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Sistema tessera sanitaria

5 anni ago · · 1 comment

Sistema tessera sanitaria

🟢 Se il paziente non si oppone si deve continuare a fare la comunicazione al SistemaTS: il professionista, nel form, si ritroverà una voce in più per indicare se il pagamento è avvenuto in modalità tracciata o no.

🟢 Resta invariato il loro diritto di sottrarsi alla comunicazione al Servizio TS, pur mantenendo il diritto di detrazione qualora paghino con mezzi tracciati.

🟢 Ricordo che sul sistema TS vanno caricate solo le fatture riguardo prestazione sanitaria dei privati cittadini e quelle che sono state saldate.

🟢 Ne consegue che nell’inserimento delle stesse sul STS è possibile che si debbano saltare delle numerazioni (quelle corrispondenti alle fatture non saldate) per poi inserirle in un secondo momento: sul STS non fa fede l’ordine di numerazione delle fatture.

🟢 Il Sistema TS è legato alla prestazione sanitaria, non al regime fiscale del professionista, dunque tutti i professionisti sanitari sono obbligati alla trasmissione, fatto salvo in caso di opposizione da parte del paziente.

🟢 Non vanno caricate sul sistema TS i dati relativi a CTU e CTP rese nell’ambito di procedimenti giudiziari e/o amministrativi.

🟢 Nel caso in cui in una stessa fattura siano indicate in un’unica quota sia una spesa sanitaria, sia una spesa non sanitaria, l’intera spesa va trasmessa al Sistema TS con tipologia “altre spese”(codice AA), fatto salvo ovviamente i casi di opposizione.

🟢 Nel caso in cui in una stessa fattura siano indicate con quote separate sia una spesa sanitaria, sia la spesa non sanitaria, entrambe vanno comunicate al Sistema TS:
– la spesa sanitaria come di consuetudine
– la spesa non sanitaria va comunicata in “altre spese” (codice AA) <Per gli Psy non esiste questa duplice possibilità e si riporta solo la spesa sanitaria.>

🟢 Nel caso in cui un operatore sanitario -con regime semplificato o ordinario- fatturi separatamente le prestazioni sanitarie rispetto a quelle non sanitarie, queste ultime devono essere fatturate elettronicamente solo se non contengono alcun elemento da cui sia possibile desumere informazioni relative allo stato di salute del paziente.

🟢 Quale data inserire sul sistema TS?
– POS: va bene sia la transazione, sia l’accredito
– assegno: serve la data in cui l’assegno va in valuta.
– bonifico: la data dell’accredito sul conto corrente.
In ogni caso la data in cui il cliente fa il pagamento puoi considerare effettuato il pagamento anche se si considera pagata una prestazione quando il danaro è sul conto corrente.

🟢 Natura IVA: dipende dal tuo regime fiscale, inizia sempre con la lettera N:
– N2.2 non soggette (minimi-forfettari)
– N4 esenti (Regime ordinario-Operazioni esenti art.10 DPR 633/1972

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Francesca Di Donato – Psicologa
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Prestazione occasionale Psicologi

5 anni ago · · 1 comment

Prestazione occasionale Psicologi

Prestazione occasionale: qualsiasi attività di lavoro caratterizzata dall’assenza di abitualità, professionalità, continuità e coordinazione.

La disciplina riguardante le prestazioni occasionali ha fatto il suo ingresso con la Legge Biagi del 2003

Titolo VII – TIPOLOGIE CONTRATTUALI A PROGETTO E OCCASIONALI
Capo I – Lavoro a progetto e lavoro occasionale
Art. 61. Definizione e campo di applicazione
2. Dalla disposizione di cui al comma 1 sono escluse le prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare ovvero, nell’ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, non superiore a 240 ore, con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro, nel qual caso trovano applicazione le disposizioni contenute nel presente capo.

