fbpx

Fissa un appuntamento

L'Aquila colloqui in presenza e on line tramite Skype. Possibilità di colloqui a seduta singola.

Chiamami:
+39 328 28 38 399

Scrivimi una email:
didonato.francesca@live.it

3 anni ago · · 1 comment

Intestazione fattura in caso di minori

Secondo il d.p.r. 633 del 1972  la fattura va intestata al soggetto cessionario o committente, quindi quello in favore del quale viene svolta la prestazione, oppure quello che la commissiona:  in base all’art. 21, secondo comma, del D.P.R. n. 633/1972, è tenuto a riportare in fattura il nome e il cognome delle parti contraenti da individuare nel prestatore del servizio (professionista sanitario) e nel committente della prestazione, se questi sono persone fisiche.
Se il committente del servizio è un minore, considerato che si tratta di una persona dotata di capacità giuridica, è consentito intestare direttamente la fattura allo stesso, sempre che egli risulti effettivamente il committente della prestazione, anche se non è il soggetto che paga l’importo fatturato.
Se, al contrario, il committente del servizio è un genitore, è a tale soggetto che occorre intestare la fattura. Ai fini delle imposte dirette, per dedurre fiscalmente le spese mediche sostenute nel periodo d’imposta nell’interesse di familiari a carico conformemente all’art. 15, comma 2, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917, è necessario che nella fattura attestante tali oneri sia indicato espressamente il soggetto che intende portarle in deduzione in sede di dichiarazione dei redditi.
Se il genitore, che ha a suo carico il minore, sostiene la spesa per la prestazione effettuata a favore del figlio, l’oculista ha la facoltà di intestare la fattura a quest’ultimo, anche nell’ipotesi in cui il committente sia il minore d’età, avendo cura di far seguire al nome e al cognome del genitore pagante l’indicazione del nome del minore dopo la dicitura “per conto del figlio”.

Ne consegue che la scelta più sbrigativa e comunque a norma è quella di intestarla direttamente al minore.

____________________________
Francesca Di Donato – Psicologa
Psicologia clinica, dinamica e della salute – percorsi individuali, di coppia e in gruppo: in presenza e online
Formatore e Supervisore: in presenza e online – SCUOLA DI PSICOLOGIA lo psicologo è colui che aiuta l’altro a curarsi

 

 

4 anni ago · · 0 comments

Nuovi codici da inserire in fattura

*Nuova codifica fatturazione elettronica*

Con il nuovo anno ci sono novità sui codici IVA da indicare nella fattura elettronica.

Tracciato 1.6 – Codice natura
N1 – operazioni escluse da IVA ex art. 15, D.P.R. n. 633/1972
N2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli articoli da 7 a 7- septies del D.P.R. n. 633/1972
N2.2 non soggette – altri casi *PER REGIME FORFETTARIO*
N3.1 non imponibili – esportazioni
N3.2 non imponibili – cessioni intracomunitarie
N3.3 non imponibili – cessioni verso San Marino
N3.4 non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione
N3.5 non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento
N3.6 non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
N4 – operazioni esenti da IVA
N5 – operazioni soggette al regime del margine / IVA non esposta in fattura
N6.1 inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero
N6.2 inversione contabile – cessione di oro e argento puro
N6.3 inversione contabile – subappalto nel settore edile
N6.4 inversione contabile – cessione di fabbricati
N6.5 inversione contabile – cessione di telefoni cellulari
N6.6 inversione contabile – cessione di prodotti elettronici
N6.7 inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi
N6.8 inversione contabile – operazioni settore energetico
N6.9 inversione contabile – altri casi
N7 – IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40, commi 3 e 4, e art. 41, comma 1, lettera b, D.L. n. 331/1993; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lettere f, g, D.P.R. n. 633/1972 e art. 74-sexies, D.P.R. n. 633/1972)

Nuovi codici per fattura elettronica obbligatori da 1 gennaio 2021

Grazie a Marco Gallucci ~ Dottore Commercialista e revisore legale

__________
Francesca Di Donato ~ Psicologa

L’Agenzia delle entrate chiarisce sulla prestazione occasionale

4 anni ago · · 1 comment

L’Agenzia delle entrate chiarisce sulla prestazione occasionale

Prestazioni occasionali: chiarimenti dell’ADE

Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 41: nessuna attività di un professionista che risponde a un Ordine professionale può essere inquadrata come una prestazione occasionale.
Questo significa che ciò che per uno Psicologo, qualunque attività professionale che rientri negli atti tipici espressi della legge 56/89, non può rispondere a prestazione occasionale.

