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4 anni ago · · 0 comments

Consenso informato in caso di affidamento esclusivo

Un trattamento psicologico intrapreso con minore, di cui uno dei genitori ha l’affidamento esclusivo, non può esimersi dal richiedere il consenso di entrambi i genitori.

Affidamento condiviso: devono firmare entrambi
Affidamento esclusivo: devono firmare entrambi
Affidamento super esclusivo: deve firmare solo il genitore affidatario

Al genitore che chiede il trattamento, quindi, è bene far richiesta di ricevere una copia della sentenza di separazione da allegare al consenso informato stesso e su tale documento dovrà risultare l’esclusività dichiarata da Giudice. Se l’affidamento sarà super esclusivo, ci sarà una voce che espliciterà tale condizione, pur non usando espressamente tale locuzione.

In tal caso, allora, il genitore che ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale, potrà essere unico firmatario del consenso.

Per altre condizioni è bene che il genitore consulti il Giudice tutelare.

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Francesca Di Donato – Psicologa
Psicologia clinica, dinamica e della salute – percorsi individuali, di coppia e in gruppo: in presenza e online
Formatore e Supervisore: in presenza e online.

4 anni ago · · 0 comments

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario. Francesca Di Donato

Art.32 della COSTITUZIONE
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.
La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Importanza centrale assume il secondo comma, dato che sancisce la libera autodeterminazione ì in merito al trattamento sanitario, che non può quindi essere imposto se non nei casi espressamente previsti dalla legge ovvero TSO: trattamento sanitario obbligatorio. La Costituzione sancisce quindi il diritto di rifiutare le terapie
Naturale corollario della libera autodeterminazione del paziente è la disciplina del consenso informato, che rappresenta un vero e proprio presupposto di liceità del trattamento (e non mera causa di giustificazione dell’opera del professionista sanitario.

Leggi anche: professione-intellettuale-libero-professionista-e-responsabilita-professionale/
Leggi anche:normative-per-lesercizio-abusivo-della-professione-e-illecito-deontologico/

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Francesca Di Donato – Psicologa
Psicologia clinica, dinamica e della salute – percorsi individuali, di coppia e in gruppo: in presenza e online
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Come redigere un consenso informato e la previsione di contratto

4 anni ago · · 0 comments

Come redigere un consenso informato e la previsione di contratto

Lo psicologo, nella fase iniziale del rapporto professionale, fornisce all’individuo, al gruppo, all’istituzione o alla comunità, siano essi utenti o committenti, informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, nonché circa il grado e i limiti giuridici della riservatezza. Pertanto, opera in modo che chi ne ha diritto possa esprimere un consenso informato. Se la prestazione professionale ha carattere di continuità nel tempo, dovrà esserne indicata, ove possibile, la prevedibile durata. (Articolo 24 del Codice deontologico degli Psicologi italiani, unitamente all’art.9 e all’art. 31 dello stesso)

Il consenso informato non è un modulo da scaricare dal primo sito che ti capita a tiro -o che ti convince di più- e da usare, poi, tale e quale, ma un processo che prende forma a partire dal singolo psicologo, come espressione del suo personale agire professionale e che va, poi, co-costruito con l’utenza all’interno della relazione terapeutica che si vuole, di volta in volta, instaurare. 

Non escludo che si possa avere una difficoltà iniziale a stilarlo e, quindi, comprendo e appoggio la consultazione dei moduli presenti online, anzi trovo che leggerli per bene e confrontarli tra loro, possa davvero essere di aiuto su come dare forma al proprio e assicurarsi che ci sia tutto il necessario.

