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4 anni ago · · 1 comment

Atto di indirizzo sulla pubblicità informativa. Francesca Di Donato

Art. 1 – Definizione generale
La pubblicità delle attività oggetto del presente atto di indirizzo va intesa e realizzata come servizio per l’informazione alla collettività.
In tale prospettiva può essere svolta pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo ed i costi complessivi delle prestazioni secondo
criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dal Consiglio dell’Ordine che insiste sul territorio in cui si intende effettuare l’attività pubblicitaria. Il messaggio deve essere formulato, conformemente ai criteri della serietà scientifica ed alla tutela dell’immagine della professione


Art. 2 – Forme di pubblicità
Agli iscritti all’Ordine nelle sezioni A e B dell’Albo che operano sul territorio nazionale è consentita la pubblicità mediante targhe apposte sull’edificio nel quale il professionista svolge attività, inserzioni sugli
elenchi telefonici, sugli elenchi generali di categoria, attraverso i periodici destinati agli esercenti le professioni sanitarie ed attraverso giornali, quotidiani e periodici di informazione. L’informazione
pubblicitaria è inoltre consentita attraverso le inserzioni sulle pagine Web di Internet e con ogni altro mezzo purché venga realizzata secondo criteri di trasparenza e di veridicità del messaggio e in un’ottica
di servizio alla collettività, prestando particolare attenzione alla sua influenza sull’utenza, in linea con quanto sancito dagli artt. 8, 39, e 40 del Codice Deontologico degli Psicologi.
Tale disposizione è estesa alle società di persone, alle associazioni tra professionisti e a tutte le altre modalità di esercizio della professione consentite dalla Legge.


Art. 3 – Verifica dell’Ordine e domanda di autorizzazione
1. La pubblicità informativa relativa alle attività oggetto della professione di psicologo, di dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro e di dottore in tecniche
psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità è soggetta alla verifica del Consiglio dell’Ordine competente sul territorio in cui si intende effettuare attività pubblicitaria, secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio pubblicitario ai sensi della Legge 4 agosto 2006, n. 248, e ai sensi degli artt. 8, 39, e 40 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani.
2. Ove previsto e richiesto dalla autorità amministrativa competente, per effettuare l’informazione pubblicitaria tramite targhe, va redatta domanda di autorizzazione indirizzata al Sindaco del Comune ove si intende pubblicizzare la professione, corredata da una descrizione dettagliata del tipo, delle caratteristiche e dei contenuti dell’annuncio pubblicitario. Il Consiglio territoriale dell’Ordine, previo nulla osta, dovrà trasmettere la domanda al Sindaco competente, entro trenta
giorni dal ricevimento della domanda.
3. In ogni altro caso l’informazione pubblicitaria è consentita previa dichiarazione autocertificata, indirizzata al Consiglio Territoriale dell’Ordine. Tale autocertificazione deve contenere la dichiarazione di conformità del messaggio pubblicitario, alle norme deontologiche ed all’atto di indirizzo in tema di pubblicità. L’autocertificazione deve essere corredata da una descrizione dettagliata del tipo, delle caratteristiche e dei contenuti dell’annuncio incluso nell’inserzione – così come specificato negli artt. 4 e 5 del presente Atto di Indirizzo – nonché del contesto nel quale tale inserzione verrà diffusa. L’Ordine, entro novanta giorni dal ricevimento della dichiarazione
autocertificata, in caso di violazioni di norme di legge o deontologiche contenute nel messaggio pubblicitario, potrà esprimere parere di non conformità con motivazione.
4. Gli iscritti all’Albo che esercitano l’attività nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso, in tutte le forme consentite dalla Legge, sono tenuti ad osservare il presente Atto di Indirizzo e le disposizioni della Legge 175/92 e successive
modificazioni, per quanto applicabili.
5. Le procedure di cui al presente articolo, devono essere rinnovate solo qualora siano apportate
modifiche, non meramente formali al testo originario della pubblicità.
6. Le procedure relative ad informazione pubblicitaria che agiscono su un territorio pluriregionale o nazionale (es. pagine web, quotidiani nazionali, tv e radio nazionali, ecc.), vanno inoltrate all’Ordine territoriale di iscrizione.


