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3 anni ago · · 0 comments

Novità Prestazione occasionale – Studio commercialista Marco gallucci

*PRESTAZIONI OCCASIONALI: NOVITA’*
Attenzione, con un emendamento approvato in sede di conversione del Decreto Fiscale (Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146) è stato introdotto un nuovo obbligo per il lavoro autonomo occasionale (cd “prestazioni con ritenuta d’acconto”).

Si tratta di una comunicazione preventiva che il committente dovrà fare al ministero prima dell’inizio dell’attività lavorativa da parte del lavoratore occasionale. (cfr “CLICKLAVORO” sito Ministero del Lavoro).
In ogni caso siamo ancora in attesa dell’emanazione definitiva della legge per avere piena contezza del da farsi.

Studio Marco Gallucci – Dottore Commercialista e Revisore Legale

Leggi anche:
https://scuoladipsicologia.com/2020/07/05/prestazione-occasione-psicologi/
https://scuoladipsicologia.com/2020/08/08/lagenzia-delle-entrate-chiarisce-sulla-prestazione-occasionale/

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Francesca Di Donato – Psicologa
Psicologia clinica, dinamica e della salute – percorsi individuali, di coppia e in gruppo: in presenza e online
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L’Agenzia delle entrate chiarisce sulla prestazione occasionale

4 anni ago · · 1 comment

L’Agenzia delle entrate chiarisce sulla prestazione occasionale

Prestazioni occasionali: chiarimenti dell’ADE

Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 41: nessuna attività di un professionista che risponde a un Ordine professionale può essere inquadrata come una prestazione occasionale.
Questo significa che ciò che per uno Psicologo, qualunque attività professionale che rientri negli atti tipici espressi della legge 56/89, non può rispondere a prestazione occasionale.

La prestazione occasionale diventa possibile solo
– verso Enti o P.A. o aziende a partita IVA: in tal caso si può fare per un massimo di 30 giorni all’anno per singola azienda e per un compenso massimo annuale di 5.000 euro totale.
– qualora l’attività in questione attenga a prestazione realmente occasionale che coinvolge altro ambito/settore da quello professionale di riferimento, come ad esempio attività legate a passioni e hobby personali o attività altre e realmente occasionali.

In questi casi si può emettere, quindi, una fattura per “Prestazione occasionale” la quale è soggetta a ritenuta di acconto, pari al 20%.

La prestazione occasionale comporta ugualmente l’iscrizione all’ENPAP che va fatta entro 90 giorni dal primo incasso professionale da Psicologo.

Per approfondire:
https://scuoladipsicologia.com/2020/07/05/prestazione-occasione-psicologi/

https://www.fisconews24.com/prestazioni-occasionali-vietate-per-iscritti-ad-albi-professionali/

Fatture: https://scuoladipsicologia.com/2020/07/05/fatturazione-tutto-quello-che-ce-da-sapere/

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Francesca Di Donato – Psicologa
Psicologia clinica, dinamica e della salute – percorsi individuali, di coppia e in gruppo: in presenza e online
Formatore e Supervisore: in presenza e online

Prestazione occasionale Psicologi

4 anni ago · · 1 comment

Prestazione occasionale Psicologi

Prestazione occasionale: qualsiasi attività di lavoro caratterizzata dall’assenza di abitualità, professionalità, continuità e coordinazione.

La disciplina riguardante le prestazioni occasionali ha fatto il suo ingresso con la Legge Biagi del 2003

Titolo VII – TIPOLOGIE CONTRATTUALI A PROGETTO E OCCASIONALI
Capo I – Lavoro a progetto e lavoro occasionale
Art. 61. Definizione e campo di applicazione
2. Dalla disposizione di cui al comma 1 sono escluse le prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare ovvero, nell’ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, non superiore a 240 ore, con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro, nel qual caso trovano applicazione le disposizioni contenute nel presente capo.

Ma già nel 2003 la suddetta Legge sempre all’Articolo 61 comma 3 recitava così
“3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo (quindi il Capo I) le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo”

Quella di Psicologo è una professione intellettuale?
Sì, la libera professione intellettuale può essere definita come un’attività di carattere non manuale, volta al soddisfacimento di fini di rilevanza sociale, svolta in modo continuativo e personale da parte di soggetti iscritti in appositi albi, in conformità alla regolamentazione apprestata autonomamente dai rispettivi organi professionali

In questa definizione viene sottolineata come la stessa venga svolta in modo continuativo, il che è in contrasto con le caratteristiche della prestazione occasionale.

È necessario essere iscritti all’albo degli psicologi per esercitare attività psicologica?
Sì: Legge 56/89 – art.2 Requisiti per l’esercizio dell’attività di psicologo:
1. Per esercitare la professione di psicologo è necessario aver conseguito l’abilitazione in psicologia mediante l’esame di Stato ed essere iscritto nell’apposito albo professionale.

–> Qualcuno potrebbe obiettare “Eh ma molti articoli della Legge Biagi, incluso il 61 da te citato, sono stati abrogati dalla riforma del lavoro Jobs Act del Governo Renzi”.

Certo, ciò non toglie che la nuova disciplina (ovvero il Decreto che riporto di seguito)….

DECRETO-LEGGE 24 aprile 2017, n. 50 Art. 54-bis Disciplina delle prestazioni occasionali. Libretto Famiglia.
Contratto di prestazione occasionale
1. Entro i limiti e con le modalita’ di cui al presente articolo e’ ammessa la possibilita’ di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attivita’ lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:
a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalita’ degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalita’ dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

…..NON contempla l’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, come leggiamo nel punto 6

  1. Alle prestazioni di cui al presente articolo possono fare ricorso:
    a) le persone fisiche, non nell’esercizio dell’attivita’ professionale o d’impresa, per il ricorso a prestazioni occasionali mediante il Libretto Famiglia di cui al comma 10

Va da sé che se siete iscritti all’albo, anche se avete un lavoro -dipendente o meno- che non c’entra con la psicologia, ma ogni tanto volete esercitare la professione di psicologo dovete aprire partita IVA.

___________
Giusy Vilardo

per approfondire: https://scuoladipsicologia.com/?p=1028&preview=true

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Francesca Di Donato – Psicologa
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