avete pensato?
Sì, colleghi, c’è chi ci riesce.
Quindi come le altre cose che riguardano la nostra categoria -e sulle quali combatto e ribatto dal giorno che ho realizzato cosa rappresenta questa professione- dove c’è una possibilità normativa e realistica, poi, sul piano pratico, la differenza la fa la PERSONA.
Quindi poi sta alla responsabilità del singolo -come persona e professionista- assumersi la responsabilità del proprio operato alla luce della coesistenza o meno di questa doppia via politico-applicativa.
E sta alla responsabilità di chi vota osservare e documentarsi per vedere chi mostra la capacità di farcela.

Non nego che provo un po’ di difficoltà a dover esprimere questo visto il lavoro che facciamo e che al di là degli ambiti, dovrebbe averci insegnato che le cose a volte sono possibili anche nella misura in cui la persona le rende tali in base alle sue capacità/abilità/risorse/attitudini.

Certamente ci sono situazioni e ambiti in cui è necessario valutare bene questa possibilità, ma ritengo sbagliato escluderla a priori, senza opportune valutazioni, personali -interne ed esterne- e di contesto.

Inoltre mi soffermo su un altro aspetto, che attiene proprio all’oggetto della domanda e quindi alla politica professionale: quante persone nella nostra categoria hanno coinvolgimento attivo, interesse e competenza in ambito politico professionale?
A mio avviso, da ciò che osservo, molto poche.

Quindi mi immagino già lo scenario che per evitare questa “incombente minaccia” delle doppie cariche dobbiamo ritrovarci a votare chi non ha le competenze o l’etica professionale necessaria per ricoprire certi ruoli.

In quanto psicologi è importante cercare di superare certe rigidità e di apprendere ad aprirci al mondo delle possibilità.

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Francesca Di Donato – Psicologa
Psicologia clinica, dinamica e della salute – percorsi individuali, di coppia e in gruppo: in presenza e online
Formatore e Supervisore: in presenza e online

4 anni ago · · 0 comments

Nuovi codici da inserire in fattura

*Nuova codifica fatturazione elettronica*

Con il nuovo anno ci sono novità sui codici IVA da indicare nella fattura elettronica.

Tracciato 1.6 – Codice natura
N1 – operazioni escluse da IVA ex art. 15, D.P.R. n. 633/1972
N2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli articoli da 7 a 7- septies del D.P.R. n. 633/1972
N2.2 non soggette – altri casi *PER REGIME FORFETTARIO*
N3.1 non imponibili – esportazioni
N3.2 non imponibili – cessioni intracomunitarie
N3.3 non imponibili – cessioni verso San Marino
N3.4 non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione
N3.5 non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento
N3.6 non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
N4 – operazioni esenti da IVA
N5 – operazioni soggette al regime del margine / IVA non esposta in fattura
N6.1 inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero
N6.2 inversione contabile – cessione di oro e argento puro
N6.3 inversione contabile – subappalto nel settore edile
N6.4 inversione contabile – cessione di fabbricati
N6.5 inversione contabile – cessione di telefoni cellulari
N6.6 inversione contabile – cessione di prodotti elettronici
N6.7 inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi
N6.8 inversione contabile – operazioni settore energetico
N6.9 inversione contabile – altri casi
N7 – IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40, commi 3 e 4, e art. 41, comma 1, lettera b, D.L. n. 331/1993; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lettere f, g, D.P.R. n. 633/1972 e art. 74-sexies, D.P.R. n. 633/1972)

Nuovi codici per fattura elettronica obbligatori da 1 gennaio 2021

Grazie a Marco Gallucci ~ Dottore Commercialista e revisore legale

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Francesca Di Donato ~ Psicologa

4 anni ago · · 0 comments

Adempimenti burocratici 2021 – novità e conferme

*Aggiornamento STS 2021*

Come anticipato due mesi fa, aumenta il conteggio degli adempimenti burocratici imposti ai contribuenti:
– invio mensile dei dati al Sistema Tessera Sanitaria a partire dal 2021
– maggiori informazioni da indicare per ogni singola prestazione sanitaria
– comunicazione anche delle prestazioni con “opposizione” (senza inserire il codice fiscale)

La legge di bilancio 2020, aveva già previsto il pagamento “tracciato” (assegno, bancomat, bonifico, ecc.) di molte spese, pena l’indetraibilità delle stesse.
Il decreto del 19 ottobre 2020 impone ADESSO l’obbligo della trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria anche delle modalità e date di pagamento, già a partire dalla scadenza 31 gennaio 2021.

– Non è finita qui: a partire da 1/1/2021 la trasmissione dei dati al STS dovrà essere *MENSILE*, con scadenza entro la fine del mese successivo.Ci avviciniamo quindi ad un ulteriore adempimento mensile, 11 più dei precedenti, per far si che la c.d. “dichiarazione precompilata” sia più vicina alla realtà. Purtroppo aggravio di lavoro, di tempo e di spese a carico di Professionisti, Commercialisti e Pazienti.
– I dati che dovranno essere comunicati dal 2021 saranno: tipo di documento fiscale, aliquota IVA o “natura IVA” della singola prestazione, importi, modalità esatta del pagamento, data di pagamento, indicazione dell’esercizio dell’opposizione.

*ATTENZIONE!! Anche le fatture/ricevute contenenti opposizione del Paziente dovranno essere comunicate! (senza inserire il codice fiscale)*

Tieni presente che durante questa coda del 2020 avremo una serie di interventi fiscali che potrebbero prorogare o modificare questi adempimenti: collegato fiscale alla finanziaria, finanziaria per il 2021, milleproroghe, DPCM,DL e leggi di conversione che verranno varati in questo periodo.

Per non farci prendere impreparati, consiglio di iniziare già da adesso al recupero delle suddette informazioni relativamente all’anno 2020 e di iniziare a pensare alle modalità di comunicazione mensile per il 2021.

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Grazie a Marco Gallucci – Dottore commercialista e revisore  legale

 

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Francesca Di Donato – Psicologa

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