Ma già nel 2003 la suddetta Legge sempre all’Articolo 61 comma 3 recitava così
“3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo (quindi il Capo I) le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo”

Quella di Psicologo è una professione intellettuale?
Sì, la libera professione intellettuale può essere definita come un’attività di carattere non manuale, volta al soddisfacimento di fini di rilevanza sociale, svolta in modo continuativo e personale da parte di soggetti iscritti in appositi albi, in conformità alla regolamentazione apprestata autonomamente dai rispettivi organi professionali

In questa definizione viene sottolineata come la stessa venga svolta in modo continuativo, il che è in contrasto con le caratteristiche della prestazione occasionale.

È necessario essere iscritti all’albo degli psicologi per esercitare attività psicologica?
Sì: Legge 56/89 – art.2 Requisiti per l’esercizio dell’attività di psicologo:
1. Per esercitare la professione di psicologo è necessario aver conseguito l’abilitazione in psicologia mediante l’esame di Stato ed essere iscritto nell’apposito albo professionale.

–> Qualcuno potrebbe obiettare “Eh ma molti articoli della Legge Biagi, incluso il 61 da te citato, sono stati abrogati dalla riforma del lavoro Jobs Act del Governo Renzi”.

Certo, ciò non toglie che la nuova disciplina (ovvero il Decreto che riporto di seguito)….

DECRETO-LEGGE 24 aprile 2017, n. 50 Art. 54-bis Disciplina delle prestazioni occasionali. Libretto Famiglia.
Contratto di prestazione occasionale
1. Entro i limiti e con le modalita’ di cui al presente articolo e’ ammessa la possibilita’ di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attivita’ lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:
a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalita’ degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalita’ dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

…..NON contempla l’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, come leggiamo nel punto 6

  1. Alle prestazioni di cui al presente articolo possono fare ricorso:
    a) le persone fisiche, non nell’esercizio dell’attivita’ professionale o d’impresa, per il ricorso a prestazioni occasionali mediante il Libretto Famiglia di cui al comma 10

Va da sé che se siete iscritti all’albo, anche se avete un lavoro -dipendente o meno- che non c’entra con la psicologia, ma ogni tanto volete esercitare la professione di psicologo dovete aprire partita IVA.

___________
Giusy Vilardo

per approfondire: https://scuoladipsicologia.com/?p=1028&preview=true

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P.O.S. transazione e c/c

5 anni ago · · 0 comments

P.O.S. transazione e c/c

🟡 E’ dal Decreto legge Monti del 2012 che è previsto l’uso del pos, tuttavia non sono previste sansioni per che non ne è in possesso.

🟡 Le spese di commissione tramite pos -per chi lo userà- non possono essere addebitate al paziente per legge.

🟡 Non occorre un c/c dedicato all’attività professionale: avere un conto separato, tuttavia, può agevolare la gestione della contabilità.
N.B. diverse banche concedono il pos solo se abbinato a un conto business.

🟡 il pos può essere usato anche per attività professionali differenti, esercitate dallo stesso professionista, purché tenga nota precisa di tutte le transazioni ai fini contabili.

🟡 Ogni pos è legato a un unico c/c quindi è necessario avere un unico terminale per ogni professionista.

🟡 Se si tratta di società/associazione/ente, il pos sarà collegato al c/c della società/associazione/ente.

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P.O.S. indicazioni d’uso

5 anni ago · · 0 comments

P.O.S. indicazioni d’uso

Dal 30 giugno 2014 gli esercenti, i professionisti e gli studi professionali devono aggiornarsi per accettare -se richiesto dal cliente/paziente/utente- pagamenti elettronici. L’obbligo di accettare pagamenti in moneta elettronica è previsto dal Decreto Ministeriale 24/01/2014 (Disposizioni sui pagamenti elettronici) e riguarda le transazioni aventi come oggetto la vendita di beni, servizi e prestazioni professionali.

