ATTO DI INDIRIZZO SULLA PUBBLICITA’ DEGLI PSICOLOGI E DTP (incluse società e associazioni) CNOP
Art. 2 – Forme di pubblicità
Agli iscritti all’Ordine nelle sezioni A e B dell’Albo che operano sul territorio nazionale è consentita la
pubblicità […] purché venga realizzata secondo criteri di trasparenza e di veridicità del messaggio e in un’ottica di servizio alla collettività, prestando particolare attenzione alla sua influenza sull’utenza, in linea con quanto sancito dagli artt. 8, 39, e 40 del Codice Deontologico degli Psicologi.
Tale disposizione è estesa alle società di persone, alle associazioni tra professionisti e a tutte le altre modalità di esercizio della professione consentite dalla Legge.
Art. 4 – Caratteristiche generali delle informazioni pubblicitarie
– titoli di studio
– titoli di specializzazione o di dottorato di ricerca (senza abbreviazioni che possano indurre in
equivoco)
– titoli professionali (senza abbreviazioni che possano indurre in equivoco)
– titoli di carriera, accademici e di ruolo
– onorificenze concesse o riconosciute dallo Stato
Non è consentito l’uso di titoli difformi da quanto previsto dai punti precedenti
Art. 5 – Pubblicità relativa alle caratteristiche del servizio offerto
– settori
– attività
– area di intervento
Non è consentito utilizzare il termine “ESPERTO” in quanto fuorviante per la trasparenza del messaggio.
La mancanza di trasparenza e veridicità del messaggio pubblicizzato costituisce violazione deontologica
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Francesca Di Donato – Psicologa
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