3 anni ago · Francesca Di Donato - Psicologa · 0 comments
Deontologia art. 5: ma quale formale autorizzazione? Richiesta di revisione. Francesca Di Donato
L’art. 5 del codice deontologico degli Psicologi italiani riporta:
“Lo psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione e aggiornamento professionale, con particolare riguardo ai settori nei quali opera. La violazione dell’obbligo di formazione continua, determina un illecito disciplinare che è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale. Riconosce i limiti della propria competenza e usa, pertanto solo strumenti teorico – pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione. Lo psicologo impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti e riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del cliente e/o utente, aspettative infondate.”
C’è un pezzo in quella frase in evidenza che non ha alcun senso logico, deontologico e normativo, nella parte in cui richiama “ove necessario, formale autorizzazione“.
Non ci sono né tecniche né strumenti che richiedono formale autorizzazione: quindi di cosa si sta parlando? A cosa serve tale specifica?
Un collega ha ritenuto che tale parte si riferisse all’uso di certi test per il quali occorre formale autorizzazione, in nome del copyright.
Ma in che modo il copyright risponde a una formale autorizzazione? In nessun modo. Infatti, in merito a esso, l’unica clausola è il rispetto delle leggi di copyright che si verifica con l’acquisto diretto dello stesso strumento (test).
E per l’acquisto in sé, la formale autorizzazione è implicita nell’inquadramento professionale che consente -secondo classificazione prevista, nella fattispecie da A1 a C – già di per sé l’uso di quello specifico test: basta essere Psicologo per acquistare quel dato test, dunque non occorre alcuna specifica ulteriore nel codice deontologico.
Quindi se la questione è che tutto poggia sull’acquisto dello strumento, per il rispetto del copyright, allora la formale autorizzazione non sussiste in alcun modo.
Tanto più che l’art.5 richiama la formale autorizzazione in merito ai LIMITI DELLA PROPRIA COMPETENZA, non in relazione all’USO in sé dello strumento, infatti riporta “Riconosce i limiti della propria competenza e usa PERTANTO solo strumenti teorico-pratici per cui ha acquisito adeguata competenza E -ove necessario- formale autorizzazione: il PERTANTO ha valore deduttivo-conclusivo sull’affermazione che lo precede. La E è la congiunzione che coordina due elementi che nella proposizione compiono lo stesso ufficio o due proposizioni dello stesso tipo.
Quindi abbiamo un elemento in più che ci dimostra che non vi è alcun senso nel fare questo accostamento: il copyright rende necessarie delle condizioni per l’USO in sé e non per un USO COMPETENTE, dunque è un richiamo forzato.
Pare esista poi il caso specifico del AAI Adult Attachment Interview, che può essere acquistata, somministrata e videoregistrata, ma i cui protocolli di decodifica sono a uso esclusivo di figure indipendenti per conto dell’autrice. Anche questo caso non risponde alla formale autorizzazione, in quanto le figure preposte sono indipendenti: non c’è formale autorizzazione rilasciata per la stessa in nome del nostro codice, ma per personale attribuzione dell’autrice. (in cerca di fonti ufficiali del contrario, riguardo quanto sto affermando: se hai una fonte ufficiale riguardo questo ti chiedo la cortesia di condividerla)
Allora, dato che si sta rimettendo mano al codice deontologico, io Francesca Di Donato, oggi 14.11.2021, ho chiesto che si corregga l’articolo e si elimini quella parte riguardante la FORMALE AUTORIZZAZIONE, visto che, anche qualora ci si riferisse lontanamente al copyright e alle politiche commerciali sui prodotti professionali -riferimento che abbiamo già escluso analizzando minuziosamente l’articolo- il Codice deontologico non ha di fatto voce in capitolo su di essi e, quindi, quella formula non solo non esprime alcunché di verosimile, finisce anche per confondere e favorire un uso interpretativo errato della stessa, con ripercussioni conflittuali intra-categoria evitabili, almeno in tal caso, con un minimo sforzo.
Chiedo ai colleghi che sono d’accordo con questa analisi di avanzare la medesima richiesta, di revisione al seguente link: https://it.surveymonkey.com/r/NJLDRPL?fbclid=IwAR0E-eouXUl16X7vg76IP7jieuL_7U-_qYkvYbbriQdCETpjpqbtan9Xevk
Perché è importante questa revisione? Per non avvalorare l’idea che esistano tecniche o strumenti psicoterapeutici per cui serva formale autorizzazione. Gli strumenti e le tecniche sono TUTTI psicologici e dunque dello PSICOLOGO, anche se sceglie -in ambito clinico, dinamico e della salute- una formazione diversa dalla psicoterapia.
Ricordo l’art.21 del Codice deontologico degli Psicologi: […] Sono specifici della professione di psicologo TUTTI gli strumenti e le tecniche conoscitive e di intervento relative a processi psichici (relazionali, emotivi, cognitivi, comportamentali) basati sull’applicazione di principi, conoscenze, modelli o costrutti psicologici.
A questo punto non ci resta che attendere.
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Francesca Di Donato – Psicologa
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