FONTE e CONVENZIONI P.O.S.  per Psicologi  https://www.enpap.it/servizi-per-te/convenzioni/soluzioni-pos/ 

Il POS SUM UP che è piccolo e funziona in modo pratico e immediato scaricando l’apposita app

ora ti indico i passi da seguire: 

scarica l’applicazione SumUp
attiva il Bluetooth sul tuo smatphone
accedi all’app 
accendi il pos
inserisci sull’app la cifra del compenso che devi ricevere 
clicca “procedi all’acquisto”
verifica e conferma sullo smatphone, le ultime 3 cifre sul retro del terminale
seleziona connetti sullo smartphone
-dopo la sincronizzazione-
passare la carta in uno dei seguenti modi:
– contactless
– cip
– banda nera
l’utente inserisce pin sul pos

Fatto

Quando si crea il profilo Sumup viene richiesto il tipo di attività: 
Selezionare nel primo menù a tendina servizi professionali —> nel secondo che si aprirà di conseguenza attività svolta da psicologi

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Novità forfetario 2020

5 anni ago · · 1 comment

Novità forfetario 2020

Forfettari 2020: novità del 18 dicembre 2019.

Il regime forfettario nel 2020 avrà come nuovo limite di fatturato gli attuali 65.000 euro, anziché i 100.000 inizialmente previsti.

È stato reintrodotto un limite massimo di reddito di 30.000 euro che il forfettario non potrà percepire da pensioni o altre assunzioni come lavoratore dipendente.

È variato il limite massimo dei compensi che potranno essere erogati a dipendenti e collaboratori: per il 2020 il nuovo limite sarà di 20.000 euro (lordi).

Fortunatamente la fatturazione elettronica sembra scongiurata, per il momento, ma per artigiani/commercianti sarà comunque obbligatorio lo “scontrino elettronico”.

Marco Gallucci (commercialista)

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Fatturazione psicologi: tutto quello che c’è da sapere. Francesca Di Donato

5 anni ago · · 1 comment

Fatturazione psicologi: tutto quello che c’è da sapere. Francesca Di Donato

Fatturazione psicologi: tutto quello che c’è da sapere

🟤 La fattura va intestata al destinatario della prestazione, anche se non è egli che paga. Se la si vuole intestare a chi scarica bisogna aggiungere il nome di chi sta pagando, con tanto di codice fiscale.

🟤 La fattura la scarica l’intestatario della fattura o, se a carico, la persona a cui è a carico, indipendentemente dall’intestazione.

🟤  Per un minorenne che ha genitori separati, la fattura può essere unica, intestata al minore, e può essere pagata metà dalla madre e metà dal padre, in contanti o ciascuno tramite bonifico (necessario per la detrazione). Fermo restando che può scaricare solo chi ha il figlio a carico.

🟤 Se un paziente paga con la carta di un altro componente della famiglia, la fattura va intestata comunque al paziente.

🟤 La fattura va sempre emessa prima o contestualmente al pagamento. Non importa se poi l’addebito sul c/c avviene nei giorni successivi.

🟤 Per le prestazioni di servizi individuali effettuate nello stesse mese solare, nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa un’unica fattura recante dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello dell’effettuazione delle medesime.

🟤 In caso di fattura cumulativa di più incontri, che il paziente dovesse portare a saldo a più riprese -che sia in contanti o in modalità tracciabile- la fattura cumulativa deve essere anticipata, mentre egli paga acconti fino a saldare l’intero importo e a ogni causale specificherà il numero di fattura+acconto
(es. fattura n.25 cumulativa di 4 incontri —> causale: Ft. n.25 e poi ogni volta “acconto1/4” “acconto2/4” “acconto3/4” “saldo4/4”)

🟤 Principio di cassa: fattura emessa e non saldata non fa reddito, quindi niente tasse su di essa.

🟤 Se al paziente serve una ricevuta prima del saldo, ma tu preferisci fare fattura all’atto del pagamento, puoi procedere con notula proforma da dare all’inizio e procedere con fattura al momento del saldo.

🟤 È possibile rilasciare fatture di volta in volta anche se poi il saldo tracciato avviene in un’unica soluzione.

