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3 anni ago · · 1 comment

Intestazione fattura in caso di minori

Secondo il d.p.r. 633 del 1972  la fattura va intestata al soggetto cessionario o committente, quindi quello in favore del quale viene svolta la prestazione, oppure quello che la commissiona:  in base all’art. 21, secondo comma, del D.P.R. n. 633/1972, è tenuto a riportare in fattura il nome e il cognome delle parti contraenti da individuare nel prestatore del servizio (professionista sanitario) e nel committente della prestazione, se questi sono persone fisiche.
Se il committente del servizio è un minore, considerato che si tratta di una persona dotata di capacità giuridica, è consentito intestare direttamente la fattura allo stesso, sempre che egli risulti effettivamente il committente della prestazione, anche se non è il soggetto che paga l’importo fatturato.
Se, al contrario, il committente del servizio è un genitore, è a tale soggetto che occorre intestare la fattura. Ai fini delle imposte dirette, per dedurre fiscalmente le spese mediche sostenute nel periodo d’imposta nell’interesse di familiari a carico conformemente all’art. 15, comma 2, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917, è necessario che nella fattura attestante tali oneri sia indicato espressamente il soggetto che intende portarle in deduzione in sede di dichiarazione dei redditi.
Se il genitore, che ha a suo carico il minore, sostiene la spesa per la prestazione effettuata a favore del figlio, l’oculista ha la facoltà di intestare la fattura a quest’ultimo, anche nell’ipotesi in cui il committente sia il minore d’età, avendo cura di far seguire al nome e al cognome del genitore pagante l’indicazione del nome del minore dopo la dicitura “per conto del figlio”.

Ne consegue che la scelta più sbrigativa e comunque a norma è quella di intestarla direttamente al minore.

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Francesca Di Donato – Psicologa
Psicologia clinica, dinamica e della salute – percorsi individuali, di coppia e in gruppo: in presenza e online
Formatore e Supervisore: in presenza e online – SCUOLA DI PSICOLOGIA lo psicologo è colui che aiuta l’altro a curarsi

 

 

3 anni ago · · 0 comments

Consenso informato in caso di affidamento esclusivo

Un trattamento psicologico intrapreso con minore, di cui uno dei genitori ha l’affidamento esclusivo, non può esimersi dal richiedere il consenso di entrambi i genitori.

Affidamento condiviso: devono firmare entrambi
Affidamento esclusivo: devono firmare entrambi
Affidamento super esclusivo: deve firmare solo il genitore affidatario

Al genitore che chiede il trattamento, quindi, è bene far richiesta di ricevere una copia della sentenza di separazione da allegare al consenso informato stesso e su tale documento dovrà risultare l’esclusività dichiarata da Giudice. Se l’affidamento sarà super esclusivo, ci sarà una voce che espliciterà tale condizione, pur non usando espressamente tale locuzione.

In tal caso, allora, il genitore che ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale, potrà essere unico firmatario del consenso.

Per altre condizioni è bene che il genitore consulti il Giudice tutelare.

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Francesca Di Donato – Psicologa
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