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4 anni ago · · 0 comments

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario. Francesca Di Donato

Art.32 della COSTITUZIONE
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.
La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Importanza centrale assume il secondo comma, dato che sancisce la libera autodeterminazione ì in merito al trattamento sanitario, che non può quindi essere imposto se non nei casi espressamente previsti dalla legge ovvero TSO: trattamento sanitario obbligatorio. La Costituzione sancisce quindi il diritto di rifiutare le terapie
Naturale corollario della libera autodeterminazione del paziente è la disciplina del consenso informato, che rappresenta un vero e proprio presupposto di liceità del trattamento (e non mera causa di giustificazione dell’opera del professionista sanitario.

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Francesca Di Donato – Psicologa
Psicologia clinica, dinamica e della salute – percorsi individuali, di coppia e in gruppo: in presenza e online
Formatore e Supervisore: in presenza e online

 

Tags: , Categories: Informazioni giuridiche e deontologiche

Francesca Di Donato - Psicologa

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