🟤 Per rispettare l’ordine cronologico delle fatture, in caso venisse omessa per sbaglio una ricevuta e si fosse andati avanti con la numerazione, si può inserire in un secondo momento una fattura aggiuntiva con la stessa numerazione di quella che la precede + “BIS”: es. ricevuta n. 313/BIS

🟤 Nella causale torna utile inserire nome e cognome+data incontro e/o numero fattura.

🟤 Se un paziente perde una fattura, si deve lasciare per legge una copia conforme all’originale, identica in tutte le sue parti + riportare il fatto sia appunto una “copia conforme della fattura num…. del…”, possibilmente l’ID della marca da bollo della fattura smarrita se superiore ai 77.47, una nuova marca da bollo se superiore ai 77.47 a carico del paziente, data di rilascio della copia conforme.

🔵 Il +2% c.p. è a carico del paziente, a meno che non sia il professionista a decidere diversamente.

🔵 I 2 euro di bollo vanno applicati sopra i 77.47€: qui gli aggiornamenti importanti 2022

🔵 La marca da bollo va messa su tutte le fatture esenti IVA superiori a 77,47 euro, indipendentemente dal regime fiscale che si possiede e indipendentemente che la fattura sia elettronica o normale.

🔵 Riportare l’ID della marca da bollo in copia fattura è diventata una pratica dal 1° gennaio 2016, da quando la marca da bollo è stata aumentata a 2 euro: è obbligo di legge? No. Utile? Sì, serve a poter dimostrare la correttezza dell’apposizione del bollo.

🔵 Il bollo può avere solo data antecedente o corrispondente a quella dell’emissione della fattura. Conservate sempre con voi un paio di marche da bollo per fatture, con la data più vecchia possibile. Così se scoprite qualche svista sulla fatturazione, avete sempre un bollo per rimediare.

🟠 I blocchetti fatture più utili sono quelli non numerati in quanto permettono di porre rimedio a eventuali errori.

🟠 La dicitura sul blocchetto “ricevute santarie” non qualifica la prestazione ai fini della detrazione del paziente, ma qualifica la prestazione ai fini dell’esenzione IVA del professionista. Questo modello di ricevute è stato concepito, infatti, come formato per regimi ordinari che rilasciano prestazioni sanitarie: sono queste a consentire l’esenzione IVA con l’art.10 comma 18 DPR 633/1972 e successive modifiche.
Dunque, il modello “ricevuta sanitaria” non è idoneo per il regime forfetario (o minimi).
Il regime agevolato -nello specifico parlo ora del forfetario- ha l’esenzione IVA richiamata da art. 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 così come modificato dalla Legge numero 208/2015 e dalla Legge 145/2018.
Dunque chi ha il blocchetto sanitario, pur avendo il regime forfetario o dei minimi, dovrebbe ogni volta CANCELLARE la voce che riporta l’esenzione iva per prestazione sanitaria, per SOSTITUIRLA -con timbro o a mano- con quella del regime fiscale di appartenenza.
L’AdE in caso di controlli potrebbe, senza quella SOSTITUZIONE, sollevare delle contestazioni.
Per chi ha il regime agevolato (quello dei minimi a esaurimento o forfetario) l’IVA è già esclusa dal regime stesso, quindi ha più senso procurarsi il modello apposito oppure quello a una aliquota.

⚪️ Fattura elettronica per Pubbliche amministrazioni (PA): emetti fattura pro-forma (a cui non serve applicare il bollo) così intanto puoi farti fare il bonifico e incassarlo.
Quando comparirà il pagamento sul tuo c/c emetterai la fattura elettronica (anche se hai regime fiscale forfetario) con la data dell’accredito.
La marca da bollo dovrà avere data uguale o antecedente come sempre.

⚪️ Per legge, la fattura elettronica non può essere emessa per prestazioni sanitarie a privati cittadini, indipendentemente dal regime fiscale del professionista.