Art. 4 – Caratteristiche generali delle informazioni pubblicitarie
La pubblicità informativa può avere il seguente contenuto:
a) nome, cognome, indirizzo, numero telefonico ed eventuale recapito del professionista, orario delle visite e di apertura al pubblico;
b) titoli di studio:
I. titoli di laurea come “Dottore in scienze e tecniche psicologiche” e di laurea specialistica o magistrale o quinquennale come “Dottore magistrale in psicologia”1 con l’eventuale menzione
dell’indirizzo specifico:
 “Dottore magistrale in Psicologia ad indirizzo Applicativo”, “Dottore magistrale in Psicologia ad indirizzo Didattico” e “Dottore magistrale in Psicologia ad indirizzo Sperimentale” (per coloro che si sono laureati in base all’ordinamento previgente al DPR 6/2/1985, n. 216);
 “Dottore magistrale in Psicologia ad indirizzo di Psicologia Generale e Sperimentale”, “Dottore magistrale in Psicologia ad indirizzo di Psicologia Clinica e di Comunità”, “Dottore magistrale in Psicologia ad indirizzo di Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione”, “Dottore magistrale in Psicologia ad indirizzo di Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni” (per coloro che si sono laureati in base all’ordinamento del DPR 6/2/1985 n. 216);
 “Dottore in scienze e tecniche psicologiche”, “Dottore magistrale in psicologia” con l’eventuale denominazione del corso di studio (esempio: Dottore ……. Corso di laurea …….) (per coloro che si sono laureati in base all’ordinamento del DM 509/99 e del DM
270/04).
II. titoli di specializzazione o di dottorato di ricerca (senza abbreviazioni che possano indurre in equivoco) come: “Specialista in… (titolo della scuola di specializzazione universitaria)”, “Specialista in Psicoterapia” nel caso di diploma ottenuto presso un corso di specializzazione in psicoterapia attivato presso un istituto privato riconosciuto dal MIUR, “Dottore di ricerca in … (titolo del corso di dottorato di ricerca)”.
I possessori di laurea magistrale (D.M.509/99) o di laurea quinquennale in psicologia (ordinamenti previgenti al D.M. 509/99) possono in alternativa utilizzare il titolo di “dottore in psicologia”.
III. titoli di formazione universitari post-laurea o post-laurea quinquennale o specialistica o magistrale come i corsi di perfezionamento scientifico o di altra formazione permanente e
ricorrente come: “Master universitario di primo livello in…” “Master universitario di II livello in …” ai sensi della L. n 34/90, del DM 509/99 e del DM 270/04;
c) titoli professionali (senza abbreviazioni che possano indurre in equivoco) come “Dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro” “Dottore in tecniche psicologiche per i
servizi alla persona ed alla comunità”, “Psicologo”, “Psicologo – Psicoterapeuta ….” (con possibile indicazione del setting, dell’indirizzo e dell’area di riferimento come specificato all’art. 5 comma c, d
della presente deliberazione).
La dicitura “psicologo – psicoterapeuta” è consentita solo agli iscritti alla sezione A dell’Albo che abbiano ottenuto l’annotazione dell’esercizio dell’attività di psicoterapeuta ai sensi dell’art. 50, c. 5,
DPR 328/01. Tale annotazione è concessa ai possessori di diploma legittimante l’esercizio dell’attività psicoterapeutica in base all’art. 3 della Legge 56/1989, oppure ai possessori di riconoscimento
dell’attività psicoterapeutica ottenuto dall’Ordine di appartenenza in base all’art. 35 della Legge 56/1989 o all’art. 4 della Legge 4/1999;
d) titoli di carriera, accademici e di ruolo in campo psicologico, come “psicologo dirigente”, “professore in… (materia di insegnamento psicologico)” con eventuale menzione di ordinario, associato, a
contratto o ricercatore universitario, specificando l’Università o l’Istituto Statale di ricerca;
e) onorificenze concesse o riconosciute dallo Stato come “Cavaliere,” cariche istituzionali, etc.;
f) caratteristiche del servizio offerto, nonché costi complessivi delle prestazioni offerte (art. 2, comma 1, lett. b, Legge 248/06). La misura del compenso indicato deve essere adeguata ai principi dettati
dall’art. 2233 del Codice Civile, nonché dal Codice Deontologico degli Psicologi Italiani. Per quanto attiene l’esercizio della professione resa nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale o in rapporto
convenzionale con lo stesso, si deve fare riferimento alle tariffe in vigore ad esso relative.
Non è consentito l’uso di titoli conseguiti all’estero se non riconosciuti dallo Stato italiano.
Non è consentito l’uso di titoli difformi da quanto previsto ai punti b) c) e d).
In caso di necessità di rilascio del nulla osta di cui all’art. 3, il richiedente deve corredare la domanda con l’opportuna documentazione probante, anche tramite autocertificazione.


