4 anni ago · Francesca Di Donato - Psicologa · 1 comment
È legge il divieto di pubblicità sanitaria promozionale. Francesca Di Donato
Pubblicità sanitaria commerciale: è legge il divieto di pubblicità sanitaria promozionale
Da quest’anno -Legge di Bilancio 2019 art.1 commi 525 e 536- scatta il divieto assoluto di pubblicare messaggi di natura promozionale o suggestionale nelle informative sanitarie. Dunque stop! a tariffe promozionali, a messaggi sul cellulare, a pubblicità televisive e radiofoniche a carattere suggestivo e promozionale «per permettere al paziente di decidere in totale libertà. È fondamentale che l’utenza valuti elementi veri, senza nutrire aspettative montate da spot che possono indurre scelte. Influenzare l’utenza non è giusto». On.Boldi 2018
L 30/12/2018, n. 145
Art. 1 – Comma 525
Le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 3, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, comprese le società di cui all’articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017, n. 124, possono contenere unicamente le informazioni di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, funzionali a garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari, escluso qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo, nel rispetto della libera e consapevole determinazione del paziente, a tutela della salute pubblica, della dignità della persona e del suo diritto a una corretta informazione sanitaria.
Art. 1 – Comma 536
In caso di violazione delle disposizioni sulle comunicazioni informative sanitarie di cui al comma 525, gli ordini professionali sanitari territoriali, anche su segnalazione delle rispettive Federazioni, procedono in via disciplinare nei confronti dei professionisti o delle società iscritti e segnalano tali violazioni all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza. Tutte le strutture sanitarie private di cura sono tenute a dotarsi di un direttore sanitario iscritto all’albo dell’ordine territoriale competente per il luogo nel quale hanno la loro sede operativa entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Le nuove norme, fermo il richiamo alla Legge Bersani, impongono il divieto di includere nella pubblicità contenuti “di carattere suggestivo e promozionale”, e, confermata la competenza degli Ordini professionali per la verifica dei messaggi di strutture sanitarie e professionisti
Quindi tutte le professioni sanitarie possono continuare a farsi pubblicità, ma non in modo manipoltivo, suggestivo o promozionale.
Leggi anche atto di indirizzo del CNOP https://scuoladipsicologia.com/2020/08/11/atto-di-indirizzo-sulla-pubblicita-informativa/
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Francesca Di Donato – Psicologa
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Tags: promozione professionale, pubblicità Categories: Informazioni giuridiche e deontologiche
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