TUTTA la psicologia clinica è terapia, per definizione.
Non può esserci qualcosa di CLINICO che non sia terapeutico.
CLINICO significa appunto “relativo alla diagnosi, allo studio e alla cura/terapia del malato”. Lo definisce così la Treccani. CURA e TERAPIA in italiano sono sinonimi.
La parola stessa TERAPIA nasce, infatti, in medicina, proprio in rapporto al concetto di malattia.
In Psicologia clinica, dunque, la diagnosi, la prevenzione, l’abilitazione-riabilitazione e il sostegno sono terapie: terapia preventiva, terapia supportiva, terapia abilitativo-riabilitativa.
Per prevenzione si intende prevenzione primaria, secondaria, terziaria.
La psicoterapia, legalmente e praticamente parlando (la pratica deve seguire la legge, la legge regola la pratica), è prevenzione, sostegno, abilitazione-riabilitazione esercitati in forma SPECIALISTICA in un modello di intervento PSICOLOGICO. Dunque, essa non è un atto tipico diverso.
Quindi:
– uno psicologo, specializzato o abilitato all’esercizio della psicoterapia, continuerà con i pazienti ad esercitare gli atti tipici dello psicologo espressi dall’art.1 della legge 56/89 e lo farà con il titolo di specialista in un modello di intervento.
– un medico specializzato o abilitato all’esercizio della psicoterapia potrà esercitare gli atti tipici dello psicologo espressi dall’art.1 della legge 56/89 senza incorrere in abuso di professione: infatti l’art.3 L.56/89 nasce per loro e non per noi, per consentirgli proprio questo.
“La psicoterapia è un particolare sottoinsieme di modalità di intervento clinico specialistico”. Un sottoinsieme. Non lo dico io, lo dice il CNOP, ma basterebbe la logica.
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Francesca Di Donato – Psicologa
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