4 anni ago · Francesca Di Donato - Psicologa · 0 comments
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario. Francesca Di Donato
Art.32 della COSTITUZIONE
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.
La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
Importanza centrale assume il secondo comma, dato che sancisce la libera autodeterminazione ì in merito al trattamento sanitario, che non può quindi essere imposto se non nei casi espressamente previsti dalla legge ovvero TSO: trattamento sanitario obbligatorio. La Costituzione sancisce quindi il diritto di rifiutare le terapie.
Naturale corollario della libera autodeterminazione del paziente è la disciplina del consenso informato, che rappresenta un vero e proprio presupposto di liceità del trattamento (e non mera causa di giustificazione dell’opera del professionista sanitario.
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Francesca Di Donato – Psicologa
Psicologia clinica, dinamica e della salute – percorsi individuali, di coppia e in gruppo: in presenza e online
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Tags: consenso informato, trattamento sanitario Categories: Informazioni giuridiche e deontologiche