⚪️ Autofatturazione – aggiornamento 2022: https://scuoladipsicologia.com/2022/06/10/il-passaggio-dallesterometro-allautofatturazione/

⚪️ La prestazione occasione non può essere esercitata verso pazienti: sono tollerate se rivolte in favore di Società, Cooperative, Associazioni, Enti, Istituti e solo per un massimo di euro 2.000 anno a Committente e 5.000 totali anno.

⚪️ L’iscrizione a ENPAP va fatta entro 90 giorni dal primo incasso professionale da Psicologo, che può essere anche una prestazione occasionale per una azienda o P.A., oppure corrisponde all’incasso della prima fattura emessa con p.Iva.

⚪️L’indennità di malattia non è compatibile con l’attività professionale, cioè con l’esercizio della professione, ma si può tranquillamente fatturare attività già svolte durante quel periodo: l’importante è che in fattura si riporti esattamente il periodo in cui le prestazioni sono state erogate e che, quindi, il tutto risulti antecedente al periodo per cui viene chiesta l’indennità.

Leggi anche: Tutte le tappe fiscali all’avvio della professione
Leggi anche: Termini di emissione della fattura
Leggi anche: Fatturazione minori
Leggi anche: Pagamento tracciato vs contanti

 

 

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Costi di emissione fattura elettronica

5 anni ago · · 0 comments

Costi di emissione fattura elettronica

Alcuni, per rientrare dei costi relativi all’adeguamento dell’obbligo di fatturazione elettronica, hanno messo a carico del cliente un costo di emissione della fattura (un euro circa per fattura).
Ma il D.P.R. 633/72 art.21, comma 8 parla chiaro e pone il divieto di addebito al cliente del costo di emissione della fattura elettronica.

Così come da D.P.R. 633/72, art. 22, comma 1,  è vietato non rilasciare fattura quando richiesto o subordinare la stessa a un minimo di importo. 

 

Clicca qui se hai voglia di approfondire: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1972/11/11/072U0633/sg

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Forniture e fatture elettroniche di acquisto per minimi e forfetari

5 anni ago · · 0 comments

Forniture e fatture elettroniche di acquisto per minimi e forfetari

Come sai, in vista della fatturazione elettronica obbligatoria dal 1 Gennaio 2019, il regime forfettario e dei contribuenti minimi al momento non è necessario/obbligatorio adeguarsi all’invio delle fatture elettroniche.

Di fatto, però, accadrà che tutti i fornitori chiederanno pec o il codice identificativo a cui inviare la loro fattura elettronica nei tuoi confronti.

ATTENZIONE: non comunicare pec o codice identificativo ai fornitori; bisogna comunicare loro che sei un forfettario o minimo, quindi assimilato a un privato senza partita IVA.
Devono mandarti la fattura cartacea, come copia di quella elettronica, in cui va riportata la tua partita IVA. 
(In poche parole devono trattarti come farebbero con un privato cittadino senza partita IVA, pur inserendo nella fattura la tua partiva iva, per permetterti di scaricarla).

Se ti inviano pec con la fattura elettronica va fatto lo scarto tramite il sito “fatturapa.gov.it” onde evitare l’obbligo di dover conservare elettronicamente le fatture elettroniche ricevute.

___________
Se vuoi ricevere o inviare comunque le fatture elettronicamente, si possono utilizzare diversi servizi, tra cui quelli gratuiti dell’agenzia delle entrate: in questo caso è necessario recarsi all’agenzia delle entrate per richiedere le credenziali per “fisconline” ed attivare la conservazione sostitutiva tramite il sito dell’agenzia delle entrate, sezione “fatture e corrispettivi”.

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A prescindere dalla volontà o meno di utilizzare la fattura elettronica dell’agenzia, consiglio comunque di prendere le credenziali di Fisconline presso l’agenzia delle entrate, in modo da poter accedere ai propri dati fiscali in ogni momento e verificare inoltre se qualche fornitore ha inviato comunque fatture elettroniche nei tuoi confronti ed eventualmente procedere allo scarto delle stesse.

https://fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/index.htm

Fonte: Dott. Marco Gallucci – Commercialista

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Modelli di fatture possibili e timbri. Francesca Di Donato

5 anni ago · · 0 comments

Modelli di fatture possibili e timbri. Francesca Di Donato

BLOCCHETTO RICEVUTE SANITARIE

Premessa: online esistono sistemi di fatturazione digitale che possono sostituirsi del tutto al cartaceo. Essi sono molto utili per chi lavora prevalentemente online.