Ottenere la firma del consenso informato è un momento importante nel nostro lavoro e non va, perciò, sottovalutato:
. ogni persona che si rivolge a uno psicologo ha il diritto, nonché il dovere di conoscere tutte le informazioni disponibili, chiedendo al professionista ciò che non gli è chiaro, e di scegliere, di conseguenza -in modo, appunto, informato- se sottoporsi a una determinata terapia e a quali condizioni;
. ogni psicologo che segue un paziente ha il diritto, nonché il dovere di offrire tutte le informazioni disponibili, chiedendo, a chi vuole avvalersi della sua prestazione, di offrire il suo libero consenso a procedere, così che anch’egli si assuma la responsabilità del processo che prederà forma.

Quindi, il consenso è una tutela per tutti i soggetti coinvolti e anche per la relazione che si andrà a instaurare

La persona che viene adeguatamente informata, offre a questo punto, il suo libero e consapevole consenso ai contenuti esposti: questo crea le basi per la relazione e fa da premessa all’alleanza e al lavoro che si avvierà; a tal fine, è fondamentale che innanzitutto il professionista abbia consapevolezza riguardo la prestazione e le relative condizioni che offrirà.  

Ricapitolando, il consenso dato dal paziente deve essere:
informato: preceduto da un’informazione dettagliata, tale da mettere in condizioni la persona/paziente/utente/cliente/ di
effettuare una scelta consapevole, in nome della propria autodeterminazione;
personale: dovrà essere esposto direttamente al destinatario del trattamento, tranne nei casi di esercizio della potestà genitoriale o della tutela;
legale: deve rispondere all’ordine pubblico e all’etica deontologica;
attuale: contestuale al setting e al trattamento da praticarsi e può essere revocato in qualunque momento;
specifico: adeguatamente ritagliato sulla specifica prestazione e sulla relativa proposta di contratto che vi si vuole allegare;
manifesto: espresso il modo chiaro e inequivocabile;
libero e consapevole: deve provenire da un soggetto giuridicamente capace, in grado, quindi, di intendere e di volere e che abbia l’età adeguata a poter disporre di quel diritto.

Da notare, dunque, che non occorre  un foglio da far firmare per sentirci a posto con un onere burocratico e deontologico, ma occorre realizzare quanto esso rappresenti:
. un dialogo tra terapeuta e cliente/utente/paziente
. un processo decisionale in cui si fanno valutazioni basate sulla discussione e sull’informazione
. una buona prassi da interiorizzare 

A esso va a integrarsi l’obbligo di preventivo,  cioè una proposta di contratto da redigersi obbligatoriamente in forma scritta
(L. n. 124/2017, denominata anche “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”, entrata in vigore il 29 agosto 2017, articolo 1, comma 150): 
– il compenso per le prestazioni professionali deve essere pattuito in forma scritta o digitale al momento del conferimento dell’incarico professionale;
– è necessario rendere noto al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico stesso;
– devono essere indicati i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale;
– il compenso deve essere adeguato all’importanza dell’opera e va pattuito indicando per le singole prestazioni
  . compenso
  . contributi
  . valori bollati
  . oneri vari
– è esclusa ogni possibilità di trasmissione verbale del preventivo 

Ecco qui, spero che questo articolo ti sia di aiuto, perché anche se sicuramente è meno immediato di un copia e incolla, è senz’altro più professionale, visto che non può esistere un modulo che si adatti a tutte le persone e a tutte le prestazioni sempre e comunque.

DEFINIZIONE DI CONSENSO INFORMATO tratto dal documento La Sicurezza dei Pazienti
e la Gestione del Rischio Clinico – GLOSSARIO pubblicato dal Ministero della Salute: 

Processo con cui il paziente o chi lo rappresenta (genitori, tutore), sulla base delle informazioni ricevute rispetto ai rischi e benefici che derivano dal sottoporsi o meno ad un atto medico, fornisce il suo consenso alla esecuzione delle stesse.
Per garantire il “consenso informato” gli operatori debbono fornire le sufficienti informazioni sul trattamento proposto e le alternative possibili per permettere al paziente di esercitare autonomamente e consapevolmente la scelta, che, se del caso, deve essere documentata (forma scritta o prova testimoniale).

 

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Francesca Di Donato – Psicologa
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