fbpx

Fissa un appuntamento

L'Aquila colloqui in presenza e on line tramite Skype. Possibilità di colloqui a seduta singola.

Chiamami:
+39 328 28 38 399

Scrivimi una email:
didonato.francesca@live.it

Professione intellettuale, libero professionista e responsabilità professionale. Francesca Di Donato

3 anni ago · · 1 comment

Professione intellettuale, libero professionista e responsabilità professionale. Francesca Di Donato

Il libero professionista è colui che esercita una professione intellettuale, per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione presso appositi albi o elenchi, senza alcun vincolo di subordinazione; egli svolge un’attività finalizzata per la produzione di servizi e dal punto di vista fiscale siamo equiparati alle imprese e soggetti a partita IVA.

Codice civile
art. 2229 esercizio delle professioni intellettuali
art. 2230 prestazione d’opera intellettuale
art. 2231 mancanza di iscrizione

Lo psicologo libero professionista è un produttore di servizi, dunque non è obbligato al conseguimento del risultato, ma garantisce di aver svolto la prestazione d’opera nel miglior modo possibile, con la massima diligenza, secondo l’adempimento delle regole tecniche volte al conseguimento del risultato.

Legge Gelli/Bianco 8 Marzo 2017, n. 24
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/03/17/17G00041/sg
nello specifico l’art. 6 – Responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria introduce nel codice penale l’art 590 sexies, relativo alla fattispecie di omicidio colposo e di lesioni personali colpose compiute in ambito sanitario. La nuova norma prevede una ipotesi di non punibilità del professionista in presenza di specifici elementi: “Qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico‐assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto”.

Dunque, una volta seguite le linee giuda delle società scientifiche, seppur commesso un errore tecnico, il libero professionista non può essere punito.

La responsabilità professionale è, quindi, intesa come professione esercitata in scienza e coscienza, secondo le tre dimensioni: sapere, saper fare e saper essere.

Leggi anche:nessuno-puo-essere-obbligato-a-un-determinato-trattamento-sanitario/
Leggi anche:normative-per-lesercizio-abusivo-della-professione-e-illecito-deontologico/

_______________________
Francesca Di Donato – Psicologa
Psicologia clinica, dinamica e della salute – percorsi individuali, di coppia e in gruppo: in presenza e online
Formatore e Supervisore: in presenza e online.

error: Content is protected !!