Questo tipo di modello che segue nasce per i regimi fiscali semplificati e ordinari. 
Quindi di per sé non è idoneo per chi ha un regime agevolato (minimi a esaurimento e forfetari). 
Tuttavia possono usarlo anche i professionisti con regime agevolato, purché apportino le dovute modifiche.


Di seguito lo stesso modello di ricevuta sanitaria con le modifiche necessarie:

la dicitura sul blocchetto “ricevute sanitarie” non qualifica, infatti, come molti credono, la prestazione ai fini della detrazione del paziente, bensì  qualifica la prestazione ai fini dell’esenzione IVA del professionista.

Dunque chi ha il blocchetto sanitario, pur avendo il regime forfetario o dei minimi, dovrebbe ogni volta CANCELLARE la voce che riporta l’esenzione iva per prestazione sanitaria, per SOSTITUIRLA -con timbro o a mano- con quella del regime fiscale di appartenenza.
L’AdE in caso di controlli potrebbe, senza quella SOSTITUZIONE, sollevare delle contestazioni.


BLOCCHETTO FATTURE PER FORFETARIO

Per chi ha il regime agevolato (quello dei minimi a esaurimento o forfetario) l’IVA è già esclusa dal regime stesso, quindi ha più senso procurarsi il modello apposito, qualora si volesse evitare di far fare e apporre dei timbri in più, rispetto a quelli già necessari. Riporto un esempio di compilazione dello stesso:


Non sono da scartare e, anzi, per chi ha il regime agevolato, hanno persino più senso del modello sanitario, il modello fattura a 1 aliquota e quello per prestazione professionale, dove però poi è necessario apporre il timbro legato al regime fiscale di appartenenza. Di seguito riporto rispettivamente i due modelli presi dal web, sito Buffetti:


Esiste anche quello Multiuso chè è personalizzabile in tutte le sue parti.

In ogni caso i blocchetti fatture più utili sono quelli non numerati in quanto permettono di porre rimedio a eventuali errori.

 

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Come redigere un consenso informato e la previsione di contratto

5 anni ago · · 0 comments

Come redigere un consenso informato e la previsione di contratto

Lo psicologo, nella fase iniziale del rapporto professionale, fornisce all’individuo, al gruppo, all’istituzione o alla comunità, siano essi utenti o committenti, informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, nonché circa il grado e i limiti giuridici della riservatezza. Pertanto, opera in modo che chi ne ha diritto possa esprimere un consenso informato. Se la prestazione professionale ha carattere di continuità nel tempo, dovrà esserne indicata, ove possibile, la prevedibile durata. (Articolo 24 del Codice deontologico degli Psicologi italiani, unitamente all’art.9 e all’art. 31 dello stesso)

Il consenso informato non è un modulo da scaricare dal primo sito che ti capita a tiro -o che ti convince di più- e da usare, poi, tale e quale, ma un processo che prende forma a partire dal singolo psicologo, come espressione del suo personale agire professionale e che va, poi, co-costruito con l’utenza all’interno della relazione terapeutica che si vuole, di volta in volta, instaurare. 

Non escludo che si possa avere una difficoltà iniziale a stilarlo e, quindi, comprendo e appoggio la consultazione dei moduli presenti online, anzi trovo che leggerli per bene e confrontarli tra loro, possa davvero essere di aiuto su come dare forma al proprio e assicurarsi che ci sia tutto il necessario.