La prestazione occasionale diventa possibile solo
– verso Enti o P.A. o aziende a partita IVA: in tal caso si può fare per un massimo di 30 giorni all’anno per singola azienda e per un compenso massimo annuale di 5.000 euro totale.
– qualora l’attività in questione attenga a prestazione realmente occasionale che coinvolge altro ambito/settore da quello professionale di riferimento, come ad esempio attività legate a passioni e hobby personali o attività altre e realmente occasionali.

In questi casi si può emettere, quindi, una fattura per “Prestazione occasionale” la quale è soggetta a ritenuta di acconto, pari al 20%.

La prestazione occasionale comporta ugualmente l’iscrizione all’ENPAP che va fatta entro 90 giorni dal primo incasso professionale da Psicologo.

Per approfondire:
https://scuoladipsicologia.com/2020/07/05/prestazione-occasione-psicologi/

https://www.fisconews24.com/prestazioni-occasionali-vietate-per-iscritti-ad-albi-professionali/

Fatture: https://scuoladipsicologia.com/2020/07/05/fatturazione-tutto-quello-che-ce-da-sapere/

___________________________
Francesca Di Donato – Psicologa
Psicologia clinica, dinamica e della salute – percorsi individuali, di coppia e in gruppo: in presenza e online
Formatore e Supervisore: in presenza e online

Prestazione occasionale Psicologi

4 anni ago · · 1 comment

Prestazione occasionale Psicologi

Prestazione occasionale: qualsiasi attività di lavoro caratterizzata dall’assenza di abitualità, professionalità, continuità e coordinazione.

La disciplina riguardante le prestazioni occasionali ha fatto il suo ingresso con la Legge Biagi del 2003

Titolo VII – TIPOLOGIE CONTRATTUALI A PROGETTO E OCCASIONALI
Capo I – Lavoro a progetto e lavoro occasionale
Art. 61. Definizione e campo di applicazione
2. Dalla disposizione di cui al comma 1 sono escluse le prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare ovvero, nell’ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, non superiore a 240 ore, con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro, nel qual caso trovano applicazione le disposizioni contenute nel presente capo.

Ma già nel 2003 la suddetta Legge sempre all’Articolo 61 comma 3 recitava così
“3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo (quindi il Capo I) le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo”

Quella di Psicologo è una professione intellettuale?
Sì, la libera professione intellettuale può essere definita come un’attività di carattere non manuale, volta al soddisfacimento di fini di rilevanza sociale, svolta in modo continuativo e personale da parte di soggetti iscritti in appositi albi, in conformità alla regolamentazione apprestata autonomamente dai rispettivi organi professionali

In questa definizione viene sottolineata come la stessa venga svolta in modo continuativo, il che è in contrasto con le caratteristiche della prestazione occasionale.

È necessario essere iscritti all’albo degli psicologi per esercitare attività psicologica?
Sì: Legge 56/89 – art.2 Requisiti per l’esercizio dell’attività di psicologo:
1. Per esercitare la professione di psicologo è necessario aver conseguito l’abilitazione in psicologia mediante l’esame di Stato ed essere iscritto nell’apposito albo professionale.

–> Qualcuno potrebbe obiettare “Eh ma molti articoli della Legge Biagi, incluso il 61 da te citato, sono stati abrogati dalla riforma del lavoro Jobs Act del Governo Renzi”.

Certo, ciò non toglie che la nuova disciplina (ovvero il Decreto che riporto di seguito)….

DECRETO-LEGGE 24 aprile 2017, n. 50 Art. 54-bis Disciplina delle prestazioni occasionali. Libretto Famiglia.
Contratto di prestazione occasionale
1. Entro i limiti e con le modalita’ di cui al presente articolo e’ ammessa la possibilita’ di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attivita’ lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:
a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalita’ degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalita’ dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

…..NON contempla l’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, come leggiamo nel punto 6

  1. Alle prestazioni di cui al presente articolo possono fare ricorso:
    a) le persone fisiche, non nell’esercizio dell’attivita’ professionale o d’impresa, per il ricorso a prestazioni occasionali mediante il Libretto Famiglia di cui al comma 10

Va da sé che se siete iscritti all’albo, anche se avete un lavoro -dipendente o meno- che non c’entra con la psicologia, ma ogni tanto volete esercitare la professione di psicologo dovete aprire partita IVA.

___________
Giusy Vilardo

per approfondire: https://scuoladipsicologia.com/?p=1028&preview=true

__________________________
Francesca Di Donato – Psicologa
Psicologia clinica, dinamica e della salute – percorsi individuali, di coppia e in gruppo: in presenza e online
Formatore e Supervisore: in presenza e online

error: Content is protected !!