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3 anni ago · · 0 comments

Contributo sostegni bis alternativo, perequativo e riduzione affitti

*Contributo Sostegni bis “alternativo”*

…è alternativo al contributo Sostegni bis automatico ed è riconosciuto ai soggetti che hanno registrato un calo di almeno il 30% tra la media mensile del fatturato/corrispettivi del periodo *1° aprile 2019 – 31 marzo 2020* e quella del periodo *1° aprile 2020 – 31 marzo 2021*.

Per i soggetti ai quali viene erogato il contributo Sostegni bis automatico, l’importo del contributo viene determinato in base ai valori indicati nella *NUOVA DOMANDA*, decurtato dell’importo del contributo Sostegni bis automatico già percepito.

Il contributo a fondo perduto Sostegni bis attività stagionali può essere richiesto dai soggetti titolari di partita Iva che svolgono attività di impresa o di lavoro autonomo (ditte, società e professionisti).
Non possono presentare istanza per il riconoscimento del contributo Sostegni bis attività stagionali i soggetti che:
• hanno cessato l’attività e quindi la partita Iva alla data del 26 maggio 2021
• hanno attivato la partita Iva successivamente al 26 maggio 2021.

La domanda va inoltrata *ENTRO IL 02/09/2021* tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate.

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2912669/Contributi_fondo_perduto_decreto_Sostegni_bis.pdf/1331d73a-35b1-5ca6-55c3-8779f39b65fc

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*Contributo Sostegni Bis perequativo *
Si tratta di un contributo commisurato alla differenza del risultato economico d’esercizio relativo all’anno di imposta 2020 rispetto a quello relativo all’anno di imposta 2019.

Il contributo spettante viene riconosciuto al *netto dei contributi a fondo perduto già ottenuti dal richiedente durante l’intero periodo di emergenza da Coronavirus*, a partire dal contributo del decreto Rilancio.

Questo contributo troverà attuazione successivamente al 10 settembre 2021.

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*Contributo a fondo perduto – PER RIDUZIONE AFFITTI*

Erogazione contributo ai locatori (proprietari) degli immobili ad uso abitativo che tra in data non antecedente al 25 dicembre 2020 (data di entrata in vigore della legge di conversione istitutiva del contributo) e fino alla data del 31 dicembre 2021, accordano al conduttore una riduzione dei canoni del contratto di locazione per tutto o parte dell’anno 2021.
Le riduzioni per le quali è riconosciuto il contributo a fondo perduto riguardano i contratti di locazione in essere alla data del 29 ottobre 2020, aventi ad oggetto immobili abitativi situati nei comuni ad alta tensione abitativa e adibiti ad abitazione principale del conduttore

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Contributo_fondo_perduto_per_riduzione_affitti.pdf/3b46abe7-49da-6bf3-9ef0-9d3c2ec1d131

 

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Francesca Di Donato – Psicologa

 

 

 

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