Ottenere la firma del consenso informato è un momento importante nel nostro lavoro e non va, perciò, sottovalutato:
. ogni persona che si rivolge a uno psicologo ha il diritto, nonché il dovere di conoscere tutte le informazioni disponibili, chiedendo al professionista ciò che non gli è chiaro, e di scegliere, di conseguenza -in modo, appunto, informato- se sottoporsi a una determinata terapia e a quali condizioni;
. ogni psicologo che segue un paziente ha il diritto, nonché il dovere di offrire tutte le informazioni disponibili, chiedendo, a chi vuole avvalersi della sua prestazione, di offrire il suo libero consenso a procedere, così che anch’egli si assuma la responsabilità del processo che prederà forma.

Quindi, il consenso è una tutela per tutti i soggetti coinvolti e anche per la relazione che si andrà a instaurare

La persona che viene adeguatamente informata, offre a questo punto, il suo libero e consapevole consenso ai contenuti esposti: questo crea le basi per la relazione e fa da premessa all’alleanza e al lavoro che si avvierà; a tal fine, è fondamentale che innanzitutto il professionista abbia consapevolezza riguardo la prestazione e le relative condizioni che offrirà.  

Ricapitolando, il consenso dato dal paziente deve essere:
informato: preceduto da un’informazione dettagliata, tale da mettere in condizioni la persona/paziente/utente/cliente/ di
effettuare una scelta consapevole, in nome della propria autodeterminazione;
personale: dovrà essere esposto direttamente al destinatario del trattamento, tranne nei casi di esercizio della potestà genitoriale o della tutela;
legale: deve rispondere all’ordine pubblico e all’etica deontologica;
attuale: contestuale al setting e al trattamento da praticarsi e può essere revocato in qualunque momento;
specifico: adeguatamente ritagliato sulla specifica prestazione e sulla relativa proposta di contratto che vi si vuole allegare;
manifesto: espresso il modo chiaro e inequivocabile;
libero e consapevole: deve provenire da un soggetto giuridicamente capace, in grado, quindi, di intendere e di volere e che abbia l’età adeguata a poter disporre di quel diritto.

Da notare, dunque, che non occorre  un foglio da far firmare per sentirci a posto con un onere burocratico e deontologico, ma occorre realizzare quanto esso rappresenti:
. un dialogo tra terapeuta e cliente/utente/paziente
. un processo decisionale in cui si fanno valutazioni basate sulla discussione e sull’informazione
. una buona prassi da interiorizzare 

A esso va a integrarsi l’obbligo di preventivo,  cioè una proposta di contratto da redigersi obbligatoriamente in forma scritta
(L. n. 124/2017, denominata anche “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”, entrata in vigore il 29 agosto 2017, articolo 1, comma 150): 
– il compenso per le prestazioni professionali deve essere pattuito in forma scritta o digitale al momento del conferimento dell’incarico professionale;
– è necessario rendere noto al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico stesso;
– devono essere indicati i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale;
– il compenso deve essere adeguato all’importanza dell’opera e va pattuito indicando per le singole prestazioni
  . compenso
  . contributi
  . valori bollati
  . oneri vari
– è esclusa ogni possibilità di trasmissione verbale del preventivo 

Ecco qui, spero che questo articolo ti sia di aiuto, perché anche se sicuramente è meno immediato di un copia e incolla, è senz’altro più professionale, visto che non può esistere un modulo che si adatti a tutte le persone e a tutte le prestazioni sempre e comunque.

DEFINIZIONE DI CONSENSO INFORMATO tratto dal documento La Sicurezza dei Pazienti
e la Gestione del Rischio Clinico – GLOSSARIO pubblicato dal Ministero della Salute: 

Processo con cui il paziente o chi lo rappresenta (genitori, tutore), sulla base delle informazioni ricevute rispetto ai rischi e benefici che derivano dal sottoporsi o meno ad un atto medico, fornisce il suo consenso alla esecuzione delle stesse.
Per garantire il “consenso informato” gli operatori debbono fornire le sufficienti informazioni sul trattamento proposto e le alternative possibili per permettere al paziente di esercitare autonomamente e consapevolmente la scelta, che, se del caso, deve essere documentata (forma scritta o prova testimoniale).

 

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