Art. 5 – Pubblicità relativa alle caratteristiche del servizio offerto
1. Al fine di specificare le caratteristiche del servizio offerto, l’iscritto alla sezione B dell’albo, per una maggiore trasparenza nei confronti del cliente, può inoltre pubblicizzare:
a) i settori specifici nei quali esercita la professione, cioè “Settore delle tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro” e/o “Settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità”;
b) le attività professionali di cui all’articolo 3, comma 1-quinquies della L. 170/03, come ad esempio “esecuzione di progetti di prevenzione e formazione sulle tematiche del rischio e della sicurezza” per il settore delle tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro, o “attuazione di interventi per la riabilitazione, rieducazione
funzionale e integrazione sociale di soggetti con disabilità pratiche, con deficit neuropsicologici, con disturbi psichiatrici o con dipendenza da sostanza” per il settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità.
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2. Al fine di specificare le caratteristiche del servizio offerto l’iscritto alla sezione A dell’albo, per una maggiore trasparenza nei confronti del cliente, può inoltre pubblicizzare:
a) l’area specifica nella quale esercita la professione, ad esempio: “psicologia del lavoro e delle organizzazioni”, “psicologia scolastica”, “psicologia di comunità”, “psicologia giuridica”, “psicologia dello sport”, “psico-oncologia”, “neuropsicologia”, “psicologia del traffico”, etc.
In tal caso il professionista deve presentare una documentazione, anche mediante autocertificazione, dalla quale si evinca l’adeguata formazione e/o l’attività nella specifica area.
b) le attività professionali di cui all’art. 1 della L. 56/89, all’art. 51 comma 1 del DPR 328/01 e all’art. 3 comma 1-quinquies della L. 170/03, come ad esempio prevenzione, diagnosi, attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Non è consentito utilizzare il termine “esperto” in quanto fuorviante per la trasparenza del messaggio.
Inoltre lo psicologo-psicoterapeuta può pubblicizzare:
c) il setting o l’ambito di intervento: “terapia individuale”, “terapia di gruppo”, “terapia familiare e/o di coppia”, “terapia infantile e/o dell’adolescente”, etc;
d) l’indirizzo teorico clinico di riferimento relativo alla formazione conseguita (ad esempio: psicoanalitico, psicodinamico, sistemico, cognitivo-comportamentale, analiticotransazionale, etc).


Art. 6 – Società di persone e associazioni tra professionisti
Le disposizioni di cui agli artt. 3, 4 e 5 si applicano anche alle società di persone, alle associazioni tra professionisti ed alle altre modalità associate di esercizio della professione consentite dalla Legge. In ogni
caso debbono essere riportati nel messaggio pubblicitario i nominativi dei singoli professionisti esercitanti l’attività psicologica e/o psicoterapeutica in forma associata ed i relativi titoli al fine della trasparenza e della veridicità del messaggio pubblicitario.
Art. 7 – Situazione di abuso, procedimento disciplinare e sanzioni
La mancanza di trasparenza e veridicità del messaggio pubblicizzato costituisce violazione deontologica

FONTE: CNOP https://www.psy.it/allegati/atto_pubblicita.pdf

Leggi anche la manovra in fatto di pubblicità inserita nella Legge di bilancio 2019 https://scuoladipsicologia.com/2020/08/11/e-legge-il-divieto-di-pubblicita-sanitaria-promozionale/

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Francesca Di Donato – Psicologa
Psicologia clinica, dinamica e della salute – percorsi individuali, di coppia e in gruppo: in presenza e online
Formatore e Supervisore: in presenza e online

 

4 anni ago · · 1 comment

È legge il divieto di pubblicità sanitaria promozionale. Francesca Di Donato

Pubblicità sanitaria commerciale: è legge il divieto di pubblicità sanitaria promozionale
Da quest’anno -Legge di Bilancio 2019 art.1 commi 525 e 536- scatta il divieto assoluto di pubblicare messaggi di natura promozionale o suggestionale nelle informative sanitarie. Dunque stop! a tariffe promozionali, a messaggi sul cellulare, a pubblicità televisive e radiofoniche a carattere suggestivo e promozionale «per permettere al paziente di decidere in totale libertà. È fondamentale che l’utenza valuti elementi veri, senza nutrire aspettative montate da spot che possono indurre scelte. Influenzare l’utenza non è giusto». On.Boldi 2018

L 30/12/2018, n. 145
Art. 1 – Comma 525

Le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 3, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, comprese le società di cui all’articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017, n. 124, possono contenere unicamente le informazioni di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, funzionali a garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari, escluso qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo, nel rispetto della libera e consapevole determinazione del paziente, a tutela della salute pubblica, della dignità della persona e del suo diritto a una corretta informazione sanitaria.
Art. 1 – Comma 536
In caso di violazione delle disposizioni sulle comunicazioni informative sanitarie di cui al comma 525, gli ordini professionali sanitari territoriali, anche su segnalazione delle rispettive Federazioni, procedono in via disciplinare nei confronti dei professionisti o delle società iscritti e segnalano tali violazioni all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza. Tutte le strutture sanitarie private di cura sono tenute a dotarsi di un direttore sanitario iscritto all’albo dell’ordine territoriale competente per il luogo nel quale hanno la loro sede operativa entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le nuove norme, fermo il richiamo alla Legge Bersani, impongono il divieto di includere nella pubblicità contenuti “di carattere suggestivo e promozionale”, e, confermata la competenza degli Ordini professionali per la verifica dei messaggi di strutture sanitarie e professionisti

Quindi tutte le professioni sanitarie possono continuare a farsi pubblicità, ma non in modo manipoltivo, suggestivo o promozionale.

Leggi anche atto di indirizzo del CNOP https://scuoladipsicologia.com/2020/08/11/atto-di-indirizzo-sulla-pubblicita-informativa/

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Francesca Di Donato – Psicologa
Psicologia clinica, dinamica e della salute – percorsi individuali, di coppia e in gruppo: in presenza e online
Formatore e Supervisore: in presenza e online

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