4 giorni ago · Francesca Di Donato - Psicologa · 0 comments
Commento in risposta a un post dell’Ordine psicologi Abruzzo
𝗟𝗼 𝘀𝗮𝗶 𝗰𝗵𝗲 𝗶𝗹 𝗻𝗼𝘀𝘁𝗿𝗼 𝗢𝗿𝗱𝗶𝗻𝗲 𝘁𝘂𝘁𝗲𝗹𝗮 𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗲 𝗹𝗮 𝘀𝗮𝗹𝘂𝘁𝗲 𝗱𝗲𝗶 𝗰𝗶𝘁𝘁𝗮𝗱𝗶𝗻𝗶?
Attraverso la Commissione Tutela – l’Ordine vigila affinché titoli, strumenti e finalità propri della psicologia – non vengano utilizzati da chi non è iscritto all’Albo o annotato come psicoterapeuta.
L’abuso della professione è un reato penale (art. 348 c.p.) che mette a rischio la salute dei cittadini, affidandoli a persone prive della formazione necessaria per svolgere interventi psicologici. Un danno alle persone e alla categoria professionale.
Il nostro Codice Deontologico all’articolo 8 richiama ogni collega al dovere di contrastare l’abuso della professione.
Cittadini e iscritti possono segnalare situazioni irregolari compilando l’apposito modulo disponibile sul sito dell’Ordine:




Commento al post: Francesca Di Donato
Buon pomeriggio!
Prima che le condivisioni aumentino, penso sia opportuno fare delle correzioni alle slide di questo post, per evitare di divulgare disinformazione attraverso una pagina istituzionale.
Riporto le parti errate tra le virgolette.
1) “Esercitare la professione senza abilitazione o iscrizione”
Quella “o” trascina un’inesattezza, perché pone entrambi come possibilità, quando non lo sono.
Se si vogliono scrivere entrambi l’affermazione corretta è: “è abuso di professione esercitare senza abilitazione E conseguente (perché necessaria) iscrizione all’Albo.”
In ogni caso sarebbe sufficiente scrivere “senza iscrizione all’Albo”, visto che essere abilitati alla professione non vuol dire essere psicologi o Dottori in tecniche psicologiche.
2) “Albo A”
Non esiste l’Albo A, né l’Albo B.
Esiste un unico Albo, quello degli Psicologi, con due sezioni: A e B
Il DTP rientra nella professione di Psicologo in quanto risulta iscritto allo stesso Albo, cambia quindi solo la sezione di riferimento: Albo degli Psicologi – sezione B;
il codice ATECO 86.93.00 della Partita IVA è lo stesso dello Psicologo;
il Codice Deontologico di riferimento è quello degli Psicologi: ciò vuol dire che anche il DTP come riportato dall’art.21 può far uso di tutti gli strumenti e le tecniche psicologiche.
il codice ATECO 86.93.00 della Partita IVA è lo stesso dello Psicologo;
il Codice Deontologico di riferimento è quello degli Psicologi: ciò vuol dire che anche il DTP come riportato dall’art.21 può far uso di tutti gli strumenti e le tecniche psicologiche.
Essi rispondono solo a una Legge professionale distinta, L.170/2003.
3)“Attività riservate all’Albo A”:
quali sono le attività riservate alla sezione A dell’Albo? Perché per legge abbiamo atti TIPICI e non riservati.
4) Rispetto a chi può esercitare scrivete “Iscritto all’Albo A o annotato come psicoterapeuta”:
In realtà può esercitare chiunque sia iscritto a una delle due sezioni, che sia A o che sia B.
L’annotazione come psicoterapeuta nel nostro Albo non aggiunge nulla sull’esercizio della professione in sé.
5) La professione di psicologo include ANCHE abilitazione-riabilitazione nell’Art.1 della legge 56/89 da voi citata.
5) La professione di psicologo include ANCHE abilitazione-riabilitazione nell’Art.1 della legge 56/89 da voi citata.
Categories: Informazioni giuridiche e deontologiche