4 anni ago · Francesca Di Donato - Psicologa · 0 comments
Articolo 27 Codice deontologico – 3/3 Francesca Di Donato
Lo psicologo in ambito clinico sanitario instaura un rapporto terapeutico, come ben evidenziato dall’articolo 27 del codice deontologico degli psicologi:
Lo psicologo valuta ed eventualmente propone l’interruzione del rapporto terapeutico quando constata che il paziente non trae alcun beneficio dalla cura e non è ragionevolmente prevedibile che ne trarrà dal proseguimento della cura stessa.Se richiesto, fornisce al paziente le informazioni necessarie a ricercare altri e più adatti interventi.
(commento di C.Corsi. : L’art. 27 del CD definisce “rapporto TERAPEUTICO” quello tra psicologo e paziente/cliente e usa come sinonimo dello stesso il termine “CURA”, inteso chiaramente non come guarigione, ma come relazione terapeutica, rapporto terapeutico, in una parola terapia, sinonimo di cura nei più noti dizionari di lingua italiana).
Secondo la Treccani, cura e terapia (nell’accezione medico-sanitaria) sono SINONIMI.
“Cura” è solo un contenitore semantico più ampio, può significare ANCHE altre cose (interessamento solerte e premuroso, ecc.): un po’ la differenza tra “cure” e “care” in Inglese.
N.B lo Psicologo-psicoterapeuta instaura un rapporto terapeutico perché prima di tutto è psicologo!
art. 1/3 https://scuoladipsicologia.com/2020/07/05/articolo-27-codice-deontologico/
art. 2/3 https://scuoladipsicologia.com/2020/07/05/articolo-27-codice-deontologico-2-3/
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Francesca Di Donato – Psicologa
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Tags: articolo 27, codice deontologico Categories: Informazioni giuridiche e deontologiche