4 anni ago · Francesca Di Donato - Psicologa · 1 comment
L’Agenzia delle entrate chiarisce sulla prestazione occasionale
Prestazioni occasionali: chiarimenti dell’ADE
Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 41: nessuna attività di un professionista che risponde a un Ordine professionale può essere inquadrata come una prestazione occasionale.
Questo significa che ciò che per uno Psicologo, qualunque attività professionale che rientri negli atti tipici espressi della legge 56/89, non può rispondere a prestazione occasionale.
La prestazione occasionale diventa possibile solo
– verso Enti o P.A. o aziende a partita IVA: in tal caso si può fare per un massimo di 30 giorni all’anno per singola azienda e per un compenso massimo annuale di 5.000 euro totale.
– qualora l’attività in questione attenga a prestazione realmente occasionale che coinvolge altro ambito/settore da quello professionale di riferimento, come ad esempio attività legate a passioni e hobby personali o attività altre e realmente occasionali.
In questi casi si può emettere, quindi, una fattura per “Prestazione occasionale” la quale è soggetta a ritenuta di acconto, pari al 20%.
La prestazione occasionale comporta ugualmente l’iscrizione all’ENPAP che va fatta entro 90 giorni dal primo incasso professionale da Psicologo.
Per approfondire:
https://scuoladipsicologia.com/2020/07/05/prestazione-occasione-psicologi/
https://www.fisconews24.com/prestazioni-occasionali-vietate-per-iscritti-ad-albi-professionali/
Fatture: https://scuoladipsicologia.com/2020/07/05/fatturazione-tutto-quello-che-ce-da-sapere/
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Francesca Di Donato – Psicologa
Psicologia clinica, dinamica e della salute – percorsi individuali, di coppia e in gruppo: in presenza e online
Formatore e Supervisore: in presenza e online
Tags: Agenzia entrate, avvio professione, fatturazione, partita IVA, prestazione occasionale, ritenuta d'acconto Categories: Informazioni fiscali e previdenza
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